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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21333/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; (2 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive peraltro di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e immuni da vuoti logici (con riguardo alle ragioni difensive addotte per negare l'assenza del ricorrente dal domicilio ove risultava sottoposto agli arresti) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

P Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] D Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] -LLERIA O l GI " oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; (2 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive peraltro di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e immuni da vuoti logici (con riguardo alle ragioni difensive addotte per negare l'assenza del ricorrente dal domicilio ove risultava sottoposto agli arresti) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. P Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] D Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] -LLERIA O l GI " oggi
Sentenza Cassazione n. 21333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris