CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di appello di Palermo, con la sentenza del 14 maggio 2025 in rep.cealfe, hE confermato la sentenza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Pae, no, chl-. i- a condannato Malte.) Cottene per il reato di guida senza patente pe an EN 3 -la mai conseguita, previste dall'art. 116, comrni 15 e 17, cod. stnda, com‘-yeso in Carini il 9 settembre 2020. :a Avverso la sentenza della Corte ci appello ha proposto ricorso per ca!a.,-;:zione [OSCURATO:PERSONA] ja mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre mctiei di ricorso. 1. Con orinio metivo, i LccrrenTe lamenta erronea applicazione della oroceeiaueee per aie e in particolare dell'art. 129 cod. proc. pen., ex art. 60:3, .COMMe 1, ,ett. c.p.p., sotto un duplice profilo. Sostiene, arizitureto, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su richiesta della difesa foreHilata virna dell'apertura dei dibattimento, il giudice avrebbe dovuto or-or- andare sertenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. perché il fata: non era previsto dalla legge come reato e non avrebbe dovuto consentire la -. (a,a daIH flpunlziorK con l'aggiunta al capo di imputazione della frase «con rer.HI va, escria.:, (,-.aa stato sanzionato per la medesima infrazione in data 17 2G2. '.-;ee;tien?„ in se: cr-Ido luogo, i ricorrente che la pronuncia di sentenza di prologlimerto, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, era steaa sollecriela dalla difesa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri. come questione ali'aperaara del dibattimento e che il fatto contestato (che replica 'a pedft--)equarnente quello riportato nell'avviso di conclusione delle - incaeini py-ehyiaar; non costituiva una fatispecie penalmente rilevante bensì un r mera violazione ammnistrativa, e quindi un fatto non Drevisto dalla legge cora:: reato, in quanto riproduceva il disposto dell'art. 11E, comma 15 prima pa a, cod strada. So3tiene, pertanto, il ricorrente che, poiché, ai sensi dell'art. 51E) cod. pree. nen , il "fatto' descritto nel decreto che dispone il giudizio, che pua essere modificalo dal pubblico ministero se nel corso dell'istruzione diLaeimerte e dsuita diverso, e un fatto costituente reato e non un fatto 1.1ennte aia mcm violazione arnrrnistrativa, il giudice di primo grado avrebbe con..nque ucvate H oaunciare seweriza ci proscioclimento ai sensi dell'art. 129 coe aro.. pen., sen7.a considerare la modifiza della imputazione, in precedenza , risae.:tc agh aftei provveelmenti c:1Iont eventualmente adottabili dal giudice. 11k i ..irna a z,•:; oropoo giudsoructenza di legittimità a Sezioni Unite. 2.2. Co.-7, il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della le ggE penale en pErticolare,dell'art. 116. comma 15, cod. strada, ex art. 606, corsia 1, lett. b, c.p.p., e mancanza e contraddittorietà della motivazione in orche a!la ritenuta definitività dela violazione amministrativa del 17 maggio 20%0 -)ostiene il ricorrente che non era stata fornita la prova della definitività della vic:t:::ione amministrativa del 17 maggio 2020, non emergendo la stessa né dalla deo;izione del teste App. [OSCURATO:PERSONA] né dal verbale di accertamento e che pa-tanto le diverse affermazioni della Corte di appello erano frutto di un evidente tray amento dei fatti. 2.3. Con ii tento motivo, il ricorrente eccepisce l'estinzione del reato per Att:i-enuta prescrizior e. . I; Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha de:(, 3itato ra.quisitona scritta, cttedendo il rigetto del ricorso. n difensore cl. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note .cfi 1::lttazione scritta, con le quai ha insistito per l'accoglimento di tutte le e de Tatro ci impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ncorso deve essere rigettato. Il pri To inot,vo è infondato. Sotto il primo profilo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in nucve contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun cato p -,eventive 3ull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da con-.t è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o de circostanza a'ugravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pub ico ministero sì sensi degli artt. 516 e .517 cod. proc. pan., dovendo invece praderc 5-3u capc. :l'imputaziona come modificato, stabi!endo se sussiste o rnenc !a re:1_-,on.c,ablità penale del imputato (Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, Pa bo, R,;. 284239 -- 01; 3,27_, 3, n. 2.9877 dei 15/12/2017, Rigotti, Rv. 27:-'.(338 - [OSCURATO:PERSONA] stesso senso ; vds. Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023, [OSCURATO:PERSONA],), Rv.. 235216 01; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, Scalora, Rv. 285682 - (1; Sez. 4, n. 552. del 0712/2023, dep. 2024, Attanasio, non mass.). le afferm,-...zior e si inserisce ,n un cgstante orientamento già affermato da precAenti pronJnce (Sez. 6, n, 3577 del 15/10/2010, Marcolin, Rv. 248539 - 01 in motiva-,:ione) secondo cui gii art. 516 e Sse, cod, proc. pen., inseriti sotto la niDrica "Nuove cmtestazionr, disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corsi del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria coi relazione tra ECCUSa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sunrnputaz ene enunciata nell'atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quareo emerge dale prove raccolte, in modo che il dibattimento possa pres:guire e a decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o amo! ata. Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico mhistero, nerente all'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è pRee ritta dall'art. 112 Cost n, Inoltre, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in eserTe - di fatto diverso (art. 516 c.p.p.) e in quella di reato concorrente con esso a norma deVarn. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (art. 517 cod. proc. pere), non è incliesto né il consenso dell'imputato né l'autorizzazione del :e. Pernanto, la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un I. pooare che nessuna norma cli riconosce, al pubblico ministero il comcimentc di un Etto imperativo, insindacabile e obblgatorio qual è la re Le t coi .r-stazione del fatto diverso o del reato connesso e „‘c-,10pe l'indebita rey ,-,l'ssone del processo alla fase delle incagini preliminar, deve considerarsi C.01 .:!".3ho disposL7doni processuali di riferimento. conferma di tale pr:ncipio è sufficiente osservare che 'art. 516 cod. proc. prevecH che:" Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta da come è descritto nel decreto che dispone il giudiz o, e non appartiene alle compeoarza d un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'irenceitazione .à procede alla relativa contestazione"; il successivo art. 517 sto o sce esc usivamente che il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato coi SSC, 9 la circostanza aggravalte emersa dagl atti del dibattimento, senza oreyE dere potere di intervento per l'organo giudicante,. come fa invece l'art. 518 cod, proc.. pen, con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, sto bendo cne il presic ente del collegio "può autorizzarla". Nel fissero il principio secondo il quale al P.M. deve essere riconosciuto il poo?re di poi:edere nel dibattimento alla modifica delrmputazione o alla tori' di nuove contestazioni anche subito dopo l'avvenuta apertura del dit ajmento e orima dell'espletamento dell'istruzione ,dibattimentale, e dunque ane- e SUila sola base deg atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle int a: mi preimriari, Auesta Corte ha chiarto che tutto il regine processuale delle coleestaziori suppletive è volto a scongiurare la celebrazione di un nuovo ditaaelimento ir ordine alle nuove evenienze, in linea con i principi di irri --ediatezeE, e di concentrazione del dioaThmentc (direttiva n. 66 dell'art. 2 de legge za delega) posti a base del "giusto processo", corre anche la Corte Costi:uzionale ha avuto modo di riconoscere (vds., Corte Cost. 31 maggio 1996, n. :„ .77). .',eguen.zo la soluzione ermeneutica tracciata dal ricorrente, si dovrebbe im:naginare che, esaudta l'istruttoria dibattirnentale, in presenza di una richiesta de Laccusa et procedere alla modifica dell'imputazione, il giudice sia tenuto a disp:rre la tiaseniss one degli atti ai pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, cor-i -la 2, cod. proc. pen. perché si proceda ad un nuovo dibattimento, sfociando in un formalsmo esasperato ed lngiustificato in assenza di alcuna violazione del dirta) di diesa dell'imputato ((Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 2019, Ba ThgaHc , Rv. 212757-01; Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614 - 01 :ez. 6, i 44980 dei 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284 - 01). Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatte attività esaere compiute entro la chitx.,.,ura del dibattimento, eventualmente int-sriornpencio :anche la discuss one finale (Sez. 3, n. 29877 dei 15/12/2017, Ricatti, Rv. 273688 -- 01; Sez„ 5, n. 19008 del 13/03/2014, Calamita, Rv. 262004 eC iv ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Lrnerge, pertanto, evidente come dalla ricognizione delle norme di rifer mento in presenza di un fatto diverso al giudice che procede y preclusa ce -eni aL. ,.fit. discrezionale/ posto che l'unico titolare dell'azione penale, il nu Ti) ico stero, può procedere alla modifica dell'imputazione. conclusiane deve affermarsi che il potere del pubblico ministero di ere criod fia3 della imputazione, con la contestazione di un fatto ai've•.e...;o o di una circostanza aggravante, non è soggett* a preclusioni temporali fin la chiusura de!!'istruzione dibattimentale di primo grado, né a limiti di fonte po...er do essere utili,uati a tale fine elementi acquisiti nel corso delle indagini prelie-qnarl, ovvero nella udienza preliminare, nonché quelli emersi nel corso d&' retruzione d battlrrentale e, come emerge dal chiaro tenore degli artt. 516 e 517 cod, pre3c. cen, non è sottoposto a condizioni o all'autorizzazione da parte de g.udice del dibattimento e, sernmai, impone il rispetto del contraddittorio in fa 'in dell'imputato e l'esercizio da parte di questi delle facoltà riconosciute da rt .5s.L COG prnc. pene come la facoltà di chiedere al giudice un termine pe emtrastare l'accasa, !a richiesta di nuove prove e il diritto ad essere rimesso in -.?.rmini per chdere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 2, n. 9039 del 17e2 72023 Paiumbo, RV. 284289 - 01; Sez. 3, n. 29877 dei 15/12/2017, - 01, Sez. 4, n. 652 de 07/12/2023, dep. 2024, Attanasio, no a inass.; 2ez. 5, n, 18749 del :l 1/04/2014, B., Rv. 262614 - 01; Sez. 6, n. 2 del 22/09/2009, Nesso, Rv. 245284 - 01) ella ince celle super- uri coordinate ermeneutiche, deve quindi ritenersi che tazlone con 'aggiunte della frase «con recicfiva, essendo giè stato sanzionato per la medesima infrazione in data 17 maggio 2020», sicao -ne risultante peraltro dagli atti del fascicolo del P.M., è stata del tutto lecaL:Lmarreite operata dal pubblico miniTL:ero. - botto il secondo profilo, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata a pa,rtire dalla risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4 del 28'10/1998, tte-pT;=.7--2:0-19, Barbaoallo, Pv. 212757-01), ,n tema di nuove colanstazior i, le modifica dell'imoutazione di cui ail'art. 516 cod. proc. pen. e la cor .--staziore di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'a ... 517 cod. prua peli, possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura de dibattimento e prima del'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e du T:aie ancae sulla sola base degli atti dà acquisiti dal pubblico ministero nel dors: delle indagini preliminari (in senso conforme vds. Sez. 2, n. 45298 del 14.'1 ,)/2015. Zani, Rv, 264903-01; Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, Scalia, dep. 20aaa Rv. 2E3081-01; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259857-01; 5, n. 44980 dei 22/09/2009 Nesso, Rv. 245284 - 01). e Sezioni Unite Barbagallo hanno osservato che « la direttiva n. 78, di cui 2 dele legge delega per il vigente codice di rito (L. 16 febbraio 1987 n. 31a, prevedendo appunto il pctere del pubblico ministero di procedere nel Smorta alla m Hlifica deli'imautaziole non pone spec,fici limiti temporali arcizb . cetL. potere nell'ambito di tale fase processuale, né consente di far: distinz onl no ella fonte degli elementi dai quali la contestazione L Gm-ava" a ce ia ciò è stato previsto dalla direttiva in esame, e poi la,t'a dotto seI cod -ce di rito, perché la modifica deLirnputazione o la :oi ::staziore di una c rcostanza aogravante,, come pure di un reato concorrente, no a possorc (te considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema oro,::Essua+e The si !sp,ra al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che no- •mnsenrea come più volte rlcordato dalla Corte Costituzionale, dispersione dei elementi Jtill per un ''giusto processo". Ora, è vero che la tendenziale parità de parti, cui si ispira la logica dei sistema accusatorio - nell'esaltare il principio de ,::ontraddittorio richiede che il pubblico ministero formuli l'imputazione in ha:.: agli eierne,-,ti d'accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 :ap.p ) e che, a SU e volta, ;`imputato, posto a conoscenza degli elementi di acraaaa, possa sin dall'inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò no può c: -riporta -e, come ineuttabile conseguenza, che, se il pubblico mi torco p-21- rier2:ia o errore, abbia omesso in parte a contestazione di ele:•i- rnti di accusa (liìi ac:quisiti, non possa provvedervi poi ne! dibattimento, e sin Sai SLC appostando le necessarie modificne all'imputazione. L'orintamecito che si basa su! mero dato letterale delle rici-me in esame, - :(-3!cc r:Isidetto, (c.,!rie è visto, della diretrva di deleaa, nei termini sopra esposti nzionando con i a nullità ai sensi dell'art. 522 la sentenza emessa sulla base di detta contestazione suppletiva, comporterebbe, poi, l'assurdo risultato che il gli. di :e - in presenza di una richiesta di modifica dell'imputazione - sarebbe tenuto a discorre la --..rasmissione degli att; al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, COMM3 2; c.p.p., perché si proceda ad un nuovo dibattimento. Il che clateLbe luogo a un formalismo esasperato ed ingiustificato in assenza di vica-talone del diritto di difesa dell'imputato. Senza contare, infine, che PePe ltamertp condiiiso da questo Collegio consente, mediante la contestazione etiva all'inizio del dibattimento e suda base di elementi non considerati nella foreHilazione dell'orTnaria imputazione, di scongiurare, nell'ipotesi di reato concorrente, l'inizio di un nuovo dibattimento, con un allungamento dei tempi di de r zione Pal proc2sso; ed in caso di circostanza aggravante o di modifica de nputaz one evita? di precludere al pubblico ministero la possibilità di ric - isdere un accertamento comoleto del fatto- reato, in sede di giudizio. E ciò pe eté gli elementi rnodificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze agarevarit) nor pot-ebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale. l'oppesta tesi comporterebbe nella prima ipotesi, con l'instaurazione di un nir D dibattimento, la violazione dei principi di immediatezza e di :toentraziee,e del dibattimento direttiva n. 66 dell'art, 2 della legge di delega), a bass dei sto processo" (per tutte: Corte Cost 31 maggio 1996, ^:7). Ne t E. seconde; si darebbe luogo ad una contrazione dell'ambito di esc ;zio de t aznne penale, con ciò contravvenendosi al disposto dell'art. 112 tlo-a. 4. E ciò, nonostante eTh),la tesi interpretativa favorevole alla contestazione sue: e_tiva nell'ipotesi in esame nen comporti compromissione alcuna del diritto di caresa dell'imputato , tanto è vero che degli elementi a base di detta . coreaestaziore è comunque garantita la tempestiva conoscenza alla difesa, ai sers.i degli era. 430 comma 2, 431, 433 comma 2, 466 c.p.p. Ed ancora, proprio a rEanzia lei diritta di difesa ; l'cit. 519 c..p.p. dà facoltà all'imputato, nei cui ttor.feemti pubLiico ininistero abbia proceduto a contestazione suppletiva ("salvo che ia contestazione abba per oggetto la recidiva"), di chiedere al giudice un tere-lne per poter contrastare l'accusa perché in parte integrata o modificata. La nona in esame„ peealtro, aggiunge che il tempo concesso dai giudice non può e.s!,:a e tinferiore al termine per compadre previsto dall'art. 429 (art. 519, no o; a 2), lioè non inferiore a venti giorni, pari a quello stabilito per il decreto che ,..iispone il giud.zio e può essere addirittura superiore fino a giungere a (.-.aiEeenta gizeni (art. 519, cornma 2), curante i quali il cibattimento rimane soe..eso. Le garanzie previste per 'imputato in caso di contestazione suppletiva - sore-. state, eai, am)late dalla ginrispruderza della Corte Costituzionale. Così, coi sentenz3 n. 241 del 1992, e stata dichiarata illegittima l'ultima parte dei secondo comma del'art. 519 cie limitava il diritto dell'imputato "a chiedere l'arnelissione di nuove prove" solo quando risultasse "assolutamente necessario" (art. 507 tep.p.), riconoscendo così, anche in siffatta ipotesi, al diritto i di ftfesa quella pienezza prevista dall'art. 190 _ea .p:-vp,. Ed ancora, viene ricorpsciuta all'imputato la facoltà di chiedere il cd. patteggiamento anche con rig'IAT-do a! reato concorrente contestato in dibattimento od al reato modificato ai seri .dell'ada 516 (sent, n. 265 del 1994: illegittimità dagli artt. 516 e 517 c.p.p nella parte in cui non prevedevano la facoltà di richiedere al giudice del dilat:imento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al memento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e dtualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in onere. alle .c -igHiarie imputazioni). Nè la contestazione suppletiva avvenuta in dite:n_imento impedisce all'imputato di fare richiesta di oblazione a norma deaL artt. .162 e 162 bis c.p. in ordine al fatto -reato modificato o al reato core:errente (Corte Cose sent. n. 530 del 1995).». ale orielte.mentc non è smerdto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite (SO. li, n, 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 - 01), che, dopo avere rico:a ruito i evo.uziole giurisprudenziale che ha condotto a ritenere l'art. 129 con aroc. pen. .ina "prescrizione generale di tenuta del sistema" (percorso che ecc ira e irr p icazioni in Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep, 2023, 0.i..„ m ) che trova significative espressioni in Sez. U, n. 13539 del 30n:. 72020 Perroni, Rv, 278870 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, 3manti, ,1:v. 244274 -- 01; Sez. U n. 12.283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23 - 01; Sez. J, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 01), ha aff iihato l'obbligo del giudice di procedere immediatamente alla dichiarazione di est !Ione del reato per prescrizione nel caso di contestazione suppletiva della recid va, in guaito tale sentenza, nel caso concreto esaminato, ha rilevato una imec;sibilitè ci fatto folta a precludere l'integrazione della contestazione della reeid va rispetto ad un reato già prescritto, a causa dell'inesistenza stessa di idcneo "segmento processuale" (Sez. U, n. 49935 dei 28/09/2023, Domingo, Rv. 285:117 - 0T.; Sez. 5. n. 20093 del 24/01/2024, Pmt, Rv. 286460 - 01) ella luce delle superiori coordinate errneneutiche, deve quindi ritenersi che il git.di,:e di primo grado non avrebbe potuto pronunciare sentenza di pro:;tioglimento ai censi dell'or':. 129 cod. proc. pen., senza considerare la rnedhica della imputazione, con la contestazione della recidiva nel biennio da cui de «3va !a r `evanza penale del fatto ascritto all'imputato.'a. Il secondo motivo e manifestamente infondato. ;econdo ccnsoLdeta giurisprudenza di legittimità, in tema di guida senza parante, per 'integrez:one della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato da 3rea ci&a depenalizzazione ex art. 5 Celgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è suO lente che !=-_, iltervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, esHo do iiecessario ! suo de'intivo accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/C: ,./2025 Pg ; Rv, 237732 - 01), Quanto alla pi -o,ea in ordine alla gefinitività dell'accertamento, si è cor, visibilmente afferma.:,o che, fermo restando il principio secondo cui la prova de definitvità delvaccertamento è a carico dell'accusa (Sez. 4 - n. 44905 del 12., i 0/2023, Fevola, Rv. 285318-01), non è necessario produrre un'attestazione don_. mentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sul,'Oeente ir eemento ci prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da pa le del reorrente, dela deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'ireeciazione dela saazione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01; Sez. 7, ord. ri.:4320 del 29/5/2024, Fiume, non iness.; sez. 7, Ord. n. 11916 del 14e:13/2024 Udorov'c, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, ine, non mass.; Sez. 7, Ord. n, 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non rn,Ee.ere, Sez. Ord. n. 49548 dei 23/11/2023, Borrello, non mass.; Sez. 7, Ord.73 de; 05,(10/2023, Barbaro, non rnass.; Sez. 4, n. 40851. del 13/09/2023, non eas7....; See. 4, n. 40343 del 13/09/2023, Cerbone„ non mass.; Sez. 7, c'ed, n. 35339 2 CE.1 07/06/2023, Dakir, non mass.; Sez. 6, n. 11348 del 22.'e -2/2023,, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, e.. , no -nass.)e„ta-[OSCURATO:PERSONA] 4, n. 6163 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, P.M. in [OSCURATO:PERSONA], 272200 -- 01, non è in contrasto con il consolidato orn-riarnente SU indicato; in quanto si limita a ribadire che per l'integrazione de e ecidlla nel pienWo non è sufficiente che sia intervenuta la mera corstaziorie depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato tivarnente acceratc (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Arzillotta, Rv. 28:ee32 - Orbene, nei caso in esame, il ricorrente non ha allegato all'atto di appello e ai r :orso per cassazione l'impugnazione del verbale di contestazione della dente viclaziore del 17.05.2020 e non ha neppure dedotto, nell'atto di o e nei rico -s3 rer cassazione, di avere impugnato il verbale di core-avvenzl.:ìne o di avere effettJato l'oblazione (c.d, aqegazione vestita). 'eraltre, 't-npirgnazione del verbale di contestazione della precedente vic ,eione del 17.05.2023 non risulta né dal verbale di contestazione del 09 02 020 né dalle d,chiarazion. rese dal teste di p.g. App. [OSCURATO:PERSONA] (vds.trasceizione della forioreglstrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] partic. pag. 5 e verbali di contestazione in data 17.05.202C e in data 09.09.2020, allegati dal ricarrente a ricorso per cassazione). Deve escludersi, pertanto, il travisamento del tatti, lamentato nel corpo del secondo motivo dalla difesa, che, in ogni caso, no il e decisivolconsiderato che, come sopra detto, il ricorrente non ha neppure dei: nell'atto di appello e nel ricorso per cassazione, di avere impugnato il verniale di contravvenzione o di avere effettuato l'oblazione. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 1 gennaio 2020 la prescrizione decorre fino alla pronunzia della sentenza di mo grado, mentre successivamente rileva solo l'eventuale improcedibilità de zione penale. bd inveaa l'art. 2. della legge 27 settembre 2021, n. 134, al comma 1 lett. c), ha i -)serito nel codice penale l'art. 161-bis (cessazione del corso della prenea-izione) che stanilisce che <--1.1 corso della prescrizione del reato cessa dean tivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado»; al comma 2 let7 a), ha inaerito nel codice di procedura penale l'art. 344 - bis (improcedibilità oe.' 5iiuperame.nto dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) iitabillsce che i La mancat.a definizione del giudizio di appello entro il le di ci e anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. 2. La nta dd d iene del giudizi) di cassazione entro il termine di un anno eisce ,.: -E..!5(1ci in-iprocediblità dell'azione penale. 3. I termini di cui ai conr -ii 1 e 2. dei presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prcr:gato ai ser si dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e traii.a:corie del p -esente codice, per il deposito della motivazione della sentenza»; :iierrima 3, s;:abiiisce che «Le disposizioni di cui aE comma 2 del presente artli Ho si applicano ai soli proced.menti di impugnazione che hanno a oggetto rea' commessi 3 far data dal 10 gennaio 2020». Pertanto, tratta -idosi di fatto commesso il 09.09.2020, la prescrizione è icesslta con la sentenza del Tribunale di Palermo in data 22 aprile 2024 prima del de:17. , se dei termine dl prescrizione di anni quattro stabilito dall'art. 157, primo coi .. aia, cod. pen. '.Jon iscro stati superati i termini di durata massima del giudizio di cons,derato che il giudizio di appello è stato definito con la ser i:inza dei a Corte di appello di Palermc: pronunciata in data 14 maggio 2025, ncii prima del ':ermine di anni due dalla definizione del giudizio di primo greac. , il jiudizio cd cassazione è stato definito con la presente sentenza en- essa il 28 novembre 2025 e quindi entro il termine di un anno dalla daTh zione del giudizio di appello, Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento