CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33925/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]! n'AL' ):z";i .ja: : .ato a CRISPIANO il 14708/1977 avvero zo del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato ud itd la -e.t:Izior F. :., ,tuita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; `--- / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art 388 cp, anche sotto il versante dell'elemento soggettivo ( confermato anche alla luce delle sollecitazioni difensive volte a rivendicare nella specie l'applicabilità dell'art. 59 cp in considerazione dell'obbligo assunto relativo alla vendita del bene poi pignorato) e al denegato riconoscimento delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.