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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 30765/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1834-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente.- contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1669/2017 della COMM.TRIB.REG.CALABRIA, depositata il 09/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro- in data 1, 2 e 5 marzo 2012 notificava a VRG Wind 070 (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di rettifica e di liquidazione recanti la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale richiesta per l'anno 2009 in relazione al contratto di locazione e di costituzione dei diritti di servitù e superficie di un fondo agricolo registrato il 25 giugno 2009 sottoscritto tra la società ed i proprietari del fondo per la realizzazione di impianti eolici.

Proposta impugnazione da parte dei contribuenti, la CTP di Catanzaro, previa riunione dei procedimenti, con sentenza in data 24.3.2014 accoglieva parzialmente i ricorsi riducendo la base imponibile determinata dall'Ufficio.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte della Agenzia delle Entrate, la CTR della Calabria con sentenza in data 9.6.2017 dichiarava inammissibile il gravame non avendo l'appellante depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'appello al convenuto in giudizio e non potendo quindi verificare la tempestività della sua costituzione in appello.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resistevano con controricorso i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello in mancanza della produzione dell'avviso di spedizione dell'atto.

Il motivo è fondato.

Nel processo tributario il ricorso in appello deve essere proposto con l'osservanza di precise regole riguardanti il momento della notifica e quello successivo della costituzione in giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale.

In particolare, qualora la notifica del ricorso in appello avvenga a mezzo posta, il comma 2 dell'art. 22, D. Lgs. 546/1992 - richiamato per il giudizio d'appello dall'art. 53, comma 2, D. Lgs. 546/1992 - prevede che il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, debba depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, non solo la copia del ricorso spedito per posta, ma anche la ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

A riguardo, va data continuità all'orientamento di legittimità (vedi S.U. n. 13452/17) per cui nel processo tributario l'avere omesso il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata al momento della costituzione in giudizio non sempre configura un motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale.

Secondo la Corte, in casi siffatti, il ricorso o l'appello sono comunque ammissibili ogniqualvolta risulti essere stato depositato almeno l'avviso di ricevimento della medesima raccomandata e a condizione che tale avviso di ricevimento riporti l'asseverazione da parte dell'ufficio postale della data di spedizione tramite stampigliatura meccanografica ovvero con timbro datario.

Al contrario, qualora l'avviso di ricevimento riporti la mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione, tale documento non potrà di per sé essere idoneo a dimostrare la tempestiva proposizione del ricorso o dell'appello, salvo il caso in cui sia ivi certificata dall'agente postale la ricezione del plico come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza.

Inoltre nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d' appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale.

Venendo al caso di specie, dai documenti allegati al ricorso e riprodotti nel corpo del medesimo, risulta che l'avviso di ricevimento del plico dell'appello è datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'elenco dei plichi raccomandati si ricava la data di spedizione del 23.10.2014 e che il deposito dell'atto di appello presso la CTR è avvenuto in data 10.11.2014 di talché deve ritenersi la tempestività della costituzione dell'appellante.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, affinché celebri il giudizio di appello.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per il giudizio di secondo grado.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite. • Così deciso in Roma nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1834-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente.- contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1669/2017 della COMM.TRIB.REG.CALABRIA, depositata il 09/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro- in data 1, 2 e 5 marzo 2012 notificava a VRG Wind 070 (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di rettifica e di liquidazione recanti la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale richiesta per l'anno 2009 in relazione al contratto di locazione e di costituzione dei diritti di servitù e superficie di un fondo agricolo registrato il 25 giugno 2009 sottoscritto tra la società ed i proprietari del fondo per la realizzazione di impianti eolici. Proposta impugnazione da parte dei contribuenti, la CTP di Catanzaro, previa riunione dei procedimenti, con sentenza in data 24.3.2014 accoglieva parzialmente i ricorsi riducendo la base imponibile determinata dall'Ufficio. Proposto appello avverso detta pronuncia da parte della Agenzia delle Entrate, la CTR della Calabria con sentenza in data 9.6.2017 dichiarava inammissibile il gravame non avendo l'appellante depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'appello al convenuto in giudizio e non potendo quindi verificare la tempestività della sua costituzione in appello. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resistevano con controricorso i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello in mancanza della produzione dell'avviso di spedizione dell'atto. Il motivo è fondato. Nel processo tributario il ricorso in appello deve essere proposto con l'osservanza di precise regole riguardanti il momento della notifica e quello successivo della costituzione in giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale. In particolare, qualora la notifica del ricorso in appello avvenga a mezzo posta, il comma 2 dell'art. 22, D. Lgs. 546/1992 - richiamato per il giudizio d'appello dall'art. 53, comma 2, D. Lgs. 546/1992 - prevede che il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, debba depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, non solo la copia del ricorso spedito per posta, ma anche la ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. A riguardo, va data continuità all'orientamento di legittimità (vedi S.U. n. 13452/17) per cui nel processo tributario l'avere omesso il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata al momento della costituzione in giudizio non sempre configura un motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale. Secondo la Corte, in casi siffatti, il ricorso o l'appello sono comunque ammissibili ogniqualvolta risulti essere stato depositato almeno l'avviso di ricevimento della medesima raccomandata e a condizione che tale avviso di ricevimento riporti l'asseverazione da parte dell'ufficio postale della data di spedizione tramite stampigliatura meccanografica ovvero con timbro datario. Al contrario, qualora l'avviso di ricevimento riporti la mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione, tale documento non potrà di per sé essere idoneo a dimostrare la tempestiva proposizione del ricorso o dell'appello, salvo il caso in cui sia ivi certificata dall'agente postale la ricezione del plico come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza. Inoltre nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d' appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. Venendo al caso di specie, dai documenti allegati al ricorso e riprodotti nel corpo del medesimo, risulta che l'avviso di ricevimento del plico dell'appello è datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'elenco dei plichi raccomandati si ricava la data di spedizione del 23.10.2014 e che il deposito dell'atto di appello presso la CTR è avvenuto in data 10.11.2014 di talché deve ritenersi la tempestività della costituzione dell'appellante. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, affinché celebri il giudizio di appello. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per il giudizio di secondo grado. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite. • Così deciso in Roma nell
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