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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46794/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto ai motivi attraverso cui si deducono i vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di evasione, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento alla durata ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suonato alla porta in due distinte occasioni ravvicinate tra loro ed al cellulare, senza ricevere alcuna risposta); che in tal senso depone pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto ai motivi attraverso cui si deducono i vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di evasione, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento alla durata ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suonato alla porta in due distinte occasioni ravvicinate tra loro ed al cellulare, senza ricevere alcuna risposta); che in tal senso depone pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris