CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 07310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Campobasso, quale giudice del rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione (sentenza n. 29051 del 2023), rigettava la richiesta di riesame proposi:a da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso avente ad oggetto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di un immobile di sua proprietà. Secondo l'ipotesi accusatoria, tale immobile era il profitto del reato di riciclaggio, contestato in via provvisoria alla Liberatore. La Corte di cassazione aveva ritenuto fondato il ricorso proposto dalla Liberatore in ordine ad un unico profilo, ovvero quello della qualificazione dell'immobile quale profitto diretto del reato di riciclaggio. Sul punto la Suprema Corte aveva chiesto al giudice del riesame di rivalutare la impugnazione della Liberatore alla luce del principio in tema di riciclaggio, secondo cui la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delie somme "ripulite" attraverso le operazioni "riciclatorie", difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l'abiezione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (così Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Rv. 283364). Il Tribunale, in sede di rinvio, riteneva che l'immobile costituisse lo "stretto profitto" del reato di riciclaggio contestato alla Liberatore, in quanto per il suo acquisto erano stati utilizzati dalla indagata in pagamento tre assegni circolari pari a 110mila euro tratti, illecitamente, dai conti di una cooperativa. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per mancanza dei presupposti per farsi luogo a sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. La risposta fornita alla questione devoluta dalla Corte di cassazione è errata, in quanto il Tribunale non ha fatto altro che duplicare i vantaggi derivanti dalle condotte realizzate dagli indagati, identificando il profitto del riciclaggio in quello del reato presupposto. Il ragionamento è inoltre viziato là dove travalica il perimetro del capo di incolpazione, secondo cui solo due dei tre assegni utilizzati per l'acquisto provenivano dal reato di appropriazione indebita. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa ha argomentato anche in replica alle osservazioni del Procuratore generale.- CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. E' assorbente osservare che dalla stessa sentenza di annullamento (pag. 9) risulta che, secondo l'imputazione provvisoria, la ricorrente avrebbe utilizzato per l'acquisto dell'immobile sequestrato "due assegni circolari", tratti su un conto intestato della cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", a favore di una determinata Parrocchia "per il parziale pagamento del prezzo di acquisto, dalla predetta Parrocchia, del menzionato immobile sito in Tavenna". Circostanza questa che è confermata dall'esame delle imputazioni elevate in sede cautelare: in esse si indicano soli due assegni circolari, oggetto della condotta di appropriazione indebita (capi 45 e 46), rispettivamente per 40mila e 35mila euro, utilizzati dalla Liberatore per l'acquisto dell'immobile in questione (capo 47). Il Tribunale sostiene invece che tutta la somma impiegata per l'acquisto (110mila euro) provenisse dai fondi della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], richiamando i capi 45) e 46) elevati in via provvisoria al figlio della indagata e indicando in "tre" gli assegni tratti dai conti della suddetta cooperativa. Si tratta di conclusione del tutto distonica rispetto ai dati sopra indicati e che comunque il Tribunale non ha spiegato da quale specifica emergenza investigativa sia stata tratta. 3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata affinché sia nuovamente esaminata la questione devoluta con il precedente annullamento, alla luce dei rilievi sopra avanzati. Le ragioni dell'annullamento vengono ad assorbire le altre questioni poste dalla ricorrente, dovendosi preliminarmente chiarire se l'immobile sequestrato sia stato acquistato o meno con l'intera somma oggetto di appropriazione indebita. P.Q.M. D Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ze. < Campobasso, competente ai sensi