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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05810/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22886/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: CRBNNA64L50A5090) che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 29 C/0 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende 202,2, - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE NAPOLI - Intimati - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 808/2021 depositata il 28/1/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno resistente; di seguito: "il Vaccaro") convenne in giudizio il Comune di Napoli e la società A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), di seguito denominata per brevità A.B.C. (anch'esse odierne resistenti), quest'ultima in qualità di società di riscossione del servizio idrico integrato, al fine di sentirle condannare in solido tra loro alla restituzione, ex art. 2033 cod. civ., delle somme incassate a titolo di corrispettivi per la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa al servizio di depurazione delle acque.

2. A sostegno della propria domanda, l'attore dedusse: (i) che l'impianto di Cuma era obsoleto e notoriamente inefficiente, come risultante da una relazione peritale del 28/9/2009 redatta nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti della società affidataria del servizio, nonché da articoli di stampa; (ii) che, sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1997, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano come dovuta da parte degli utenti le quota della tariffa del servizio idrico anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione.3.

Si costituì in giudizio la società A.B.C., la quale eccepì, per quanto qui d'interesse: (i) il proprio difetto di legittimazione passiva. (li) Il difetto di legittimazione attiva dell'attore. (iii) L'erronea qualificazione della domanda giudiziale. (iv) La carenza probatoria della domanda riguardo il mancato funzionamento del servizio di depurazione.

A.B.C. chiamò, altresì, in causa la Regione Campania (odierna ricorrente; di seguito: "la Regione"), per essere da questa manlevata.

4. Costituendosi in giudizio, la Regione Campania, nell'associarsi alle eccezioni sollevate dalla società A.B.C., chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ovvero l'affidataria del servizio di depurazione, allo scopo di essere manlevata rispetto a quanto eventualmente dovuto per il mancato funzionamento del servizio di depurazione.

5. Con sentenza n. 33720/2014 il Giudice di Pace di Napoli, in accoglimento della domanda attorea, condannò la società A.B.C. al pagamento della somma di euro 912,13 in favore del Vaccaro, e dichiarò il diritto di A.B.C. ad essere manleva dalla Regione Campania.

6. Avverso la sentenza di primo grado propose appello la Regione Campania, insistendo nelle doglianze prospettate nel primo grado di giudizio.

7. Nel giudizio di appello si costituì A.B.C., associandosi alla Regione con riferimento all'assenza di prova del mancato funzionamento del depuratore di Cuma nel periodo in contestazione.

Quanto al difetto di legittimazione passiva, A.B.C. chiese la conferma della sentenza di primo grado, mentre, con riferimento alla estromissione del Comune di Napoli e della Hydrogest, dedusse l'erronea valutazione del Giudice di pace, che aveva omesso di considerare la concorrente responsabilità dei predetti convenuti, e chiese pertanto, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva spiegata nei loro confronti.8.

Nel costituirsi nel giudizio di appello, Hydrogest propose appello incidentale, e dedusse l'inapplicabilità del "fatto notorio" quale principio posto a fondamento della decisione del primo giudice.

Hydrogest eccepì la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, e, in via gradata, chiese il rigetto dell'appello della Regione e l'accoglimento della domanda di manleva nei suoi confronti.

9. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 808/2021, pubblicata in data 28/01/2021, oggetto di ricorso, ha rigettato entrambe le impugnazioni, e confermato la sentenza gravata.

In particolare, il Tribunale ha confermato la statuizione del giudice di prime cure in punto di legittimazione attiva e passiva, ricostruendo la pretesa fatta valere in giudizio come derivante dall'inadempimento di una prestazione che trova la propria fonte in un contratto di utenza.

Pertanto, il Tribunale ha affermato la legittimazione attiva del Vaccaro sulla scorta delle fatture prodotte in giudizio e la legittimazione passiva della società appellante in quanto precettore dei pagamenti e parte del contratto.

Al contrario, ha escluso la legittimazione passiva del Comune di Napoli.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ. delle somme corrisposte, ritenendo quest'ultime prive del carattere di periodicità.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto provata, sulla scorta della produzione documentale dell'attore nel primo grado di giudizio, l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione delle acque e il protrarsi di detta situazione.

In merito all'eccepita irrepetibilità degli importi versati a titolo di depurazione delle acque in virtù dell'art. 8 sexies del d.l. 208/2008 (convertito in I. 13/2009), in quanto corrispettivi dovuti non solo per il servizio ma anche per la progettazione, manutenzione e costruzione degli impianti di depurazione, il Tribunale ha ritenuto carente la prova fornita dall'appellante riguardo l'affidamento delle suddette opere.

Sotto altro profilo, ritenendo la quantificazione dei canoni non adeguatamente contestata dall'appellante, ha confermato la pronuncia del primo giudice.

Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva spiegata dall'appellante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che l'appellante avesse omesso di dedurre e provare la condotta inadempiente della società concessionaria.

10. Avverso la sentenza di appello, la Regione Campania propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso l'A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

11. Le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Napoli non hanno svolto attività difensiva.

12. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

13. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

14. Regione Campania, A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione di legge.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 D.Igs. 152/2006 con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008 e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009 (adottato in attuazione dell'art. 8 sexies D. L. 30 dicembre 2008 conv. in L. 27 febbraio 2009 n. 13) in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, il diritto degli utenti alla restituzione dei canoni anche laddove il depuratore è solo parzialmente funzionante e non mancante ovvero temporaneamente inattivo".

L'ente ricorrente censura l'interpretazione estensiva conferita dal Giudice di appello alla pronunzia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, volta ad estendere l'esonero dall'obbligo di pagamento della quota di tariffa in esame a tutti i casi in cui sia dimostrata "l'inefficienza" di un depuratore d'acqua e non soltanto l'inesistenza o temporanea inattività dello stesso.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione delle norme, Legge n. 13 del 27/02/2009 art. 8 sexies (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato) e art. 2 del D.M. 30/09/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di appello, inoltre, pur nella consapevolezza, più volte dallo stesso rimarcata, circa la complessità della tariffa di depurazione, in quanto costituita anche dagli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione o completamento degli importi di depurazione, ritiene fondata la domanda in quanto l'Amministrazione nulla avrebbe provato in ordine all'affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione dell'impianto".

La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non assolto l'onere probatorio su di essa gravante con riguardo all'avvenuto affidamento degli appalti alla [OSCURATO:PERSONA] per l'adeguamento dell'impianto di Cuma.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., art. 2043 c. c., 2051 c. c. e 2055 c. c. delle norme di diritto relative alla legittimazione passiva della Regione Campania e all'obbligo di manleva/regresso di AB.

C. nei confronti della Regione e della Regione dei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Omesso esame circa fatti ed atti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.

Motivazione contraddittoria".

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il diritto della A.B.C. ad essere indennizzata dalla Regione, e nella parte in cui ha rigettato la richiesta di manleva/regresso da essa ricorrente proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c. n. 3 e 5 ed in subordine n. 4, per la illogica inversione dell'onere probatorio nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360 n.5 c.p.c. riguardo la rilevanza probatoria degli elementi (fatti e documenti) relativi all'esistenza dell'impianto di depurazione, all'allaccio dell'utenza dello stesso, rispetto al suo asserito cattivo funzionamento".

L'ente ricorrente denunzia il vizio in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale, sulla base di elementi presuntivi, ha ritenuto non adeguatamente funzionante il depuratore oggetto di causa durante il periodo temporale al quale si riferiscono i pagamenti.

Infine, la ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice d'appello - anche a fronte di specifiche contestazioni - della carenza degli elementi costitutivi della domanda, afferenti all'aspetto della titolarità in capo agli attori e agli interventori del diritto azionato.

5. Sul primo motivo di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile e comunque privo di fondamento.

È inammissibile, in quanto si astiene completamente dal considerare il principio di diritto che ha utilizzato il Tribunale evocando Cass., Sez.

III, 11/2/2020, n. 3314 a proposito dell'esegesi della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.

Cita, infatti, tale sentenza in quanto richiamata dalla sentenza impugnata, ma la citazione è quella della pag. 4 della stessa, che concerne una problematica diversa da quella esegesi.

La sentenza impugnata evoca, infatti, il precedente di questa Corte in merito all'interpretazione della sentenza della Consulta a pag. 7, e parte ricorrente, astenendosi nell'illustrazione del motivo da qualsiasi considerazione del rilievo dato al detto precedente, per un verso non si correla alla motivazione, così impingendo in inammissibilità, alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un.n. 7074 del 2017, e, per altro verso, nell'ignorare il citato precedente di Cass., Sez.

III, 11/2/2020, n. 3314, secondo il quale: «Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito».

Statuizione che trova, peraltro, una serie di conferme sul punto: v.

Cass, Sez. 6-3, 14/11/2022, n. 33459; Cass., Sez. 6-3, 23/9/2022, n. 27941; Cass., Sez.

III, 15/6/2020, n. 11585; Cass., Sez.

III, 12/6/2020, n. 11294.

In precedenza, Cass., Sez.

V, 18/4/2018, n. 9500; Cass. Sez.

III, 4/6/2013, n. 14042.

Orbene, fermo quanto si dirà infra in relazione all'impossibilità li sindacare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, in forza del quale il Tribunale partenopeo ha ritenuto provata tale "assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione", deve osservarsi come, in punto di diritto, la conclusione da esso raggiunta appaia corretta, ciò che esclude la ricorrenza del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Invero, all'esito dell'intervento "caducatorio" della Corte costituzionale, ciò che ha reso indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è, indifferentemente, la "mancanza" degli impianti di depurazione, ovvero la loro "temporanea inattività".

Un'evenienza, quest'ultima, che nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo "fermo" volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento.

Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la "ratio" stessa della pronuncia del Giudice delle leggi, come già individuata da questa Corte, che è quella di rimarcare il carattere indebito del pagamento «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile", qualunque esso sia, essendo, in tal caso "irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio» (così, in motivazione, Cass., Sez.

V, sent. 18/4/2018, n. 9500, Rv. 647829-01). 5.1 In secondo luogo, va segnalato che - essendo stato il gravame, esperito dall'odierno ricorrente contro sentenza resa in prime cure nel 2014 (come si ricava dalla sentenza gravata) - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il. settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione temporis"dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 5, sent. 18/9/2014, n. 26860; conformi, Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd.

"doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere - ciò che nella specie non risulta avvenuto - "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass., Sez.

Un., n. 7155/2017; Cass., Sez.

VI-2 Ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018; Cass. Sez.

Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994).

Sicché il motivo è inammissibile alla stregua dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. 5.2 Nella parte che si svolge dalle ultime due righe della pagina 12 sino alla fine alla pag. 16 il motivo si articola, poi, in considerazioni che si fondano su emergenze fattuali dello svolgimento del giudizio di merito che sarebbero state male apprezzate o non considerate.

In tal modo, in disparte che si esorbita dall'intestazione in iure del motivo, ci si pone del tutto al di fuori dei limiti che il nuovo n. 5 dell'art. 360 pone al controllo della ricostruzione della quaestio facti da parte di questa Corte, e tra l'altro senza rispettare l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Si censura, cioè, l'apprezzamento svolto dal Tribunale, a conclusione delle argomentazioni svolte nelle pagg. 6- 7, circa quella che viene conclusivamente definita "assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione".

Da ciò consegue un ulteriore profilo di inammissibilità, sul quale si tornerà infra, nn. 10.1 ss.

6. Sul secondo motivo di ricorso.

Il motivo assume come oggetto di sintesi a pag. 16, all'inizio della illustrazione, quattro righe della pag. 7 (penultimo §) della sentenza ("sul punto, si ritiene che correttamente il Giudice di prime cure abbia ritenuto che gravasse sull'odierna parte appellante provare l'affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione di depurazione di Cuma"), ma non deduce alcuna censura in iure, bensì si duole che non sarebbero state valutate emergenze che evidenziavano l'affidamento delle opere di manutenzione ("la Regione Campania ha, quindi, comunque offerto ampia prova dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali mediante esibizione del contratto di affidamento del relativo incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come emerge proprio dalle difese attoree e dalla documentazione versata agli atti da tutte le parti": così a p. 21, 3° §, del ricorso), in tal modo sollecitando una inammissibile rivalutazione della quaestio facti, fra l'altro senza nuovamente rispettare l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Inoltre, l'illustrazione trascura completamente il rilievo svolto dalla sentenza nelle prime tre righe della pag. 8, cioè quello circa l'essere la vicenda anteriore in gran parte al provvedimento legislativo.

7. Sul terzo motivo di ricorso.

Il terzo motivo, quanto all'omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si fonda - sia per la parte relativa all'A.B.C., sia per quella concernente l'Hydrogest - su una serie di risultanze istruttorie, in particolare, documentali, riguardo alle quali si viola l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e ci si astiene comunque dal dire "se" e "dove" sulla base di essi si era argomentato.

Per il profilo in iure relativo alla posizione di A.B.C., il motivo è comunque privo di fondamento, giusta il principio di diritto di cui alla citata Cass. n. 3314 del 2020, ed anzi, non confrontandosi con esso, impinge preliminarmente in inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.

8. Sul quarto motivo di ricorso.

Anche il quarto motivo, oltre a fondarsi sempre sull'evocazione di emergenze istruttorie non indicate nel rispetto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e riguardo alle quali si omette di dire "se" e "dove" si era argomentato, si risolve in una sollecitazione a rivalutarle, non consentita dal vigente n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ.

9. Per completezza, alcune considerazioni ulteriori vanno svolte con riferimento al terzo e al quarto motivo. 9.1 In primo luogo, entrambi i motivi fanno riferimento all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Tali censure sono inammissibili per le seguenti ragioni.9.1.1 La nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. 9.1.2 Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso una considerazione che, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. cív. si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass., n. 22984/2004, seguita da numerose conformi). 9.1.3 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le Sezioni Unite hanno statuito che: «La riformulazione dell'art. 360 cod. proc. cív., comma 1, n. 5, disposta da D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

Un. n. 8053 del 2014; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, tra cui si segnalano, di recente, Cass., Sez.

Un., 30/7/2021, n. 21973;.Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34476). 9.1.4 In particolare, il terzo motivo, per come concretamente argomentato, si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal Giudice, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass., n. 12568/2019, in motivazione; Cass., n. 13881/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n. 6694/2009).

10. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al quarto motivo di ricorso.10.1 In aggiunta, va rilevato che il quarto motivo denuncia, oltre al resto, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per illogica inversione dell'onere della prova e per l'errato utilizzo di presunzioni quali mezzi prova. 10.2 Neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - giacché essa "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass., Sez.

III, sent. 10/6/2016, n. 11892).

Esula, pertanto, dal vizio denunciato la censura con la quale si addebiti al giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali, poiché in tal caso la norma che viene in rilievo è l'art. 116 cod. proc. civ., in relazione alla quale questa Corte ha osservato che «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (di recente, Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543).

Riguardato sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. il motivo è pertanto inammissibile.10.3 In relazione alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. si osserva che, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., è necessario considerare che "poiché l'art. 116 cod. proc. civ., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valuta ne secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)" (Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 20119/2009; Cass., n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34474).

11. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità di tutti i motivi prospettati.

12. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00, con distrazione a favore dei legali di Hydrogest, dichiaratisi antistatari, oltre gli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22886/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: CRBNNA64L50A5090) che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 29 C/0 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende 202,2, - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE NAPOLI - Intimati - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 808/2021 depositata il 28/1/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno resistente; di seguito: "il Vaccaro") convenne in giudizio il Comune di Napoli e la società A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), di seguito denominata per brevità A.B.C. (anch'esse odierne resistenti), quest'ultima in qualità di società di riscossione del servizio idrico integrato, al fine di sentirle condannare in solido tra loro alla restituzione, ex art. 2033 cod. civ., delle somme incassate a titolo di corrispettivi per la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa al servizio di depurazione delle acque. 2. A sostegno della propria domanda, l'attore dedusse: (i) che l'impianto di Cuma era obsoleto e notoriamente inefficiente, come risultante da una relazione peritale del 28/9/2009 redatta nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti della società affidataria del servizio, nonché da articoli di stampa; (ii) che, sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1997, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano come dovuta da parte degli utenti le quota della tariffa del servizio idrico anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione.3. Si costituì in giudizio la società A.B.C., la quale eccepì, per quanto qui d'interesse: (i) il proprio difetto di legittimazione passiva. (li) Il difetto di legittimazione attiva dell'attore. (iii) L'erronea qualificazione della domanda giudiziale. (iv) La carenza probatoria della domanda riguardo il mancato funzionamento del servizio di depurazione. A.B.C. chiamò, altresì, in causa la Regione Campania (odierna ricorrente; di seguito: "la Regione"), per essere da questa manlevata. 4. Costituendosi in giudizio, la Regione Campania, nell'associarsi alle eccezioni sollevate dalla società A.B.C., chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ovvero l'affidataria del servizio di depurazione, allo scopo di essere manlevata rispetto a quanto eventualmente dovuto per il mancato funzionamento del servizio di depurazione. 5. Con sentenza n. 33720/2014 il Giudice di Pace di Napoli, in accoglimento della domanda attorea, condannò la società A.B.C. al pagamento della somma di euro 912,13 in favore del Vaccaro, e dichiarò il diritto di A.B.C. ad essere manleva dalla Regione Campania. 6. Avverso la sentenza di primo grado propose appello la Regione Campania, insistendo nelle doglianze prospettate nel primo grado di giudizio. 7. Nel giudizio di appello si costituì A.B.C., associandosi alla Regione con riferimento all'assenza di prova del mancato funzionamento del depuratore di Cuma nel periodo in contestazione. Quanto al difetto di legittimazione passiva, A.B.C. chiese la conferma della sentenza di primo grado, mentre, con riferimento alla estromissione del Comune di Napoli e della Hydrogest, dedusse l'erronea valutazione del Giudice di pace, che aveva omesso di considerare la concorrente responsabilità dei predetti convenuti, e chiese pertanto, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva spiegata nei loro confronti.8. Nel costituirsi nel giudizio di appello, Hydrogest propose appello incidentale, e dedusse l'inapplicabilità del "fatto notorio" quale principio posto a fondamento della decisione del primo giudice. Hydrogest eccepì la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, e, in via gradata, chiese il rigetto dell'appello della Regione e l'accoglimento della domanda di manleva nei suoi confronti. 9. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 808/2021, pubblicata in data 28/01/2021, oggetto di ricorso, ha rigettato entrambe le impugnazioni, e confermato la sentenza gravata. In particolare, il Tribunale ha confermato la statuizione del giudice di prime cure in punto di legittimazione attiva e passiva, ricostruendo la pretesa fatta valere in giudizio come derivante dall'inadempimento di una prestazione che trova la propria fonte in un contratto di utenza. Pertanto, il Tribunale ha affermato la legittimazione attiva del Vaccaro sulla scorta delle fatture prodotte in giudizio e la legittimazione passiva della società appellante in quanto precettore dei pagamenti e parte del contratto. Al contrario, ha escluso la legittimazione passiva del Comune di Napoli. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ. delle somme corrisposte, ritenendo quest'ultime prive del carattere di periodicità. Il Tribunale ha inoltre ritenuto provata, sulla scorta della produzione documentale dell'attore nel primo grado di giudizio, l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione delle acque e il protrarsi di detta situazione. In merito all'eccepita irrepetibilità degli importi versati a titolo di depurazione delle acque in virtù dell'art. 8 sexies del d.l. 208/2008 (convertito in I. 13/2009), in quanto corrispettivi dovuti non solo per il servizio ma anche per la progettazione, manutenzione e costruzione degli impianti di depurazione, il Tribunale ha ritenuto carente la prova fornita dall'appellante riguardo l'affidamento delle suddette opere. Sotto altro profilo, ritenendo la quantificazione dei canoni non adeguatamente contestata dall'appellante, ha confermato la pronuncia del primo giudice. Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva spiegata dall'appellante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che l'appellante avesse omesso di dedurre e provare la condotta inadempiente della società concessionaria. 10. Avverso la sentenza di appello, la Regione Campania propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso l'A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 11. Le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Napoli non hanno svolto attività difensiva. 12. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 13. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. 14. Regione Campania, A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 D.Igs. 152/2006 con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008 e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009 (adottato in attuazione dell'art. 8 sexies D. L. 30 dicembre 2008 conv. in L. 27 febbraio 2009 n. 13) in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, il diritto degli utenti alla restituzione dei canoni anche laddove il depuratore è solo parzialmente funzionante e non mancante ovvero temporaneamente inattivo". L'ente ricorrente censura l'interpretazione estensiva conferita dal Giudice di appello alla pronunzia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, volta ad estendere l'esonero dall'obbligo di pagamento della quota di tariffa in esame a tutti i casi in cui sia dimostrata "l'inefficienza" di un depuratore d'acqua e non soltanto l'inesistenza o temporanea inattività dello stesso. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione delle norme, Legge n. 13 del 27/02/2009 art. 8 sexies (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato) e art. 2 del D.M. 30/09/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di appello, inoltre, pur nella consapevolezza, più volte dallo stesso rimarcata, circa la complessità della tariffa di depurazione, in quanto costituita anche dagli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione o completamento degli importi di depurazione, ritiene fondata la domanda in quanto l'Amministrazione nulla avrebbe provato in ordine all'affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione dell'impianto". La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non assolto l'onere probatorio su di essa gravante con riguardo all'avvenuto affidamento degli appalti alla [OSCURATO:PERSONA] per l'adeguamento dell'impianto di Cuma. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., art. 2043 c. c., 2051 c. c. e 2055 c. c. delle norme di diritto relative alla legittimazione passiva della Regione Campania e all'obbligo di manleva/regresso di AB. C. nei confronti della Regione e della Regione dei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Omesso esame circa fatti ed atti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. Motivazione contraddittoria". La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il diritto della A.B.C. ad essere indennizzata dalla Regione, e nella parte in cui ha rigettato la richiesta di manleva/regresso da essa ricorrente proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c. n. 3 e 5 ed in subordine n. 4, per la illogica inversione dell'onere probatorio nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360 n.5 c.p.c. riguardo la rilevanza probatoria degli elementi (fatti e documenti) relativi all'esistenza dell'impianto di depurazione, all'allaccio dell'utenza dello stesso, rispetto al suo asserito cattivo funzionamento". L'ente ricorrente denunzia il vizio in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale, sulla base di elementi presuntivi, ha ritenuto non adeguatamente funzionante il depuratore oggetto di causa durante il periodo temporale al quale si riferiscono i pagamenti. Infine, la ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice d'appello - anche a fronte di specifiche contestazioni - della carenza degli elementi costitutivi della domanda, afferenti all'aspetto della titolarità in capo agli attori e agli interventori del diritto azionato. 5. Sul primo motivo di ricorso. Il primo motivo è inammissibile e comunque privo di fondamento. È inammissibile, in quanto si astiene completamente dal considerare il principio di diritto che ha utilizzato il Tribunale evocando Cass., Sez. III, 11/2/2020, n. 3314 a proposito dell'esegesi della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008. Cita, infatti, tale sentenza in quanto richiamata dalla sentenza impugnata, ma la citazione è quella della pag. 4 della stessa, che concerne una problematica diversa da quella esegesi. La sentenza impugnata evoca, infatti, il precedente di questa Corte in merito all'interpretazione della sentenza della Consulta a pag. 7, e parte ricorrente, astenendosi nell'illustrazione del motivo da qualsiasi considerazione del rilievo dato al detto precedente, per un verso non si correla alla motivazione, così impingendo in inammissibilità, alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un.n. 7074 del 2017, e, per altro verso, nell'ignorare il citato precedente di Cass., Sez. III, 11/2/2020, n. 3314, secondo il quale: «Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito». Statuizione che trova, peraltro, una serie di conferme sul punto: v. Cass, Sez. 6-3, 14/11/2022, n. 33459; Cass., Sez. 6-3, 23/9/2022, n. 27941; Cass., Sez. III, 15/6/2020, n. 11585; Cass., Sez. III, 12/6/2020, n. 11294. In precedenza, Cass., Sez. V, 18/4/2018, n. 9500; Cass. Sez. III, 4/6/2013, n. 14042. Orbene, fermo quanto si dirà infra in relazione all'impossibilità li sindacare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, in forza del quale il Tribunale partenopeo ha ritenuto provata tale "assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione", deve osservarsi come, in punto di diritto, la conclusione da esso raggiunta appaia corretta, ciò che esclude la ricorrenza del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Invero, all'esito dell'intervento "caducatorio" della Corte costituzionale, ciò che ha reso indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è, indifferentemente, la "mancanza" degli impianti di depurazione, ovvero la loro "temporanea inattività". Un'evenienza, quest'ultima, che nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo "fermo" volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la "ratio" stessa della pronuncia del Giudice delle leggi, come già individuata da questa Corte, che è quella di rimarcare il carattere indebito del pagamento «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile", qualunque esso sia, essendo, in tal caso "irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio» (così, in motivazione, Cass., Sez. V, sent. 18/4/2018, n. 9500, Rv. 647829-01). 5.1 In secondo luogo, va segnalato che - essendo stato il gravame, esperito dall'odierno ricorrente contro sentenza resa in prime cure nel 2014 (come si ricava dalla sentenza gravata) - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il. settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione temporis"dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 5, sent. 18/9/2014, n. 26860; conformi, Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere - ciò che nella specie non risulta avvenuto - "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 Ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018; Cass. Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Sicché il motivo è inammissibile alla stregua dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. 5.2 Nella parte che si svolge dalle ultime due righe della pagina 12 sino alla fine alla pag. 16 il motivo si articola, poi, in considerazioni che si fondano su emergenze fattuali dello svolgimento del giudizio di merito che sarebbero state male apprezzate o non considerate. In tal modo, in disparte che si esorbita dall'intestazione in iure del motivo, ci si pone del tutto al di fuori dei limiti che il nuovo n. 5 dell'art. 360 pone al controllo della ricostruzione della quaestio facti da parte di questa Corte, e tra l'altro senza rispettare l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Si censura, cioè, l'apprezzamento svolto dal Tribunale, a conclusione delle argomentazioni svolte nelle pagg. 6- 7, circa quella che viene conclusivamente definita "assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione". Da ciò consegue un ulteriore profilo di inammissibilità, sul quale si tornerà infra, nn. 10.1 ss. 6. Sul secondo motivo di ricorso. Il motivo assume come oggetto di sintesi a pag. 16, all'inizio della illustrazione, quattro righe della pag. 7 (penultimo §) della sentenza ("sul punto, si ritiene che correttamente il Giudice di prime cure abbia ritenuto che gravasse sull'odierna parte appellante provare l'affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione di depurazione di Cuma"), ma non deduce alcuna censura in iure, bensì si duole che non sarebbero state valutate emergenze che evidenziavano l'affidamento delle opere di manutenzione ("la Regione Campania ha, quindi, comunque offerto ampia prova dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali mediante esibizione del contratto di affidamento del relativo incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come emerge proprio dalle difese attoree e dalla documentazione versata agli atti da tutte le parti": così a p. 21, 3° §, del ricorso), in tal modo sollecitando una inammissibile rivalutazione della quaestio facti, fra l'altro senza nuovamente rispettare l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Inoltre, l'illustrazione trascura completamente il rilievo svolto dalla sentenza nelle prime tre righe della pag. 8, cioè quello circa l'essere la vicenda anteriore in gran parte al provvedimento legislativo. 7. Sul terzo motivo di ricorso. Il terzo motivo, quanto all'omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si fonda - sia per la parte relativa all'A.B.C., sia per quella concernente l'Hydrogest - su una serie di risultanze istruttorie, in particolare, documentali, riguardo alle quali si viola l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e ci si astiene comunque dal dire "se" e "dove" sulla base di essi si era argomentato. Per il profilo in iure relativo alla posizione di A.B.C., il motivo è comunque privo di fondamento, giusta il principio di diritto di cui alla citata Cass. n. 3314 del 2020, ed anzi, non confrontandosi con esso, impinge preliminarmente in inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. 8. Sul quarto motivo di ricorso. Anche il quarto motivo, oltre a fondarsi sempre sull'evocazione di emergenze istruttorie non indicate nel rispetto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e riguardo alle quali si omette di dire "se" e "dove" si era argomentato, si risolve in una sollecitazione a rivalutarle, non consentita dal vigente n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ. 9. Per completezza, alcune considerazioni ulteriori vanno svolte con riferimento al terzo e al quarto motivo. 9.1 In primo luogo, entrambi i motivi fanno riferimento all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Tali censure sono inammissibili per le seguenti ragioni.9.1.1 La nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. 9.1.2 Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso una considerazione che, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. cív. si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass., n. 22984/2004, seguita da numerose conformi). 9.1.3 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le Sezioni Unite hanno statuito che: «La riformulazione dell'art. 360 cod. proc. cív., comma 1, n. 5, disposta da D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, tra cui si segnalano, di recente, Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21973;.Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476). 9.1.4 In particolare, il terzo motivo, per come concretamente argomentato, si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal Giudice, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass., n. 12568/2019, in motivazione; Cass., n. 13881/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n. 6694/2009). 10. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al quarto motivo di ricorso.10.1 In aggiunta, va rilevato che il quarto motivo denuncia, oltre al resto, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per illogica inversione dell'onere della prova e per l'errato utilizzo di presunzioni quali mezzi prova. 10.2 Neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - giacché essa "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass., Sez. III, sent. 10/6/2016, n. 11892). Esula, pertanto, dal vizio denunciato la censura con la quale si addebiti al giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali, poiché in tal caso la norma che viene in rilievo è l'art. 116 cod. proc. civ., in relazione alla quale questa Corte ha osservato che «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (di recente, Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543). Riguardato sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. il motivo è pertanto inammissibile.10.3 In relazione alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. si osserva che, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., è necessario considerare che "poiché l'art. 116 cod. proc. civ., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valuta ne secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)" (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 20119/2009; Cass., n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474). 11. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità di tutti i motivi prospettati. 12. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00, con distrazione a favore dei legali di Hydrogest, dichiaratisi antistatari, oltre gli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussisten
Sentenza Cassazione n. 05810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris