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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12742/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 891/19/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un estratto di ruolo relativo a varie cartelle di pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica, oltre a sanzioni, interessi e compensi della riscossione; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente osservando che l'Agente postale aveva dimostrato che le cartelle di pagamento erano state notificate nel rispetto dell'art. 139 cod. proc. civ., a mani del portiere, con invio della raccomandata relativa e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., a mani del portiere nella residenza del contribuente, con invio della relativa raccomandata, come per legge.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 139, 148, 149 cod. proc. civ., 14 e 15 della legge n. 890 del 1982 per non essere stata raggiunta la prova in ordine all'effettiva spedizione della C.A.N. all'indirizzo del destinatario ed alle preventive ricerche Ric. 2021 n. 01988 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- degli altri consegnatari preferenzialmente abilitati a ricevere l'atto rispetto al custode dello stabile.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della

I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642 del 2019); in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste Ric. 2021 n. 01988 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- dalla

I. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018); in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017); in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (Cass. n. 14042 del 2018); Ric. 2021 n. 01988 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -4- la costituzione del convenuto — la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - ha un effetto sanante ex tunc e opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass.

SU n. 14916 del 2016). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che le cartelle di pagamento erano state notificate ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., a mani del portiere nella residenza del contribuente, con invio della relativa raccomandata, come per legge - ha correttamente ritenuto valida la notifica a mezzo posta effettuata con consegna del plico al portiere senza che nella relazione di notificazione vi fosse l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate; peraltro, trattandosi di notifica a mezzo posta dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] parla di "agente postale" come colui che ha provveduto alla notifica, neppure era necessario l'invio della successiva raccomandata informativa e comunque l'ipotetica invalidità della notifica sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove, come nel caso di specie, non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale.

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ric. 2021 n. 01988 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -5- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 891/19/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un estratto di ruolo relativo a varie cartelle di pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica, oltre a sanzioni, interessi e compensi della riscossione; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente osservando che l'Agente postale aveva dimostrato che le cartelle di pagamento erano state notificate nel rispetto dell'art. 139 cod. proc. civ., a mani del portiere, con invio della raccomandata relativa e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., a mani del portiere nella residenza del contribuente, con invio della relativa raccomandata, come per legge. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 139, 148, 149 cod. proc. civ., 14 e 15 della legge n. 890 del 1982 per non essere stata raggiunta la prova in ordine all'effettiva spedizione della C.A.N. all'indirizzo del destinatario ed alle preventive ricerche Ric. 2021 n. 01988 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- degli altri consegnatari preferenzialmente abilitati a ricevere l'atto rispetto al custode dello stabile. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642 del 2019); in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste Ric. 2021 n. 01988 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- dalla I. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018); in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017); in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (Cass. n. 14042 del 2018); Ric. 2021 n. 01988 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- la costituzione del convenuto — la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - ha un effetto sanante ex tunc e opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. SU n. 14916 del 2016). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che le cartelle di pagamento erano state notificate ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., a mani del portiere nella residenza del contribuente, con invio della relativa raccomandata, come per legge - ha correttamente ritenuto valida la notifica a mezzo posta effettuata con consegna del plico al portiere senza che nella relazione di notificazione vi fosse l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate; peraltro, trattandosi di notifica a mezzo posta dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] parla di "agente postale" come colui che ha provveduto alla notifica, neppure era necessario l'invio della successiva raccomandata informativa e comunque l'ipotetica invalidità della notifica sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove, come nel caso di specie, non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a spese prenotate a debito. Ric. 2021 n. 01988 sez. MT - ud. 22-03-2022 -5- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di
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