CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31965/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omessa riqualificazionedel reato di rapina come furto è generico per mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01); il motivo si risolve peraltro in una prospettazione alternativa deifatti preclusa alla cognizione di legittimità e peraltro formulata in modo del tuttoindeterminato;che la Corte d’appello ha compiutamente argomentato in ordine allaqualificazione del fatto come rapina, stante la sussistenza di entrambi i segmentidell’impossessamento e della violenza perpetrata a danno della persona offesa afini di fuga (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]