Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 1970

Cassazione n. 24756/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1970 avverso la sentenza del 13/12/2022 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-4762/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati.

1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento).

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto.

Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo.

Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1970 avverso la sentenza del 13/12/2022 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-4762/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento). L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 24756/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris