CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 27664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 5 974 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 311/02/2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositatail 21 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26 settembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 30 giugno 2016 [OSCURATO:PERSONA] rivolse all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso dell’Irpef versata per l’anno 2011, in quanto, nella sua qualità di collaboratore dell’impresa familiare facente capo a [OSCURATO:PERSONA], aveva incluso nella base imponibile gli utili percepiti, imputati “per trasparenza” ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), senza operare la deduzione della porzione a lui riferibile del cd. sovraccosto ambientale sostenuto dall’impresa, ai sensi dell’art. 6, commi 13 ss., della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti- ambiente). Il contribuente evidenziò di non aver inizialmente operato tale deduzione poiché vi era incertezza normativa sulla sua applicabilità all’impresa familiare, onde evitare l’applicazione di sanzioni; espose poiche, successivamente, detta incertezza era stata superata dalla stessa Amministrazione attraverso documenti di prassi che autorizzavano la deduzione. L’Amministrazione oppose un silenzio-diniego, che il contribuente impugnò vittoriosamente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona. 2. La sentenza fu appellata dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che respinse il gravame. I giudici regionali osservarono che la sentenza di primo grado meritava conferma «in quanto il primo giudice ha tenuto conto delle contestazioni mosse dall’Amministrazione alle eccezioni sollevate dalla parte privata»; rilevarono, inoltre, che l’Agenzia delle entrate aveva effettuato i propri conteggi del cd. sovraccosto ambientale, diversi da quelli operati dal contribuente, senza la necessaria autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo economico. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo mezzo la ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, invocando un contrasto della decisione impugnata con gli artt. 111, comma sesto, Cost., 36, comma 2, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, comma secondo, num. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Secondo l’Amministrazione, i giudici d’appello non avrebbero reso percepibili le ragioni della decisione, fornendo argomentazioni obiettivamente inidonee in tal senso; per un verso, infatti, si sarebbero limitati a un apodittico riferimento alla statuizione di primo grado e, per altro verso, avrebbero evocato imprecisati “conteggi” operati dall’Ufficio, abbisognevoli di autorizzazione ministeriale, senza indicare la fonte normativa donde tale preliminare onere dovrebbe ricavarsi. Tale ultima affermazione, peraltro, sarebbe stata rafforzata dalla CTR con un oscuro richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di partecipazioni. 2. Ilsecondo motivo – formulato in via di subordine o alternativa –denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 7, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente, dopo aver riportato ampi stralci delle proprie controdeduzioni in appello, con le quali contestava specificamente la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai benefici fiscali da parte dell’impresa familiare partecipata dal contribuente, osserva che spettava a quest’ultimo la prova dell’an e del quantum del beneficio fruibile, e che tale onere – a cominciare dai profili inerenti alla effettiva realizzazione degli impianti ad energia alternativa che giustificavano l’accesso al beneficio – n on era stata minimamente fornita. 3. Conviene premettere, con riferimento al fatto che il contribuente è rimasto intimato, che la notifica del ricorso – avvenuta il 24 ottobre 2022 – è tempestiva, poiché l’ultimo giorno utile per la notificazione (22 ottobre 2022) cadeva di sabato e perciò la scadenza è prorogata di diritto al lunedì successivo, come disposto dall’art. 155, comma quarto, cod. proc. civ. Ciò posto, il primo motivo è fondato. 3.1. Questa Corte afferma da tempo che ricorre l’ipotesi di motivazione apparente, idonea a provocare la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo, quando le ragioni della decisione impugnata, sebbene graficamente esistenti, non ne rendono percepibile il fondamento, perché recano argomentazioni obbiettivamente inidonee a illustrare il percorso seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016; conf., fra le altre, Cass.n. 35013/2022). In tal senso, è ben possibile che la sentenza di appello sia motivata con riferimento al contenuto della decisione resa in primo grado; ma ricorre il vizio di nullità per motivazione apparente quando tale riferimento non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, poiché compiuto attraverso una generica condivisione delle argomentazioni svolte dalprimo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass.n. 28139/2018; Cass. n. 27112/2018). 3.2. Nel caso di specie, i giudici d’appello – destinatari di una pluralità di deduzioni veicolate da specifici motivi (riportati in ricorso alle pagg. 10-23), concernenti la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del beneficio,in particolare circa la metodica di calcolo adottata dal contribuente e condivisa dai giudici di primo grado – non hanno svolto alcuna considerazione significativa di un effettivo esame di tali question i, essendosi limitati all’immotivato rilievo del fatto che le contestazioni svolte dall’Ufficio erano state tenute in considerazione dalla CTP. La sentenza impugnata ha pertanto rimesso l’individuazione del suo contenuto all’interprete per via congetturale, in termini che, dunque, evidenziano la sussistenza del lamentato vizio di invalidità. Né, in tal senso, soccorrono le ulteriori considerazioni svolte nello scarno prosieguo della motivazione, che fanno riferimento ad elementi privi di inquadramento normativo e fattuale (i «conteggi effettuati dall’Agenzia delle entrate» che avrebbero reso necessaria un’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico) quando non del tutto privi di pertinenza rispetto alla materia controversa (la sentenza testualmente afferma: «la partecipazione ad una società, sia essa di capitali che di persone, presuppone la conoscenza di tutte le vicende aziendali, per cui non può nascondersi la conoscenza di un maggior reddito, ma è pur vero che, nel caso di specie, si è trattato di un importo versato indebitamente che, quindi, deve essere restituito»). 4. La statuizione sul primo motivo ha carattere assorbente, determinando l’accoglimento del ricorso senza necessità di disamina della restante censura.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo affinché provveda al riesame, conformandosi agli indicati principi , e alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e