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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29038/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152 del 2006, alla pena di mesi sei di arresto e 3000,00 euro di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce carenza di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e la conseguente affermazione di responsabilità dell'imputato (primo motivo) e violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata, in modo congruo, ed in linea con quella di primo grado, ha ritenuto fondata la dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente per l'attività di raccolta di rifiuti senza autorizzazione, evidenziando che: a) su entrambi i lati del marciapiedi occupati dall'estemporanea discarica vi erano documenti riconducibili ai proprietari dell'appartamento che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di sgomberare, circostanza chiaramente indicativa dell'attività di deposito di materiali in corso al momento dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA]); b) i rifiuti occupavano ben 20 metri quadrati di superficie; c) i rifiuti erano anche di matura pericolosa, rientrando tra gli stessi anche due radiatori ad olio alimentati elettricamente; Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha illustrato in modo preciso e congruo le ragioni del diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto, attesi l'ingente quantitativo di rifiuti depositato occupante una superficie complessiva di 20 mq, e la presenza di rifiuti pericolosi connotanti il fatto in termini di spiccata offensività in relazione alla salubrità dell'ambiente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152 del 2006, alla pena di mesi sei di arresto e 3000,00 euro di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce carenza di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e la conseguente affermazione di responsabilità dell'imputato (primo motivo) e violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata, in modo congruo, ed in linea con quella di primo grado, ha ritenuto fondata la dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente per l'attività di raccolta di rifiuti senza autorizzazione, evidenziando che: a) su entrambi i lati del marciapiedi occupati dall'estemporanea discarica vi erano documenti riconducibili ai proprietari dell'appartamento che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di sgomberare, circostanza chiaramente indicativa dell'attività di deposito di materiali in corso al momento dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA]); b) i rifiuti occupavano ben 20 metri quadrati di superficie; c) i rifiuti erano anche di matura pericolosa, rientrando tra gli stessi anche due radiatori ad olio alimentati elettricamente; Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha illustrato in modo preciso e congruo le ragioni del diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto, attesi l'ingente quantitativo di rifiuti depositato occupante una superficie complessiva di 20 mq, e la presenza di rifiuti pericolosi connotanti il fatto in termini di spiccata offensività in relazione alla salubrità dell'ambiente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 lu
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