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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38715/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della semilibertà a lui precedentemente concessa.

La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento.

Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.

Ciò premesso, questa Corte osserva che il ricorso de quo tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale: il Tribunale di sorveglianza ha in particolare osservato come sin dall'agosto 2024 il prevenuto fosse stato reiteratamente sanzionato per positività alla cocaina, ai nnetaboliti dell'alcol ed a farmaci contenenti oppioidi non prescrittigli, oltre che per diversi ritardi nel rientro in istituto, e come per taluni di tali fatti avesse subito sanzioni disciplinari; comportamenti serbati anche successivamente alla modifica del trattamento (adottata per non pregiudicare il semilibero) con previsione di frequenza al SerD; ha infine evidenziato come fosse anche venuta meno l'offerta lavorativa essendo il prevenuto, dopo la sospensione della misura, stato licenziato da parte del datore di lavoro.

Il ricorso, che tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della semilibertà a lui precedentemente concessa. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Ciò premesso, questa Corte osserva che il ricorso de quo tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale: il Tribunale di sorveglianza ha in particolare osservato come sin dall'agosto 2024 il prevenuto fosse stato reiteratamente sanzionato per positività alla cocaina, ai nnetaboliti dell'alcol ed a farmaci contenenti oppioidi non prescrittigli, oltre che per diversi ritardi nel rientro in istituto, e come per taluni di tali fatti avesse subito sanzioni disciplinari; comportamenti serbati anche successivamente alla modifica del trattamento (adottata per non pregiudicare il semilibero) con previsione di frequenza al SerD; ha infine evidenziato come fosse anche venuta meno l'offerta lavorativa essendo il prevenuto, dopo la sospensione della misura, stato licenziato da parte del datore di lavoro. Il ricorso, che tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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