CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 21051/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11/11/2020 - in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado in data 2 Luglio 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto alla pena di giustizia per il reato di ricettazione - deducendo con un unico motivo l' intervenuta prescrizione del reato prima della pronunzia di appello tenuto conto che i fatti contestati risalivano in data anteriore al 13/04/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va osservato che in considerazione del tempus commissi delicti (12/04/2010) - quale emerge dal capo di imputazione - e dei termini massimi di prescrizione ordinari (anni dieci, tenuto conto della intervenuta interruzione ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.) alla data della decisione di appello (11/11/2020) era già maturata la prescrizione del reato, pure tenuto del periodo di sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 30 Marzo 2022 e Este