CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1993
Cassazione n. 15746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1993 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3 in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione di legge. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e del tutto generico. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ricorda che il ricorrente, unitamente al correo, fu visto distintamente dalla persona offesa allontanarsi dal suo garage con le due motoseghe che ivi erano custodite. Parimenti vi è adeguata motivazione con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A £44.J...( €14—, íjANC,t71„01 2 I hi3R o " •'•1 ,117.1T IL h • • • T pe [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente,