CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Civitavecchia del 24/04/2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.", responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74/2000, e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie e confisca. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge quanto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000. Sostiene la difesa che la condotta dell'imputato andrebbe qualificata come mera "omessa tenuta" delle scritture contabili, sanzionata in via amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. 471/97, e non come "occultamento". Si argomenta che l'imputato non avrebbe mai istituito i libri e registri contabili, rendendo così impossibile la loro distruzione o occultamento. Quanto alle fatture, si evidenzia che, essendo elettroniche e presenti nel cassetto fiscale della società, non potevano essere occultate, e la mancata stampa della "copia di cortesia" non può integrare la condotta penalmente rilevante. La motivazione della Corte territoriale sarebbe, pertanto, illogica e contraddittoria, anche rispetto alle conclusioni cui era pervenuta la Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici della Corte d'appello, secondo la difesa, avrebbero negato l'attenuante con motivazione meramente apparente e sulla base della sussistenza di precedenti penali, senza adeguatamente valutare elementi favorevoli quali la collaborazione prestata dall'imputato nella ricostruzione del volume d'affari e le sue condizioni di salute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giuridici di merito senza un effettivo confronto con la motivazione contestata. La Corte di appello, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha confermato la qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo b) come "occultamento" di documenti contabili, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 74/2000. La distinzione tra la fattispecie penale dell'occultamento e l'illecito amministrativo della omessa tenuta delle scritture contabili è stata J2_correttamente risolta dai giudici di merito attraverso un'analisi fattuale che non può essere censurata in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha valorizzato, in modo coerente, la circostanza che l'imputato, a fronte della richiesta degli organi ispettivi, si era riservato di esibire la documentazione contabile, non provvedendo, in seguito, a consegnare nemmeno quella certamente esistente, quali le fatture, così da rendere necessaria una complessa attività di ricostruzione del volume d'affari attraverso l'acquisizione di informazioni presso terzi (clienti e fornitori). Come si legge nella pronuncia, "la Guardia di Finanza ha, infatti, potuto ricostruire il volume di affari della società ... solo procedendo all'acquisizione presso terzi della documentazione necessaria ... pertanto è emersa anche l'impossibilità 'relativa' di ricostruire il reddito ed il volume di affari della verificata". Tale comportamento integra pienamente la fattispecie incriminatrice che sanziona qualsiasi condotta volta a nascondere la documentazione contabile e a renderne impossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzione ai fini fiscali. La circostanza che le fatture elettroniche fossero presenti nel sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate non esclude il reato, quando l'obbligato alla conservazione e all'esibizione si sottragga a tale dovere, costringendo gli accertatori a una ricostruzione aliunde. La Corte territoriale ha, infine, logicamente desunto la sussistenza del dolo specifico dalla reiterazione della condotta per più annualità e dal rilevante ammontare delle imposte evase. Le censure del ricorrente si limitano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali, senza individuare reali vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, che si salda con quella di primo grado formando un unico e coerente apparato argomentativo. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La valutazione in ordine alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata in ordine al diniego del beneficio, valorizzando negativamente "le plurime e reiterate violazioni tributarie commesse dall'imputato con il superamento della soglia di punibilità per un ammontare significativo" e la presenza di "precedenti condanne per delitti in materia tributaria". Tale valutazione si basa su elementi concreti e pertinenti ai sensi dell'art. 133 c.p. e non risulta affatto illogica. Il giudice di merito ha implicitamente, ma chiaramente, ritenuto che gli elementi negativi (gravità dei fatti e precedenti specifici) fossero preponderanti rispetto a quelli positivi addotti dalla difesa (parziale collaborazione e condizioni personali), operando un bilanciamento che non è sindacabile in questa sede. La motivazione, pertanto, non può ritenersi né carente né viziata.3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MLA, 1 r [OSCURATO:PERSONA] 22 026 itrunzion eàiudià [OSCURATO:PERSONA]