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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47340/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese cui si riporta; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19 luglio 2012, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] RUSSO per i reati di tentato omicidio aggravato della sorella [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 575, 577, secondo comma, cod. pen. - capo a) e di tentato omicidio aggravato del cognato Sabatino RUSSO (artt. 56, 575, 577, secondo comma, cod. pen. - capo b), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha ridotto il trattamento sanzionatorio ad anni otto di reclusione, dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione ai restanti reati di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo c) e di detenzione e porto illegali della pistola Bernardelli cal. 7,65, con matricola abrasa (capi d, e, f), utilizzata, insieme ad altre due pistole regolarmente denunciate (Beretta cal. 7.65; revolver cal.

P38) per commettere i due tentativi di omicidio e le lesioni posti in essere in data 15 gennaio 2008; con condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separato giudizio.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra richiamati delitti sulla base delle convergenti dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni, del sequestro di tre pistole in possesso dell'imputato, dei rilievi tecnici e degli accertamenti balistici nonché dei certificati medici relativi alle lesioni subite.

In particolare, l'imputato, a seguito dei dissidi intercorsi coi famigliari per la gestione dell'azienda, si precipitava con il proprio veicolo nel piazzale interno dell'azienda di famiglia, portando al seguito tre pistole; ivi giunto, l'imputato iniziava ad esplodere all'indirizzo della sorella e del cognato, che si trovavano all'interno degli uffici, numerosi colpi di pistola utilizzando l'arma Bernardelli cal. 7.65, con matricola abrasa, e l'arma Beretta cal. 7.65, per poi fare ingresso nell'ufficio mettendo in fuga Sabatino RUSSO, mentre la sorella si nascondeva sotto la scrivania.

Uscito dall'ufficio, l'imputato si poneva all'inseguimento del cognato, sparando nuovamente al suo indirizzo, tanto da colpirlo al gluteo; il cognato, utilizzando un'arma clandestina illegittimamente detenuta (Beretta mod. 81, cal. 7,65) metteva a segno un colpo al corpo dell'imputato e riusciva a darsi alla fuga; [OSCURATO:PERSONA], accorrendo in aiuto del marito, raggiungeva l'imputato e veniva ripetutamente colpita al capo con il calcio della pistola e poi malmenata.2. [OSCURATO:PERSONA] RUSSO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza e delle ordinanze in data 2 luglio 2021 e 5 novembre 2021, che avevano rigettato le istanze di rinnovazione istruttoria in appello, sviluppando tre motivi di ricorso: 1) nullità dell'ordinanza 2 luglio 2021 per violazione di legge; 2) nullità della sentenza per difetto di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen.; 3) nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e carenza di motivazione.

Va premesso che il ricorso, caratterizzato da una premessa di sette pagine, indica le sopra riportate tre "richieste e motivi" (pag. 8), ma poi espone (pag. 22) un ulteriore motivo, numerato con il n.2, relativo alla nullità delle ordinanze di rigetto del 2 luglio 2021 e del 5 novembre 2021, per poi illustrare (pag. 28) il motivo n. 3.

A pag. 46, senza che l'epigrafe riporti alcuna indicazione in proposito, il ricorso sviluppa un motivo, numerato n. 4, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della provocazione.

A pag. 52, infine, il ricorso, senza che l'epigrafe riporti alcuna indicazione in proposito, sviluppa due motivi, numerati n. 5 e n. 6, con i quali si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge, rispettivamente, per mancata indicazione del meccanismo di determinazione della pena, e per l'illegalità della pena derivante dalla mancata riduzione di essa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le denunce di nullità per come ricostruibili alla luce dell'affastellata e caotica rubricazione.

2.1. Il primo motivo, che si riferisce all'ordinanza del 2 luglio 2021, denuncia la nullità di detto provvedimento che aveva rigettato la rinnovazione istruttoria per assumere una prova sopravvenuta ritenuta decisiva; in particolare la difesa deduce l'erroneità della decisione di non procedere: - all'esame dei collaboratori Vassallo e Pirozzi, nonostante il primo avesse riferito di interessi della criminalità organizzata nella gestione dell'impresa dei Russo e dei cattivi rapporti tra i due cognati, ciò a conforto della spontanea dichiarazione dell'imputato sulle medesime circostanze e sul clima di intimidazione cui era sottoposto proprio per farlo recedere dall'impresa famigliare senza ricevere alcun compenso;- all'acquisizione dell'intercettazione ambientale del 12 gennaio 2020, effettuata in altro procedimento, nonostante fosse dimostrativa dell'interesse camorristico sull'impresa dei Russo e, in particolare, della spedizione punitiva che [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, aveva commissionato ai danni dell'imputato che non voleva sottostare alle pretese del crimine organizzato, circostanza concernente proprio il contesto entro il quale si è svolta la vicenda per cui si procede.

Del resto, l'intercettazione, che fornisce conferma di quanto riferito dall'imputato in data 5 novembre 2021, determina una modificazione della contestazione che avrebbe dovuto condurre, come richiesto nelle conclusioni del giudizio di appello, all'applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; - all'esame dell'imputato: ciò ha limitato ingiustamente la valenza probatoria della prospettazione difensiva che è stata attribuita alle sole dichiarazioni spontanee rese in grado di appello, senza la possibilità di svolgere un vero e proprio interrogatorio; - all'acquisizione di sentenze e di altri provvedimenti giudiziari che risultano invece utile a descrivere l'infima personalità delle persone offese e del teste Cante (condannato in primo grado per estorsione ai danni dell'imputato); - all'esame tecnico peritale dell'ogiva di proiettile rinvenuta dall'imputato all'interno della portiera del proprio veicolo Smart, restituitogli soltanto in data 24 marzo 2021, che è idonea a corroborare la versione difensiva, risultando incomprensibile addebitare all'imputato un presunto difetto di genuinità della prova solo perché tardivamente rinvenuta, mentre gli operanti avrebbero dovuto esaminare attentamente il veicolo e non accontentarsi di affermare, in modo contraddittorio rispetto ai primi accertamenti e apodittico con riguardo alle obiettive risultanze, che sulla portiera era presente unicamente il segno di impatto di proiettile che non aveva perforato la lamiera.

2.2. Il secondo motivo, che si riferisce alle ordinanze del 2 luglio 2021 e del 5 novembre 2021, denuncia la nullità perché il rigetto della richiesta di perizia sull'ogiva rinvenuta è erroneamente fondata sulla circostanza che la repertazione da parte dell'imputato e dell'ausiliario sarebbe avvenuta con modalità scorrette, mentre la difesa ha filmato tutte le attività compiute dal tecnico di fiducia, tanto che ha richiesto alla Corte di appello di procedere all'esame peritale per le attività irripetibili.

Tale attività peritale è decisiva per accertare chi per primo aprì il fuoco: [OSCURATO:PERSONA], come da sempre sostiene l'imputato, o quest'ultimo, come sostengono le persone offese; ciò, del resto, avrebbe consentito di fugare i dubbi sulla genuinità ed affidabilità, sempre contestata dalla difesa, degli accertamenti compiuti dalla polizia sul luogo dei fatti che sono caratterizzati dalla modificazione dello stato dei luoghi.

2.3. Il terzo motivo denuncia la nullità per mancata assunzione di una prova decisiva e la carenza della motivazione.

Il giudice di secondo grado, pur affermando l'attendibilità, correttezza e professionalità della polizia giudiziaria che ha svolto le indagini, ha però giustamente creduto all'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche per la collaborazione offerta fin dal momento in cui si è costituito spontaneamente e ha consegnato le tre pistole sequestrate, mentre la polizia aveva dato atto di essersi recata autonomamente al nosocomio, ivi rinvenendo l'imputato ferito e sequestrando le armi che lo stesso aveva celato sotto il letto di degenza.

Risulta, quindi, che secondo la Corte di appello gli operanti affermarono il falso, sicché è contraddittorio il giudizio di affidabilità delle attività d'indagine svolte dalla polizia giudiziaria che, tra l'altro, ha erroneamente e tardivamente effettuato i rilievi, lasciando l'immobile nella disponibilità delle persone offese che lo hanno modificato (stuccatura dei fori di proiettile; sostituzione delle vetrate distrutte dai colpi di pistola; ecc.).

L'illogicità della decisione emerge palese con riguardo alla detenzione delle pistole perché risulta unicamente che esse furono sequestrate al nosocomio, ma non vi è prova che l'imputato le detenesse.

Del resto, l'imputato ha sempre negato la disponibilità della pistola Bernardelli con matricola abrasa che era invece in possesso della sorella, alla quale l'imputato la sottrasse nel parapiglia per difendersi dalla germana che con essa lo minacciava.

È logico, d'altra parte, che se l'imputato avesse avuto effettivamente la disponibilità dell'arma con matricola abrasa se ne sarebbe sbarazzato e non l'avrebbe certo consegnata spontaneamente alla polizia così fornendo la prova del relativo delitto.

Con riguardo alla ricostruzione balistica, del resto, la sentenza è illogica e contraddittoria perché giustifica apoditticamente un palese errore compiuto dal verbalizzante, senza trarne la necessaria conseguenza di inaffidabilità del dato tecnico su cui si fonda la prova della responsabilità.

Il mancato esperimento della perizia sull'ogiva rinvenuta nel 2021 ha determinato l'impossibilità di verificare l'eventuale corrispondenza di essa con uno dei proiettili esplosi dalle armi coinvolte, così potendo fugare ogni dubbio in merito alla dinamica della sparatoria e dare credito alla versione difensiva.

La credibilità del teste Ferraro è affermata sulla base di un fatto inesistente (l'imputato si sarebbe, tempo prima, barricato nell'azienda), mentre la denuncia delle sorelle è risultata infondata, tanto che l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto dalle accuse mossegli, in altro giudizio.

2.4. Il quarto motivo denuncia la nullità per violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

Risulta dagli atti che l'imputato ha subito gravi e reiterate pressioni e vessazioni per indurlo a cedere a titolo gratuito le quote sociali della società di famiglia nonché, da ultimo, l'ulteriore vessazione delle gravi minacce alla madre; tali elementi dovevano essere valutati per la provocazione cd. per accumulo, non risultando, in effetti, una palese e grave sproporzione con la reazione posta in essere.

2.5. Il quinto e il sesto motivo denunciano la nullità della sentenza per violazione di legge, rispettivamente, per mancata indicazione del meccanismo di determinazione della pena, e per l'illegalità della pena derivante dalla mancata riduzione di essa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

1.1. È bene premettere che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di essersi recato il giorno del fatto nell'azienda di famiglia con il proprio veicolo Smart e di avere esploso numerosi colpi di pistola all'indirizzo del cognato [OSCURATO:PERSONA] e di avere colpito con il calcio dell'arma la propria sorella [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale ricostruzione, che coincide con quella delle persone offese quanto al numero dei colpi, ai protagonisti e alle lesioni riportate, l'imputato fornisce però una diversa dinamica.

Secondo la versione dell'imputato egli si sarebbe difeso dall'aggressione posta in essere in suo danno dalle persone offese, allorquando egli, da tempo vessato per effettuare la cessione delle quote ai famigliari, si era recato in azienda per chiedere un chiarimento poiché aveva appena appreso che le altre due sorelle, Maddalena ed [OSCURATO:PERSONA], si erano recate a casa della madre, picchiandola e minacciandola per ottenere dalla stessa l'usufrutto su alcuni beni, nonché per indurlo in tal modo a cedere le quote sociali.

L'imputato decideva di andare nell'azienda di famiglia portando al seguito due pistole regolarmente denunciate (egli nega di avere avuto la pistola Berardelli con matricola abrasa), per difendersi dalle temute violenze del cognato che sapeva essere armato e pericoloso; entrato nel cortile veniva accolto da un colpo di pistola esploso al suo indirizzo dal cognato [OSCURATO:PERSONA] che si trovava all'interno dell'ufficio; l'uomo, uscito dall'ufficio, continuava a sparare per colpire l'imputato che rispondeva al fuoco, ma solo per farlo allontanare; effettivamente il cognato retrocedeva nell'ufficio e l'imputato lo seguiva, scorgendo la presenza della sorella [OSCURATO:PERSONA] la quale, proditoriamente, lo avvicinava alle spalle impugnando un'arma (pistola Berardelli con matricola abrasa) che gli puntava dietro la nuca e premeva il grilletto; il colpo non partiva e l'imputato aveva la meglio sulla donna, che colpiva al capo, impossessandosi dell'arma di questa per renderla inoffensiva.

Uscito dagli uffici, si era nuovamente imbattuto nel cognato che immediatamente gli sparava dei colpi di pistola; egli rispondeva al fuoco per difendersi, tanto che [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga.

L'imputato precisava di avere esploso tutti gli otto colpi contenuti nella Beretta cal. 7,65, nessuno dal revolver P38 e dalla pistola sottratta alla sorella.

2. Ciò premesso, va dato atto che l'originaria impostazione difensiva, che deduceva la difesa legittima, anche putativa, ovvero l'eccesso colposo e la derubricazione in lesioni, è stata abbandonata nell'odierno ricorso per cassazione, sicché risultano inammissibili tutte quelle deduzioni e argomentazioni difensive che fanno leva su quella versione difensiva che prospettava una 7 m ricostruzione dei fatti incentrata sull'aggressione posta in essere dalle persone offese.

Del resto, il ricorso deduce, in modo inammissibile, una diversa ricostruzione del fatto, incentrata su una diversa valutazione delle prove, proponendo però la stessa ricostruzione difensiva della difesa legittima che lo stesso ricorso ha scelto di abbandonare.

2.1. Resta, perciò, escluso, sulla base della non più contestata ricostruzione operata dai giudici di merito, che: l'imputato sia stato aggredito dalle persone offese; che egli abbia esploso colpi di pistola a scopo difensivo; che egli abbia esploso dei colpi, in prima battuta, soltanto all'interno degli uffici; che egli si sia spontaneamente arreso o consegnato alle forze di polizia che, invece, lo hanno trovato, a seguito di una segnalazione anonima, all'interno del nosocomio in cui si era recato per farsi medicare la ferita al torace; che l'imputato non disponesse di tre pistole, tante essendo quelle sequestrate all'interno del sacchetto di plastica occultato sotto il letto di ospedale.

Una volta esclusi, sulla base delle argomentazioni sviluppate in sentenza e non contraddette dal ricorso, i suddetti elementi, resta priva di specifica critica, oltre che versata in fatto, la deduzione difensiva di imprecisione dei rilievi o di alterazione dello stato dei luoghi tale da impedire la ricostruzione della scena (la Corte d'appello nota, in proposito, che le stuccature sui muri — effettuate circa venti giorni dopo i primi rilievi di polizia — non hanno affatto impedito la ricostruzione della dinamica perché sono state rimosse all'atto del nuovo accesso della polizia scientifica, confermando la presenza e direzione dei fori di proiettile che già risultavano dalle immagini ritratte nell'immediatezza; anche la sostituzione delle vetrate rotte non ha determinato alcuna alterazione della scienza poiché i fori risultano dai primi rilievi descrittivi e fotografici).

D'altra parte, i giudici di merito hanno concordemente chiarito che la ricostruzione si poggia sui rilievi, anche fotografici, eseguiti nell'immediatezza e sulle valutazioni effettuate anche sulla base delle modificazioni del luogo rilevate in occasione del secondo accesso.

Sotto tale profilo, quindi, le doglianze difensive sono inammissibili.

3. In effetti, la sentenza di secondo grado, del tutto conforme a quella del primo giudice, ha escluso l'attendibilità della versione dell'imputato circa la dinamica della sparatoria sulla base delle convergenti dichiarazioni delle persone offese, dei testimoni oculari, dei rilievi tecnici e degli accertamenti balistici che hanno consentito di ricostruire la sequenza dei colpi ed associarli alle pistole coinvolte: una (Beretta mod. 81, con matricola abrasa) in possesso della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso prontamente consegnata alle forze di polizia; tre (revolver P38; Beretta cal. 7,65; Berardelli cal. 7,65, con matricola abrasa) in possesso di [OSCURATO:PERSONA] RUSSO, sequestrate allo stesso che le aveva celate in un sacchetto posto sotto il letto di degenza dell'ospedale ove si era recato il giorno successivo alla sparatoria.

3.1. Ciò premesso, le doglianze sulla rinnovazione istruttoria risultano inammissibili perché caratterizzate da manifesta infondatezza e non decisività.

3.2. Non è, in effetti, specificamente criticata la decisione istruttoria di non procedere all'esame dei collaboratori, posto che l'eventuale interesse della camorra di inserirsi nella gestione dell'impresa dei Russo non ha rilievo sulla ricostruzione dell'episodio, tanto che la stessa prospettazione dell'imputato in tal senso emerge soltanto in sede di appello, una volta note le sopravvenute dichiarazioni dei collaboratori che, secondo il non contestato giudizio del giudice di appello, hanno, del resto, reso generiche dichiarazioni sull'esistenza di "cattivi rapporti" tra l'imputato e i famigliari — questione ben nota nel processo — e sul generico interesse dell'organizzazione criminale di inserirsi nella gestione aziendale.

D'altra parte, l'imputato aveva fornito nell'immediatezza e nel corso del giudizio di primo grado un diverso inquadramento dell'origine dei dissidi famigliari, sicché la richiesta è stata motivatamente giudicata stravagante.

3.3. Analoga sorte attende la questione della mancata acquisizione dell'intercettazione ambientale del 12 gennaio 2020, a tacere del fatto che, secondo la stessa ricostruzione difensiva, la richiesta è stata rigettata con ordinanza in data 5 luglio 2021 in relazione a dichiarazioni che l'imputato avrebbe reso il successivo 5 novembre 2021, tanto che queste ultime sembrano piuttosto volere fornire un supporto postumo alla presunta rilevanza delle intercettazioni effettuate in altro procedimento.

Valgono, del resto, le argomentazioni in punto di irrilevanza che si sono già sopra richiamate.3.4.

È incomprensibile la prospettata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. poiché deriverebbe, secondo il non cristallino percorso logico della difesa, dalla presunta incidenza di dette captazioni sulla ricostruzione dell'episodio per cui si procede, episodio che, una volta abbandonata l'ipotesi che faceva leva sulla difesa legittima, resta confinato nel dissidio famigliare e in tale contesto si sviluppa.

Quale che sia, cioè, la effettiva e concreta rilevanza del presunto interesse camorristico del clan Mallardo, il ricorso non spiega l'influenza di esso sulla ricostruzione fattuale delle vicende oggetto del giudizio, circostanza che rileverebbe, ma il ricorso bon chiarisce sotto quale profilo, ex art. 521 cod. proc. pen. 3.5.

È inammissibile la doglianza concernente la rinnovazione istruttoria per procedere all'esame dell'imputato poiché esso, come il ricorso non contesta, è stato effettuato nel corso del giudizio di primo grado e l'assenza di nuovi elementi di prova giustifica la ritenuta superfluità della richiesta, fermo restando che l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni anche in secondo grado.

3.6. È inammissibile la doglianza concernente la rinnovazione istruttoria per procedere all'acquisizione di sentenze e di altri provvedimenti giudiziari perché generica in punto di decisività con riguardo alla ricostruzione del fatto.

3.7. È inammissibile la doglianza concernente la rinnovazione istruttoria per procedere all'esame tecnico peritale dell'ogiva di proiettile rinvenuta dall'imputato all'interno della portiera del proprio veicolo Smart, restituitogli soltanto in data 24 marzo 2021, poiché, ferma restando la valutazione di non genuinità che ha compiuto la Corte d'appello sulla base del tempo trascorso e delle obiettive risultanze da cui emerge l'assenza di un foro trapassante nella portiera, resta non contestato il fatto, posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, che il veicolo è stato attinto da un colpo di proiettile, sicché non rileva se esso sia o meno penetrato nel veicolo.

D'altra parte, risultando accertata inconfutabilmente, sulla base del sequestro delle tre pistole, l'attribuibilità all'imputato dei primi colpi esplosi nel cortile all'indirizzo dell'ufficio dove si trovavano le persone offese, nonché la risposta difensiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso non chiarisce, come bene ha posto in evidenza il giudice di secondo grado, la decisività dell'accertamento.3.8.

È inammissibile, perché priva di intrinseca coerenza, la doglianza che pretende di affermare che la Corte di secondo grado non avrebbe creduto alla genuinità delle indagini di polizia — così palesando la contraddittorietà del percorso che ha condotto all'affermazione di responsabilità — solo perché, all'atto di concedere (forse troppo benevolmente) le circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla "collaborazione" offerta dall'imputato al momento dell'arresto.

È evidente che la "collaborazione" è stata ritenuta solo perchè l'imputato, che al momento del fermo era armato fino ai denti, non ha fatto uso delle tre pistole contro gli agenti che lo avevano trovato nel nosocomio a seguito di una segnalazione confidenziale, senza che ciò possa mettere in dubbio l'operato della polizia giudiziaria in quella circostanza e durante le investigazioni.

4. Sono inammissibili le doglianze sull'illogicità della decisione che vengono affastellate, unitamente a quelle sulla rinnovazione istruttoria, al primo, secondo e terzo motivo.

Di molte doglianze già si è detto nei precedenti paragrafi quando si è esaminata la censura proposta in modo caotico relativamente alle questioni sulla prova; di seguito si esamineranno le ulteriori questioni sulla motivazione relativa alla responsabilità.

4.1. È incomprensibile nonché versata in fatto e finalizzata a fornire una diversa ricostruzione degli accadimenti rispetto alla concorde valutazione dei giudici di merito, la questione della detenzione delle pistole.

La doglianza è incomprensibile perché il ricorso, che, per un verso, non contestata il rinvenimento delle armi nella disponibilità dell'imputato, per altro verso sostiene che ciò non consente di dimostrare la detenzione delle armi (in particolare della pistola Berardelli con matricola abrasa) al momento dell'aggressione portata ai famigliari.

I giudici di merito hanno valorizzato, senza che il ricorso muova critiche specifiche se non di carattere meramente negatorio e confutativo, che l'imputato ammette di avere portato al seguito le due pistole legittimamente detenute e che la pistola con matricola abrasa, rinvenuta in suo possesso nel nosocomio, ha esploso i primi colpi dal piazzale verso gli uffici, tanto che i bossoli sono stati rinvenuti nei pressi del veicolo Smart da cui era sceso l'imputato.\ Il fatto che l'imputato abbia negato il possesso dell'arma clandestina, attribuendola alla sorella [OSCURATO:PERSONA], è smentito, come il ricorso omette di considerare, dal sequestro di essa nella sua disponibilità, dai bossoli rinvenuti vicino alla vettura dell'imputato e dalle ogive rinvenute, con tramite passante, all'interno degli uffici ove si trovavano le persone offese, all'indirizzo delle quali l'imputato ha esploso i colpi di pistola mentre si trovava nel cortile.

4.2. Con riguardo alla ricostruzione balistica, del resto, le censure sono generiche e confutative.

La sentenza spiega l'irrilevanza dell'errore materiale di tipo descrittivo compiuto dal verbalizzante, poiché la disponibilità delle fotografie della scena ha consentito di rilevarlo immediatamente e correggerlo a cura dei tecnici della polizia scientifica la cui ricostruzione non viene specificamente criticata dal ricorso.

4.3. Se del mancato esperimento della perizia sull'ogiva rinvenuta nel 2021 si è già detto, non resta che rilevare l'inammissibilità della censura motivazionale, secondo la quale ciò avrebbe determinato l'impossibilità di verificare l'eventuale corrispondenza di essa con uno dei proiettili esplosi dalle armi coinvolte, in quanto meramente ipotetica alla luce della riscontrata esistenza del segno impatto del proiettile sulla portiera del veicolo dell'imputato, ritenuto dimostrativo di quanto già risultava dall'istruttoria (e lo stesso imputato aveva dichiarato) e cioè che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso dei colpi di pistola all'indirizzo dell'imputato.

Ciò che pretende la difesa è, piuttosto, di collocare temporalmente, sulla base dell'esame tecnico dell'ogiva, la scansione temporale dei colpi: si tratta, come ha bene evidenziato il giudice di appello, di una pretesa illogica, sicché la stessa non determina affatto il vizio motivazionale del provvedimento impugnato.

4.4. È inammissibile anche la doglianza sul giudizio di credibilità del teste Ferraro perché caratterizzata da censure in fatto prive di specificità là dove non si confrontano con il complessivo giudizio compiuto dalla Corte di appello.

Del resto, la censura è priva di decisività poiché il ricorso non deduce che la responsabilità sia stata fondata esclusivamente sull'apporto conoscitivo del teste che è stato utilizzato in modo marginale, insieme a numerosi altri elementi di caratura ritenuta prevalente, elementi che il ricorso non critica, per ricostruire l'intera vicenda per cui si procede.

5. È inammissibile anche il quarto motivo che denuncia la nullità per violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

5.1. Esso, anzitutto, muove dall'erronea premessa, che deriva dalla mancanza di specificità delle doglianze, della presunta esistenza di un accertamento di fatto secondo il quale l'imputato avrebbe subito gravi e reiterate pressioni e vessazioni per la cessione a titolo gratuito delle quote sociali della società dì famiglia nonché, da ultimo, l'ulteriore vessazione delle gravi minacce alla madre.

I giudici di merito, con concorde valutazione, hanno escluso la sussistenza di tale condizione, rilevando piuttosto l'esistenza di aspri e reciproci dissidi famigliari e gestionali che, in ottica attenuante, sono stati piuttosto valorizzati ex art. 62-bis cod. pen. 5.2.

In ogni caso, ad avviso del giudice di appello, l'invocata attenuante della provocazione, oltre ad essere infondata in fatto, andava esclusa in diritto per l'assoluta sproporzione del comportamento dell'imputato rispetto all'altrui comportamento.

Il ricorso è, sul punto, silente e comunque privo di specifica capacità critica.

Con riguardo all'invocata circostanza attenuante della provocazione, o meglio dell'aver reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen.), va evidenziato che i giudici di merito hanno escluso la ricorrenza di detta circostanza, poiché la reazione dell'imputato è apparsa del tutto inadeguata rispetto alla causa scatenante (dissidi famigliari) e non si è arrestata all'immediata istintiva reazione verbale, tanto che il ricorrente ha posto in essere una vera e propria aggressione a mano armata, sparando all'impazzata verso la sorella e il cognato. [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il costante orientamento di legittimità, già affermatosi in epoca risalente, secondo il quale «la proporzione tra fatto ingiusto e reazione non costituisce un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenuante comune della provocazione.

Tuttavia, la proporzione medesima può assumere rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione.

In tal caso il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell'agente» (Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718; in epoca recente, tra molte, si veda Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 secondo la quale «ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta»).

Oltre all'indicata inadeguatezza della reazione, che di per sé esclude la ricorrenza della circostanza attenuante, i giudici di merito hanno evidenziato, con motivazione logica e coerente, l'esistenza di propositi violenti incompatibili con l'invocata circostanza attenuante.

6. Sono inammissibili anche il quinto e il sesto motivo che denunciano la nullità della sentenza per violazione di legge, rispettivamente, per mancata indicazione del "meccanismo di determinazione della pena", e per l'illegalità della pena derivante dalla mancata riduzione di essa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche con riguardo al capo b).

6.1. Entrambi i delitti di tentato omicidio sono qualificati dall'aggravante di cui all'art. 577, secondo comma cod. pen. per essere stati posti in essere, con modalità identiche e concomitanti, in danno della sorella e del cognato (affine).

Ciò determina, per un verso, la manifesta infondatezza della questione di legalità della pena poiché la concessione delle circostanze attenuanti generiche ha determinato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (in presenza del divieto di prevalenza di cui all'art. 577, terzo comma, cod. pen.), indifferentemente per l'uno o l'altro delitto.

Per altro verso, è irrilevante la mancata espressa indicazione di quale, tra í delitti di tentato omicidio, debba considerarsi il più grave, essendo i medesimi puniti negli stessi termini; del resto, non è illustrata la rilevanza della questione.

Dunque, la pena base, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, è stata individuata, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ampiamente illustrati dal primo e dal secondo giudice, in anni sette di reclusione, con un modesto aumento di un anno di reclusione per l'ulteriore delitto di tentato omicidio.

6.2. È, dunque, incomprensibile la censura concernente la determinazione della pena, in quanto il giudice di secondo grado ha motivatamente individuato la pena per il delitto tentato nella misura di sette anni di reclusione, pari al minimo edittale, considerata la riduzione massima di due terzi per il tentativo rispetto alla pena base dell'omicidio (ventuno anni di reclusione).

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

7.1. Segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida nelle somme indicate nel dispositivo, tenuto conto dello sforzo defensionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese cui si riporta; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19 luglio 2012, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] RUSSO per i reati di tentato omicidio aggravato della sorella [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 575, 577, secondo comma, cod. pen. - capo a) e di tentato omicidio aggravato del cognato Sabatino RUSSO (artt. 56, 575, 577, secondo comma, cod. pen. - capo b), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha ridotto il trattamento sanzionatorio ad anni otto di reclusione, dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione ai restanti reati di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo c) e di detenzione e porto illegali della pistola Bernardelli cal. 7,65, con matricola abrasa (capi d, e, f), utilizzata, insieme ad altre due pistole regolarmente denunciate (Beretta cal. 7.65; revolver cal. P38) per commettere i due tentativi di omicidio e le lesioni posti in essere in data 15 gennaio 2008; con condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra richiamati delitti sulla base delle convergenti dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni, del sequestro di tre pistole in possesso dell'imputato, dei rilievi tecnici e degli accertamenti balistici nonché dei certificati medici relativi alle lesioni subite. In particolare, l'imputato, a seguito dei dissidi intercorsi coi famigliari per la gestione dell'azienda, si precipitava con il proprio veicolo nel piazzale interno dell'azienda di famiglia, portando al seguito tre pistole; ivi giunto, l'imputato iniziava ad esplodere all'indirizzo della sorella e del cognato, che si trovavano all'interno degli uffici, numerosi colpi di pistola utilizzando l'arma Bernardelli cal. 7.65, con matricola abrasa, e l'arma Beretta cal. 7.65, per poi fare ingresso nell'ufficio mettendo in fuga Sabatino RUSSO, mentre la sorella si nascondeva sotto la scrivania. Uscito dall'ufficio, l'imputato si poneva all'inseguimento del cognato, sparando nuovamente al suo indirizzo, tanto da colpirlo al gluteo; il cognato, utilizzando un'arma clandestina illegittimamente detenuta (Beretta mod. 81, cal. 7,65) metteva a segno un colpo al corpo dell'imputato e riusciva a darsi alla fuga; [OSCURATO:PERSONA], accorrendo in aiuto del marito, raggiungeva l'imputato e veniva ripetutamente colpita al capo con il calcio della pistola e poi malmenata.2. [OSCURATO:PERSONA] RUSSO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza e delle ordinanze in data 2 luglio 2021 e 5 novembre 2021, che avevano rigettato le istanze di rinnovazione istruttoria in appello, sviluppando tre motivi di ricorso: 1) nullità dell'ordinanza 2 luglio 2021 per violazione di legge; 2) nullità della sentenza per difetto di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen.; 3) nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e carenza di motivazione. Va premesso che il ricorso, caratterizzato da una premessa di sette pagine, indica le sopra riportate tre "richieste e motivi" (pag. 8), ma poi espone (pag. 22) un ulteriore motivo, numerato con il n.2, relativo alla nullità delle ordinanze di rigetto del 2 luglio 2021 e del 5 novembre 2021, per poi illustrare (pag. 28) il motivo n. 3. A pag. 46, senza che l'epigrafe riporti alcuna indicazione in proposito, il ricorso sviluppa un motivo, numerato n. 4, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della provocazione. A pag. 52, infine, il ricorso, senza che l'epigrafe riporti alcuna indicazione in proposito, sviluppa due motivi, numerati n. 5 e n. 6, con i quali si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge, rispettivamente, per mancata indicazione del meccanismo di determinazione della pena, e per l'illegalità della pena derivante dalla mancata riduzione di essa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le denunce di nullità per come ricostruibili alla luce dell'affastellata e caotica rubricazione. 2.1. Il primo motivo, che si riferisce all'ordinanza del 2 luglio 2021, denuncia la nullità di detto provvedimento che aveva rigettato la rinnovazione istruttoria per assumere una prova sopravvenuta ritenuta decisiva; in particolare la difesa deduce l'erroneità della decisione di non procedere: - all'esame dei collaboratori Vassallo e Pirozzi, nonostante il primo avesse riferito di interessi della criminalità organizzata nella gestione dell'impresa dei Russo e dei cattivi rapporti tra i due cognati, ciò a conforto della spontanea dichiarazione dell'imputato sulle medesime circostanze e sul clima di intimidazione cui era sottoposto proprio per farlo recedere dall'impresa famigliare senza ricevere alcun compenso;- all'acquisizione dell'intercettazione ambientale del 12 gennaio 2020, effettuata in altro procedimento, nonostante fosse dimostrativa dell'interesse camorristico sull'impresa dei Russo e, in particolare, della spedizione punitiva che [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, aveva commissionato ai danni dell'imputato che non voleva sottostare alle pretese del crimine organizzato, circostanza concernente proprio il contesto entro il quale si è svolta la vicenda per cui si procede. Del resto, l'intercettazione, che fornisce conferma di quanto riferito dall'imputato in data 5 novembre 2021, determina una modificazione della contestazione che avrebbe dovuto condurre, come richiesto nelle conclusioni del giudizio di appello, all'applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; - all'esame dell'imputato: ciò ha limitato ingiustamente la valenza probatoria della prospettazione difensiva che è stata attribuita alle sole dichiarazioni spontanee rese in grado di appello, senza la possibilità di svolgere un vero e proprio interrogatorio; - all'acquisizione di sentenze e di altri provvedimenti giudiziari che risultano invece utile a descrivere l'infima personalità delle persone offese e del teste Cante (condannato in primo grado per estorsione ai danni dell'imputato); - all'esame tecnico peritale dell'ogiva di proiettile rinvenuta dall'imputato all'interno della portiera del proprio veicolo Smart, restituitogli soltanto in data 24 marzo 2021, che è idonea a corroborare la versione difensiva, risultando incomprensibile addebitare all'imputato un presunto difetto di genuinità della prova solo perché tardivamente rinvenuta, mentre gli operanti avrebbero dovuto esaminare attentamente il veicolo e non accontentarsi di affermare, in modo contraddittorio rispetto ai primi accertamenti e apodittico con riguardo alle obiettive risultanze, che sulla portiera era presente unicamente il segno di impatto di proiettile che non aveva perforato la lamiera. 2.2. Il secondo motivo, che si riferisce alle ordinanze del 2 luglio 2021 e del 5 novembre 2021, denuncia la nullità perché il rigetto della richiesta di perizia sull'ogiva rinvenuta è erroneamente fondata sulla circostanza che la repertazione da parte dell'imputato e dell'ausiliario sarebbe avvenuta con modalità scorrette, mentre la difesa ha filmato tutte le attività compiute dal tecnico di fiducia, tanto che ha richiesto alla Corte di appello di procedere all'esame peritale per le attività irripetibili. Tale attività peritale è decisiva per accertare chi per primo aprì il fuoco: [OSCURATO:PERSONA], come da sempre sostiene l'imputato, o quest'ultimo, come sostengono le persone offese; ciò, del resto, avrebbe consentito di fugare i dubbi sulla genuinità ed affidabilità, sempre contestata dalla difesa, degli accertamenti compiuti dalla polizia sul luogo dei fatti che sono caratterizzati dalla modificazione dello stato dei luoghi. 2.3. Il terzo motivo denuncia la nullità per mancata assunzione di una prova decisiva e la carenza della motivazione. Il giudice di secondo grado, pur affermando l'attendibilità, correttezza e professionalità della polizia giudiziaria che ha svolto le indagini, ha però giustamente creduto all'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche per la collaborazione offerta fin dal momento in cui si è costituito spontaneamente e ha consegnato le tre pistole sequestrate, mentre la polizia aveva dato atto di essersi recata autonomamente al nosocomio, ivi rinvenendo l'imputato ferito e sequestrando le armi che lo stesso aveva celato sotto il letto di degenza. Risulta, quindi, che secondo la Corte di appello gli operanti affermarono il falso, sicché è contraddittorio il giudizio di affidabilità delle attività d'indagine svolte dalla polizia giudiziaria che, tra l'altro, ha erroneamente e tardivamente effettuato i rilievi, lasciando l'immobile nella disponibilità delle persone offese che lo hanno modificato (stuccatura dei fori di proiettile; sostituzione delle vetrate distrutte dai colpi di pistola; ecc.). L'illogicità della decisione emerge palese con riguardo alla detenzione delle pistole perché risulta unicamente che esse furono sequestrate al nosocomio, ma non vi è prova che l'imputato le detenesse. Del resto, l'imputato ha sempre negato la disponibilità della pistola Bernardelli con matricola abrasa che era invece in possesso della sorella, alla quale l'imputato la sottrasse nel parapiglia per difendersi dalla germana che con essa lo minacciava. È logico, d'altra parte, che se l'imputato avesse avuto effettivamente la disponibilità dell'arma con matricola abrasa se ne sarebbe sbarazzato e non l'avrebbe certo consegnata spontaneamente alla polizia così fornendo la prova del relativo delitto. Con riguardo alla ricostruzione balistica, del resto, la sentenza è illogica e contraddittoria perché giustifica apoditticamente un palese errore compiuto dal verbalizzante, senza trarne la necessaria conseguenza di inaffidabilità del dato tecnico su cui si fonda la prova della responsabilità. Il mancato esperimento della perizia sull'ogiva rinvenuta nel 2021 ha determinato l'impossibilità di verificare l'eventuale corrispondenza di essa con uno dei proiettili esplosi dalle armi coinvolte, così potendo fugare ogni dubbio in merito alla dinamica della sparatoria e dare credito alla versione difensiva. La credibilità del teste Ferraro è affermata sulla base di un fatto inesistente (l'imputato si sarebbe, tempo prima, barricato nell'azienda), mentre la denuncia delle sorelle è risultata infondata, tanto che l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto dalle accuse mossegli, in altro giudizio. 2.4. Il quarto motivo denuncia la nullità per violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Risulta dagli atti che l'imputato ha subito gravi e reiterate pressioni e vessazioni per indurlo a cedere a titolo gratuito le quote sociali della società di famiglia nonché, da ultimo, l'ulteriore vessazione delle gravi minacce alla madre; tali elementi dovevano essere valutati per la provocazione cd. per accumulo, non risultando, in effetti, una palese e grave sproporzione con la reazione posta in essere. 2.5. Il quinto e il sesto motivo denunciano la nullità della sentenza per violazione di legge, rispettivamente, per mancata indicazione del meccanismo di determinazione della pena, e per l'illegalità della pena derivante dalla mancata riduzione di essa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 1.1. È bene premettere che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di essersi recato il giorno del fatto nell'azienda di famiglia con il proprio veicolo Smart e di avere esploso numerosi colpi di pistola all'indirizzo del cognato [OSCURATO:PERSONA] e di avere colpito con il calcio dell'arma la propria sorella [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale ricostruzione, che coincide con quella delle persone offese quanto al numero dei colpi, ai protagonisti e alle lesioni riportate, l'imputato fornisce però una diversa dinamica. Secondo la versione dell'imputato egli si sarebbe difeso dall'aggressione posta in essere in suo danno dalle persone offese, allorquando egli, da tempo vessato per effettuare la cessione delle quote ai famigliari, si era recato in azienda per chiedere un chiarimento poiché aveva appena appreso che le altre due sorelle, Maddalena ed [OSCURATO:PERSONA], si erano recate a casa della madre, picchiandola e minacciandola per ottenere dalla stessa l'usufrutto su alcuni beni, nonché per indurlo in tal modo a cedere le quote sociali. L'imputato decideva di andare nell'azienda di famiglia portando al seguito due pistole regolarmente denunciate (egli nega di avere avuto la pistola Berardelli con matricola abrasa), per difendersi dalle temute violenze del cognato che sapeva essere armato e pericoloso; entrato nel cortile veniva accolto da un colpo di pistola esploso al suo indirizzo dal cognato [OSCURATO:PERSONA] che si trovava all'interno dell'ufficio; l'uomo, uscito dall'ufficio, continuava a sparare per colpire l'imputato che rispondeva al fuoco, ma solo per farlo allontanare; effettivamente il cognato retrocedeva nell'ufficio e l'imputato lo seguiva, scorgendo la presenza della sorella [OSCURATO:PERSONA] la quale, proditoriamente, lo avvicinava alle spalle impugnando un'arma (pistola Berardelli con matricola abrasa) che gli puntava dietro la nuca e premeva il grilletto; il colpo non partiva e l'imputato aveva la meglio sulla donna, che colpiva al capo, impossessandosi dell'arma di questa per renderla inoffensiva. Uscito dagli uffici, si era nuovamente imbattuto nel cognato che immediatamente gli sparava dei colpi di pistola; egli rispondeva al fuoco per difendersi, tanto che [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga. L'imputato precisava di avere esploso tutti gli otto colpi contenuti nella Beretta cal. 7,65, nessuno dal revolver P38 e dalla pistola sottratta alla sorella. 2. Ciò premesso, va dato atto che l'originaria impostazione difensiva, che deduceva la difesa legittima, anche putativa, ovvero l'eccesso colposo e la derubricazione in lesioni, è stata abbandonata nell'odierno ricorso per cassazione, sicché risultano inammissibili tutte quelle deduzioni e argomentazioni difensive che fanno leva su quella versione difensiva che prospettava una 7 m ricostruzione dei fatti incentrata sull'aggressione posta in essere dalle persone offese. Del resto, il ricorso deduce, in modo inammissibile, una diversa ricostruzione del fatto, incentrata su una diversa valutazione delle prove, proponendo però la stessa ricostruzione difensiva della difesa legittima che lo stesso ricorso ha scelto di abbandonare. 2.1. Resta, perciò, escluso, sulla base della non più contestata ricostruzione operata dai giudici di merito, che: l'imputato sia stato aggredito dalle persone offese; che egli abbia esploso colpi di pistola a scopo difensivo; che egli abbia esploso dei colpi, in prima battuta, soltanto all'interno degli uffici; che egli si sia spontaneamente arreso o consegnato alle forze di polizia che, invece, lo hanno trovato, a seguito di una segnalazione anonima, all'interno del nosocomio in cui si era recato per farsi medicare la ferita al torace; che l'imputato non disponesse di tre pistole, tante essendo quelle sequestrate all'interno del sacchetto di plastica occultato sotto il letto di ospedale. Una volta esclusi, sulla base delle argomentazioni sviluppate in sentenza e non contraddette dal ricorso, i suddetti elementi, resta priva di specifica critica, oltre che versata in fatto, la deduzione difensiva di imprecisione dei rilievi o di alterazione dello stato dei luoghi tale da impedire la ricostruzione della scena (la Corte d'appello nota, in proposito, che le stuccature sui muri — effettuate circa venti giorni dopo i primi rilievi di polizia — non hanno affatto impedito la ricostruzione della dinamica perché sono state rimosse all'atto del nuovo accesso della polizia scientifica, confermando la presenza e direzione dei fori di proiettile che già risultavano dalle immagini ritratte nell'immediatezza; anche la sostituzione delle vetrate rotte non ha determinato alcuna alterazione della scienza poiché i fori risultano dai primi rilievi descrittivi e fotografici). D'altra parte, i giudici di merito hanno concordemente chiarito che la ricostruzione si poggia sui rilievi, anche fotografici, eseguiti nell'immediatezza e sulle valutazioni effettuate anche sulla base delle modificazioni del luogo rilevate in occasione del secondo accesso. Sotto tale profilo, quindi, le doglianze difensive sono inammissibili. 3. In effetti, la sentenza di secondo grado, del tutto conforme a quella del primo giudice, ha escluso l'attendibilità della versione dell'imputato circa la dinamica della sparatoria sulla base delle convergenti dichiarazioni delle persone offese, dei testimoni oculari, dei rilievi tecnici e degli accertamenti balistici che hanno consentito di ricostruire la sequenza dei colpi ed associarli alle pistole coinvolte: una (Beretta mod. 81, con matricola abrasa) in possesso della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso prontamente consegnata alle forze di polizia; tre (revolver P38; Beretta cal. 7,65; Berardelli cal. 7,65, con matricola abrasa) in possesso di [OSCURATO:PERSONA] RUSSO, sequestrate allo stesso che le aveva celate in un sacchetto posto sotto il letto di degenza dell'ospedale ove si era recato il giorno successivo alla sparatoria. 3.1. Ciò premesso, le doglianze sulla rinnovazione istruttoria risultano inammissibili perché caratterizzate da manifesta infondatezza e non decisività. 3.2. Non è, in effetti, specificamente criticata la decisione istruttoria di non procedere all'esame dei collaboratori, posto che l'eventuale interesse della camorra di inserirsi nella gestione dell'impresa dei Russo non ha rilievo sulla ricostruzione dell'episodio, tanto che la stessa prospettazione dell'imputato in tal senso emerge soltanto in sede di appello, una volta note le sopravvenute dichiarazioni dei collaboratori che, secondo il non contestato giudizio del giudice di appello, hanno, del resto, reso generiche dichiarazioni sull'esistenza di "cattivi rapporti" tra l'imputato e i famigliari — questione ben nota nel processo — e sul generico interesse dell'organizzazione criminale di inserirsi nella gestione aziendale. D'altra parte, l'imputato aveva fornito nell'immediatezza e nel corso del giudizio di primo grado un diverso inquadramento dell'origine dei dissidi famigliari, sicché la richiesta è stata motivatamente giudicata stravagante. 3.3. Analoga sorte attende la questione della mancata acquisizione dell'intercettazione ambientale del 12 gennaio 2020, a tacere del fatto che, secondo la stessa ricostruzione difensiva, la richiesta è stata rigettata con ordinanza in data 5 luglio 2021 in relazione a dichiarazioni che l'imputato avrebbe reso il successivo 5 novembre 2021, tanto che queste ultime sembrano piuttosto volere fornire un supporto postumo alla presunta rilevanza delle intercettazioni effettuate in altro procedimento. Valgono, del resto, le argomentazioni in punto di irrilevanza che si sono già sopra richiamate.3.4. È incomprensibile la prospettata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. poiché deriverebbe, secondo il non cristallino percorso logico della difesa, dalla presunta incidenza di dette captazioni sulla ricostruzione dell'episodio per cui si procede, episodio che, una volta abbandonata l'ipotesi che faceva leva sulla difesa legittima, resta confinato nel dissidio famigliare e in tale contesto si sviluppa. Quale che sia, cioè, la effettiva e concreta rilevanza del presunto interesse camorristico del clan Mallardo, il ricorso non spiega l'influenza di esso sulla ricostruzione fattuale delle vicende oggetto del giudizio, circostanza che rileverebbe, ma il ricorso bon chiarisce sotto quale profilo, ex art. 521 cod. proc. pen. 3.5. È inammissibile la doglianza concernente la rinnovazione istruttoria per procedere all'esame dell'imputato poiché esso, come il ricorso non contesta, è stato effettuato nel corso del giudizio di primo grado e l'assenza di nuovi elementi di prova giustifica la ritenuta superfluità della richiesta, fermo restando che l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni anche in secondo grado. 3.6. È inammissibile la doglianza concernente la rinnovazione istruttoria per procedere all'acquisizione di sentenze e di altri provvedimenti giudiziari perché generica in punto di decisività con riguardo alla ricostruzione del fatto. 3.7. È inammissibile la doglianza concernente la rinnovazione istruttoria per procedere all'esame tecnico peritale dell'ogiva di proiettile rinvenuta dall'imputato all'interno della portiera del proprio veicolo Smart, restituitogli soltanto in data 24 marzo 2021, poiché, ferma restando la valutazione di non genuinità che ha compiuto la Corte d'appello sulla base del tempo trascorso e delle obiettive risultanze da cui emerge l'assenza di un foro trapassante nella portiera, resta non contestato il fatto, posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, che il veicolo è stato attinto da un colpo di proiettile, sicché non rileva se esso sia o meno penetrato nel veicolo. D'altra parte, risultando accertata inconfutabilmente, sulla base del sequestro delle tre pistole, l'attribuibilità all'imputato dei primi colpi esplosi nel cortile all'indirizzo dell'ufficio dove si trovavano le persone offese, nonché la risposta difensiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso non chiarisce, come bene ha posto in evidenza il giudice di secondo grado, la decisività dell'accertamento.3.8. È inammissibile, perché priva di intrinseca coerenza, la doglianza che pretende di affermare che la Corte di secondo grado non avrebbe creduto alla genuinità delle indagini di polizia — così palesando la contraddittorietà del percorso che ha condotto all'affermazione di responsabilità — solo perché, all'atto di concedere (forse troppo benevolmente) le circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla "collaborazione" offerta dall'imputato al momento dell'arresto. È evidente che la "collaborazione" è stata ritenuta solo perchè l'imputato, che al momento del fermo era armato fino ai denti, non ha fatto uso delle tre pistole contro gli agenti che lo avevano trovato nel nosocomio a seguito di una segnalazione confidenziale, senza che ciò possa mettere in dubbio l'operato della polizia giudiziaria in quella circostanza e durante le investigazioni. 4. Sono inammissibili le doglianze sull'illogicità della decisione che vengono affastellate, unitamente a quelle sulla rinnovazione istruttoria, al primo, secondo e terzo motivo. Di molte doglianze già si è detto nei precedenti paragrafi quando si è esaminata la censura proposta in modo caotico relativamente alle questioni sulla prova; di seguito si esamineranno le ulteriori questioni sulla motivazione relativa alla responsabilità. 4.1. È incomprensibile nonché versata in fatto e finalizzata a fornire una diversa ricostruzione degli accadimenti rispetto alla concorde valutazione dei giudici di merito, la questione della detenzione delle pistole. La doglianza è incomprensibile perché il ricorso, che, per un verso, non contestata il rinvenimento delle armi nella disponibilità dell'imputato, per altro verso sostiene che ciò non consente di dimostrare la detenzione delle armi (in particolare della pistola Berardelli con matricola abrasa) al momento dell'aggressione portata ai famigliari. I giudici di merito hanno valorizzato, senza che il ricorso muova critiche specifiche se non di carattere meramente negatorio e confutativo, che l'imputato ammette di avere portato al seguito le due pistole legittimamente detenute e che la pistola con matricola abrasa, rinvenuta in suo possesso nel nosocomio, ha esploso i primi colpi dal piazzale verso gli uffici, tanto che i bossoli sono stati rinvenuti nei pressi del veicolo Smart da cui era sceso l'imputato.\ Il fatto che l'imputato abbia negato il possesso dell'arma clandestina, attribuendola alla sorella [OSCURATO:PERSONA], è smentito, come il ricorso omette di considerare, dal sequestro di essa nella sua disponibilità, dai bossoli rinvenuti vicino alla vettura dell'imputato e dalle ogive rinvenute, con tramite passante, all'interno degli uffici ove si trovavano le persone offese, all'indirizzo delle quali l'imputato ha esploso i colpi di pistola mentre si trovava nel cortile. 4.2. Con riguardo alla ricostruzione balistica, del resto, le censure sono generiche e confutative. La sentenza spiega l'irrilevanza dell'errore materiale di tipo descrittivo compiuto dal verbalizzante, poiché la disponibilità delle fotografie della scena ha consentito di rilevarlo immediatamente e correggerlo a cura dei tecnici della polizia scientifica la cui ricostruzione non viene specificamente criticata dal ricorso. 4.3. Se del mancato esperimento della perizia sull'ogiva rinvenuta nel 2021 si è già detto, non resta che rilevare l'inammissibilità della censura motivazionale, secondo la quale ciò avrebbe determinato l'impossibilità di verificare l'eventuale corrispondenza di essa con uno dei proiettili esplosi dalle armi coinvolte, in quanto meramente ipotetica alla luce della riscontrata esistenza del segno impatto del proiettile sulla portiera del veicolo dell'imputato, ritenuto dimostrativo di quanto già risultava dall'istruttoria (e lo stesso imputato aveva dichiarato) e cioè che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso dei colpi di pistola all'indirizzo dell'imputato. Ciò che pretende la difesa è, piuttosto, di collocare temporalmente, sulla base dell'esame tecnico dell'ogiva, la scansione temporale dei colpi: si tratta, come ha bene evidenziato il giudice di appello, di una pretesa illogica, sicché la stessa non determina affatto il vizio motivazionale del provvedimento impugnato. 4.4. È inammissibile anche la doglianza sul giudizio di credibilità del teste Ferraro perché caratterizzata da censure in fatto prive di specificità là dove non si confrontano con il complessivo giudizio compiuto dalla Corte di appello. Del resto, la censura è priva di decisività poiché il ricorso non deduce che la responsabilità sia stata fondata esclusivamente sull'apporto conoscitivo del teste che è stato utilizzato in modo marginale, insieme a numerosi altri elementi di caratura ritenuta prevalente, elementi che il ricorso non critica, per ricostruire l'intera vicenda per cui si procede. 5. È inammissibile anche il quarto motivo che denuncia la nullità per violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 5.1. Esso, anzitutto, muove dall'erronea premessa, che deriva dalla mancanza di specificità delle doglianze, della presunta esistenza di un accertamento di fatto secondo il quale l'imputato avrebbe subito gravi e reiterate pressioni e vessazioni per la cessione a titolo gratuito delle quote sociali della società dì famiglia nonché, da ultimo, l'ulteriore vessazione delle gravi minacce alla madre. I giudici di merito, con concorde valutazione, hanno escluso la sussistenza di tale condizione, rilevando piuttosto l'esistenza di aspri e reciproci dissidi famigliari e gestionali che, in ottica attenuante, sono stati piuttosto valorizzati ex art. 62-bis cod. pen. 5.2. In ogni caso, ad avviso del giudice di appello, l'invocata attenuante della provocazione, oltre ad essere infondata in fatto, andava esclusa in diritto per l'assoluta sproporzione del comportamento dell'imputato rispetto all'altrui comportamento. Il ricorso è, sul punto, silente e comunque privo di specifica capacità critica. Con riguardo all'invocata circostanza attenuante della provocazione, o meglio dell'aver reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen.), va evidenziato che i giudici di merito hanno escluso la ricorrenza di detta circostanza, poiché la reazione dell'imputato è apparsa del tutto inadeguata rispetto alla causa scatenante (dissidi famigliari) e non si è arrestata all'immediata istintiva reazione verbale, tanto che il ricorrente ha posto in essere una vera e propria aggressione a mano armata, sparando all'impazzata verso la sorella e il cognato. [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il costante orientamento di legittimità, già affermatosi in epoca risalente, secondo il quale «la proporzione tra fatto ingiusto e reazione non costituisce un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenuante comune della provocazione. Tuttavia, la proporzione medesima può assumere rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione. In tal caso il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell'agente» (Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718; in epoca recente, tra molte, si veda Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 secondo la quale «ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta»). Oltre all'indicata inadeguatezza della reazione, che di per sé esclude la ricorrenza della circostanza attenuante, i giudici di merito hanno evidenziato, con motivazione logica e coerente, l'esistenza di propositi violenti incompatibili con l'invocata circostanza attenuante. 6. Sono inammissibili anche il quinto e il sesto motivo che denunciano la nullità della sentenza per violazione di legge, rispettivamente, per mancata indicazione del "meccanismo di determinazione della pena", e per l'illegalità della pena derivante dalla mancata riduzione di essa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche con riguardo al capo b). 6.1. Entrambi i delitti di tentato omicidio sono qualificati dall'aggravante di cui all'art. 577, secondo comma cod. pen. per essere stati posti in essere, con modalità identiche e concomitanti, in danno della sorella e del cognato (affine). Ciò determina, per un verso, la manifesta infondatezza della questione di legalità della pena poiché la concessione delle circostanze attenuanti generiche ha determinato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (in presenza del divieto di prevalenza di cui all'art. 577, terzo comma, cod. pen.), indifferentemente per l'uno o l'altro delitto. Per altro verso, è irrilevante la mancata espressa indicazione di quale, tra í delitti di tentato omicidio, debba considerarsi il più grave, essendo i medesimi puniti negli stessi termini; del resto, non è illustrata la rilevanza della questione. Dunque, la pena base, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, è stata individuata, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ampiamente illustrati dal primo e dal secondo giudice, in anni sette di reclusione, con un modesto aumento di un anno di reclusione per l'ulteriore delitto di tentato omicidio. 6.2. È, dunque, incomprensibile la censura concernente la determinazione della pena, in quanto il giudice di secondo grado ha motivatamente individuato la pena per il delitto tentato nella misura di sette anni di reclusione, pari al minimo edittale, considerata la riduzione massima di due terzi per il tentativo rispetto alla pena base dell'omicidio (ventuno anni di reclusione). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 7.1. Segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida nelle somme indicate nel dispositivo, tenuto conto dello sforzo defensionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 47340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris