CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 1968
Cassazione n. 08414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1968 avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avere confermato il venire meno dell'interesse ad impugnare per il capo 17) a seguito della cessazione di efficacia per tale titolo della custodia cautelare, ha chiesto l'accoglimento nel resto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito ex art.309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, in data 27 gennaio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione, cessione o comunque offerta in vendita di una partita di droga a persone non identificate (capo 17) e di estorsione, continuata e aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, commessa ai danni [OSCURATO:PERSONA] (capo 59). I giudici della cautela, in premessa, hanno chiarito che nel procedimento sono confluite due distinte attività di indagine: la prima, denominata "Handover", ha interessato la fitta rete di fiancheggiatori di cui avevano usufruito i latitanti Marcello ed [OSCURATO:PERSONA], esponenti apicali dell'omonima cosca di 'ndrangheta Pesce nonché le attività illecite che il sodalizio aveva continuato a compiere in questa delicata fase, specie nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni; la seconda , denominata "Peculia olet" ha, invece, riguardato gli affari della cosca nel settore della grande distribuzione alimentare. Nel prosieguo, hanno passato in rassegna le numerose conversazioni intercettate e l'attività investigativa di riscontro, pervenendo alla conclusione che il compendio indiziario acquisito a carico del Copelli è dotato del carattere di gravità necessario per l'applicazione della misura custodiale con riferimento ad entrambe le imputazioni provvisorie. Quanto alla violazione in materia di stupefacenti contestata al capo 17), vengono in rilievo due conversazioni tra presenti captate il 20 ed il 22 dicembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA], nipote del Copelli, ed il referente del latitante [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, [OSCURATO:PERSONA] classe 1993. Gli interlocutori, infatti, discutono, in termini inequivoci, di una trattativa, avente ad oggetto la cessione di "erba", già avviata con persone di Cosenza, le quali avevano già ricevuto da un complice, indicato dal Giovinazzo come "mio zio", un campione per saggiarne la qualità e da lì a qualche giorno avrebbero fornito risposta definitiva per concretizzare l'acquisto sempre grazie alla mediazione dello "zio". L'identificazione dello "zio" con Copelli si desume da una pluralità di elementi: - nella conversazione, intercettata il 19 febbraio 2018, il Giovinazzo informa il suo interlocutore che una delle persone che aveva spedito un carico di stupefacenti, indicato come lo "zio", nel corso della giornata si era recato in Tribunale; da accertamenti espletati è emerso che nel giorno di interesse Copelli era stato identificato mentre faceva ingresso nell'aula di udienza del Tribunale di Palmi; - nella conversazione in data 14 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] classe 1993 consiglia a [OSCURATO:PERSONA] di rivolgersi a "compare [OSCURATO:PERSONA]" per avere consigli utili a commercializzare nel più breve tempo possibile lo stupefacente a sua disposizione, trattandosi di personaggio noto per avere un giro rilevante definito ora "grosso" ora "forte";- Giovinazzo, nel corso delle indagini, aveva avuto rapporti intensi con Copelli, il quale era osservato in almeno quattro occasioni recarsi presso la sede della sua società, la "Nauticalice". Quanto all'estorsione perpetrata in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costretto a corrispondere periodicamente somme di denaro alla cosca Pesce, è stato considerato gravemente indiziate il seguente compendio intercettativo. - Conversazione captata il 19 febbraio 2018: [OSCURATO:PERSONA] chiede al Giovinazzo di riferire allo "zio" la volontà del cugino latitante, [OSCURATO:PERSONA] classe 93, di recarsi dal Perrone per intimargli di consegnare, quanto prima, il denaro; il Giovinazzo, reso edotto che l'impeditore destinatario della richiesta (significativamente, con linguaggio già riscontrato in altri procedimenti, estorsiva, definita "imbasciata") aveva riaperto il cantiere, assume l'impegno di attivarsi nei confronti dello "zio", riservandosi di comunicare nei giorni successivi l'esito dell'attività demandata a quest'ultimo. - Conversazione captata il 19 aprile 2018: [OSCURATO:PERSONA] classe 1993, nel riferire ad [OSCURATO:PERSONA] gli sforzi che stava compiendo per recuperare i soldi necessari al suo sostentamento durante la latitanza, conferma di essersi recato dal Giovinazzo per chiedergli di sollecitare l'imprenditore Perrone a raccogliere le somme dovute per il pizzo legato ai lavori di realizzazione del terminale nel porto di [OSCURATO:PERSONA]. Zot8z, - Conversazione intercettata in data 11 luglio 1-1131bg: [OSCURATO:PERSONA] classe 1993, interpellato dal cugino [OSCURATO:PERSONA] classe 1991, desideroso di parlare personalmente con gli incaricati di un'estorsione per esprimere la sua contrarietà alle modalità con cui era stata gestita fino a quel momento, fornisce le necessarie informazioni stradali, consigliandogli, però, di chiedere, prima di ogni cosa, l'intervento dello zio "Turi. Copelli", contattandolo telefonicamente appena arrivato sul posto; si raccomanda di agire con cautela per evitare di compromettere gli accordi raggiunti dalla cosca Pesce con le cosche di [OSCURATO:PERSONA] - Conversazione intercettata il 2 agosto 2018: [OSCURATO:PERSONA] si lamenta con un nipote di essere ancora destinatario di richieste estorsive nonostante non sia più subappaltatore; - Conversazione intercettata il 23 agosto: [OSCURATO:PERSONA] classe 1993 afferma apertamente di avere ricevuto i soldi richiesti al Perrone; - Conversazione intercettata il 14 settembre 2018; Perrone racconta al nipote, [OSCURATO:PERSONA], di essersi incontrato con lo zio di Giovinazzo che gli aveva raccomandato di relazionarsi direttamente con lui e non con gli altri ragazzi, identificati nei cugini Pesce, i quali, avrebbero risolto la situazione, al momento opportuno, mettendosi in contatto con i vertici della cosca indicati come "i grandi".Perrone ammette di avere versato tR una somma all'incirca coincidente con quella indicata da Pesce classe 1991 in una precedente conversazione. Con riferimento alle esigenze cautelari il Tribunale evidenza come non sia stato acquisto, neanche su iniziativa della difesa, alcun elemento idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, rafforzata, per di più, dalla personalità negativa del Copelli, il quale vanta numerosi precedenti penali anche per violazione delle misure di prevenzione. 2. Avverso l'ordinanza, il Copelli, ha proposto due distinti ricorsi redatti dai due difensori di fiducia. 2.1. L'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in tre motivi. 2.1.1. Il primo è dedicato al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce, in primo luogo, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria. Il Tribunale ha risposto ai rilievi t analiticamente esposti nella memoria difensiva depositata in udienza per contestare l'identificazione del Copelli con lo "zio" menzionato nelle due conversazioni su cui è incentrata la provvista indiziarla / con argomentazioni manifestamente illogiche, anziché adottare i criteri rigorosi imposti dal contenuto etero accusatorio delle conversazioni e dall'assenza di riscontri alla cosiddetta droga parlata. Ha, infatti, valorizzato ulteriori conversazioni, quelle captate il 19 febbraio 2018 ed il 14 dicembre 201 , trascurando la loro distanza temporale e la presenza 4r,“, 33) nella seconda di numerose incompressibili e pause di dialogo e, per converso, l'assenza di esplicite indicazioni di giri di stupefacente gestiti dal Copelli, invece,, attribuiti ad altro soggetto, identificato come "Turi chiru grosso", certamente non identificabile con il Copelli che non è un uomo grasso. Del tutto irrilevanti sono i riferimenti, peraltro fondati solo sul cognome Copelli, contenuti in altre conversazioni asseritamene dimostrative del coinvolgimento del ricorrente nell'attività di narcotraffico gestita dalla cosca Pesce. Non a caso non sono state elevate contestazioni al riguardo. Ha considerato riscontri elementi incoerenti come i contatti tra il Copelli ed il nipote, pur avvenuti in epoca diversa e lontana rispetto ai dialoghi rilevanti, ed ha ipotizzato l'igo di telefoni dedicati, circostanza non emersa nel corso delle indagini. Il Tribunale ha respinto anche i rilievi sul mancato accertamento della capacità drogante dello dello stupefacente oggetto della Kattiva pur in presenza di intercettazioni che attestano la commercializzazione di sostanze di pessima qualità.Il ricorrente lamenta, infine, violazione di legge, penale e processuale, in ordine alla qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 di 1990 nonché alla denegata derubricazione ai sensi del comma quinto di tale norma incriminatrice con riferimento alla consegna del campione. Il Tribunale, oltre a non valutare la carenza di prova sulla capacità drogante del campione asseritamene consegnato dal Copelli, ha anticipato la soglia della punibilità della cessione considerando come offerta una semplice promessa avvenuta nell'ambito di una trattativa vaga ed inconsistente, senza nemmeno verificare la disponibilità della sostanza offerta. 2.2.2. Il secondo motivo è dedicato all'estorsione di cui al capo 59). Si deduce violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. Il Tribunale ha attribuito al Copelli una condotta causalmente rilevante ai fini della consumazione del reato nonostante l'assenza di adeguati elementi indiziari. Non si rinviene nelle conversazioni intercettate né in altra emergenza investigativa la dimostrazione che Giovinazzo abbia effettivamente riferito al Copelli la c.d. "imabsciata" sollecitata dal Pesce classe 1993 e che il Copelli si sia attivato sollecitando il Perrone. D'altra parte, lo stesso Pesce, in una delle conversazioni citate nell'ordinanza, afferma di essersi dovuto recare personalmente dal Perrone e che quest'ultimo, solo a seguito del suo intervento e noncerto per opera del Copelli, si era determinato a versare il denaro richiesto con l'attività estorsiva. La carenza probatoria non può essere colmata dalla conversazione del 14 settembre 2018, peraltro captata ben sette mesi dopo quelle precedenti; essa, come accertato dal consulente nominato dalla difesa dell'indagato nell'elaborato trascritto nel ricorso, ha, infatti, un significato diverso da quello, non conforme all'audio, trascritto dalla polizia giudiziaria ed espressamente considerato dal provvedimento impugnato decisivo in chiave accusatoria perché dà conto di un rapporto diretto tra la persona offesa ed il Copelli, quale intermediario incaricato dai Pesce. Al riguardo, il Tribunale, senza prendere in esame i rilievi difensivi, pur decisivi, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi colpevolezza si è limitato ad osservare che non era stata proposta una specifica eccezione in ordine all'utilizzabilità della trascrizione della polizia giudiziaria e che, comunque, la diversa trascrizione non era stata "certificata". Il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'ascolto della captazione o, comunque, motivare adeguatamente sull'infondatezza dell'eccezione. Il contributo concorsuale del Copelli è stato ritenuto sussistente in palese violazione delle norme sul concorso di persone nel reato estorsivo nonostante [OSCURATO:PERSONA] classe 1993, in più conversazioni, abbia esplicitamente rivendicato di essere riuscito da solo ad ottenere la somma richiesta a titolo di pizzo. E' stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sebbene non siano stati acquisiti elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del Copelli sui vantaggi procurati dalla sua condotta alla cosca Pesce 2.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha applicato il criterio presuntivo valevole per i reati associativi mafiosi ignorando che i reati contestati al Copelli sono stati commessi in epoca risalente che il precedente penale per violazione delle misure di prevenzione risale all'anno 2000. Al contrario sussistevano elementi che consentivano di superare la presunzione relativa lben evidenziati dalla difesa qualela personalità del Copelli (il quale vanta precedenti penali per reati di modesta gravità commessi decenni addietro e che non risulta legato a nessuna consorteria criminale) ed il carattere episodico e non particolarmente offensivo delle condotte. Non è stato motivato il rigetto della richiesta subordinata di arresti domiciliari con ausilio del braccialetto elettronico nonostante tale misura, meno afflittiva, è stata concessa al correo Giovinazzo nella identica posizione del Copelli. 2.2. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche esso articolato in tre motivi, propone le medesime censure con l'aggiunta di ulteriori criticità che possono essere sintetizzate come segue. 2.2.1. Con riferimento all'imputazione di cui al capo 17), l'ordinanza, oltre a dare conto dell'identificazione del Copelli con lo zio citato nelle conversazioni con argomentazioni illogiche e valorizzando un dato equivoco / posto che il Giovinazzo ha molti zii pregiudicati che frequentano il Tribunale, ha ricollegato la capacità drogante della sostanza ad elementi tratti dalle stesse conversazioni di carattere non assorbente ed ha trascurato il dato pacifico dell'assenza di riscontri ad un interessamento del Copelli. Sono comunque scaduti i termini di fase. 2.2.2. Non è stata distinta la condotta partecipativa del Copelli da quella del coimputato Giovinazzo. Per ritenere grave la provvista indiziaria a carico del Copelli dovevano essere acquisiti elementi dimostrativi sia della trasmissione dell'ordine del Pesce dal Giovinazzo al Copellif sia del successivo intervento del Copelli. Si è invece ritenuto il-peraltro indimostrato-contatto tra il Copelli ed il Perrone che, anche secondo l'impostazione accusatoria, ha comunque avuto luogo, dopo che quest'ultimo ha versato il denaro al Pesce.3. Con successiva memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, premesso che in data 13 gennaio 2022 era stata dichiarata dal giudice procedente la cessazione di efficacia della misura limitatamente al reato contestato al capo 17) per decorso del temine massimo di fase, rinunciava all'impugnazione proposta con riferimento a tale imputazione. Quanto all'ulteriore addebito di cui al capo 59), insisteva, invece, nelle censure proposte allegando, al fine di suffragare il rilievo relativo alla non conformità della trascrizione della conversazione ambientale eg recepita nell'ordinanza, sia la consulenza fonica trascrittiva di parte, già depositata in sede di riesame con la memoria difensiva, sia la trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale nella conversazione, peraltro piena di passi incomprensibili, il Perrone non fa alcun riferimento ad un incontro con lo "zio" di Giovinazzo, identificato nel Copelli, né indica quest'ultimo come interessato per conto dei "grandi" all'attività estorsiva di cui era stato vittima ma, anzi, precisa che sono altre le persone cui ha versato le somme di denaro. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i motivi di ricorso relativi al reato di cui al capo 17) per sopravvenuta carenza di interesse Il difensore ha documentato la cessazione di efficacia in parte qua della misura cautelare sicché, a causa della mutata situazione di fatto intervenuta medio tempore, non può dirsi, al momento della decisione, persistente un attuale interesse all'impugnazione. La finalità perseguita dall'impugnante ha già trovato concreta attuazione con la perdita di efficacia dell'ordinanza genetica in relazione al titolo di reato attinto dai motivi (Sez. 6 n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 2. I motivi relativi alla gravità indiziaria del capo 59) sono nel loro complesso infondati L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la condotta concorsuale contestata al Copelli seguendo un percorso motivazionale esaustivo che, muovendo dal contenuto delle conversazioni intercettate, è pervenuto ad individuare uno specifico contributo del ricorrente alla consumazione dell'estorsione perpetrata, in forma concorsuale, in danno dell'imprenditore ceW [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, su incarico del latitante/[OSCURATO:PERSONA] classe 93, comunicatogli per il tramite di Giovinazzo, si era occupato di esplicitare al Perrone la richiesta di denaro proveniente dalla cosca (conversazione captata il 19 febbraio 2018 e, indirettamente, conversazione captata il 19 aprile 2018) ed aveva tenuto i rapporti con la vittima al fine di assicurare, non senza qualche diff.colt‘ , il buon esito dell'operazione (conversazione intercettata in data 11 luglio , ancora in corso di svolgimento fino al successivo mese di agosto (in una conversazione intercettata il 2 agosto 2018 [OSCURATO:PERSONA] si lamenta di ricevere richieste di denaro, mentre in una successiva del 23 agosto, [OSCURATO:PERSONA] classe 1993 fa riferimento alle somme di denaro che ha ricevuto dal Perrone). Che il Copelli abbia ricevuto, attraverso il nipote, l'incarico e lo abbia accettato inserendosi a pieno titolo nell'attività illecita è stato, in primo luogo, desunto dalla conversazione in data 11 luglio 2948. Nel corso del dialogo è [OSCURATO:PERSONA] classe 1993 - la stessa persona che aveva incarico il Copelli per il tramite di Giovinazzo - a riferire al cugino, [OSCURATO:PERSONA] classe 1991, che è "[OSCURATO:PERSONA]" a gestire l'estorsione curando i rapporti con il Perrone e che era, pertanto, necessario, anche al fine di evitare di compromettere gli accordi raggiunti dalla cosca Pesce con le cosche di [OSCURATO:PERSONA], contattarlo telefonicamente ed avvertirlo prima di effettuare di persona il sollecitato incontro con la vittima al fine di vincerne definitivamente la resistenza. Ulteriore conferma è stata tratta dalla conversazione intercettata il 14 settembre 2018. In questa occasione è direttamente il Perrone a confidare a suo nipote di avere avuto rapporti diretti con lo zio di Giovinazzo, il quale aveva agito quale intermediario per conto dei cugini Pesce. 2.1. In questo contesto, pertanto, il dedotto travisamento della conversazione del 14 settembre 2018 non assume valenza decisiva. A prescindere dalla maggiore attendibilità accordata dal Tribunale alla trascrizione della polizia giudiziaria, sul rilievo, invero non adeguatamente approfondito, della sua provenienza da fonte 0515 asseritamente più qualificata ("certificata"), la deduzione difensiva non è comunque decisiva perché non scalfisce né ridimensiona l'esaminata valenza dimostrativa delle altre conversazioni. Né, d'altra parte, il contributo concorsuale del Copelli può essere considerato irrilevante sol perché nell'attività estorsiva è personalmente intervenuto sulla vittima recalcitrante anche uno dei cugini Pesce, rendendo ancora più stringente l'attività minatoria, comunque già avviata. 2.2. L'elemento soggettivo dell'aggravante della finalità mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato desunto dal ruolo in concreto svolto dal Copelli quale latore delle richieste estorsive per conto della cosca Pesce. 3. Il motivo relativo alle esigenze cautealri è manifestamente infondato.Il ricorso non si confronta con il reale contenuto del provvedimento impugnato che, lungi dal ritenere assoluta la doppia presunzione di pericolosità del soggetto indiziato di reato aggravato dalla finalità mafiosa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ha constatato l'insussistenza di elementi addotti dall'indagato o desumibili dal complesso degli atti idonei a superarla e, per converso, ha dato atto dell'acquisizione di elementi confermativi della sua validità nel caso concreto, facendo puntuale riferimento alla biografia criminale del Copelli (gravato da plurimi precedenti penali), alla protrazione della condotta estorsiva fino ad epoca recente (agosto 2018) e all'impossibilità di fronteggiare il pericolo di recidivanza, strettamente correlato ai rapporti continuativi con un'organizzazione criminale particolarmente radicata nel territorio, con misura meno afflittiva di quella carceraria. Siffatto giudizio sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric