CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 21926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 16669-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4612/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14.1.2010, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nola, invocando l’accertamento della sua proprietà esclusiva di un viottolo sito in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dell’inesistenza dei diritti esercitati dai convenuti su di esso, nonché la loro condanna alla rimozione delle opere da essi realizzate in violazione delle distanze ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del loro diritto a mantenere quanto realizzato e la condanna dell’attore ad eliminare uno sporto realizzato in violazione delle distanze. Con sentenza n. 404/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva in parte quella riconvenzionale, condannando il Nappi ad eliminare lo sporto da quegli realizzato. Interponeva appello il Nappi e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 4612/2020, resa nella resistenza degli odierni controricorrenti, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, instando per la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 14.1.2010, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nola, invocando l’accertamento della sua proprietà esclusiva di un viottolo sito in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dell’inesistenza dei diritti esercitati dai convenuti su di esso, nonché la loro condanna alla rimozione delle opere da essi realizzate in violazione delle distanze ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del loro diritto a mantenere quanto realizzato e la condanna dell’attore ad eliminare uno sporto realizzato in violazione delle distanze. Con sentenza n. 404/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva in parte quella riconvenzionale, condannando il Nappi ad eliminare lo sporto da quegli realizzato. Interponeva appello il Nappi e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 4612/2020, resa nella resistenza degli odierni controricorrenti, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 839 e 2697 c.c., 42 e 111 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto delle corrette risultanze dei titoli di proprietà allegati agli atti del giudizio di merito. In particolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che la quota assegnata all’odierno ricorrente era stata individuata con specifici segni posti sul confine. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della domanda proposta dall’originario attore. Quest’ultima, in particolare, avrebbe dovuto essere considerata quale actio negatoria servitutis, e non invece come rivendicazione, con conseguente applicazione del regime probatorio più favorevole, e meno gravoso, per l’odierno ricorrente. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1056 c.c., 119, 122 del R.D. n. 1755 del 1933, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe deciso la causa senza tener conto che sul viale oggetto di causa insistevano già due servitù, rispettivamente di elettrodotto, a favore dell’Enel, e di passaggio, in favore di un fondo altrimenti intercluso. L’esistenza di dette servitù avrebbe dovuto precludere, secondo il ricorrente, la configurabilità di un ulteriore diritto reale in favore del diverso fondo degli odierni controricorrenti. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Per quel che concerne l’interpretazione della domanda, è lo stesso ricorrente a dare atto di aver chiesto al Tribunale l’accertamento della proprietà esclusiva del viale oggetto di causa (cfr. pag. 17 del ricorso, circa a metà pagina). L’applicazione del regime di prova rigoroso previsto per tale domanda, pertanto, è del tutto corretto. La Corte di Appello, inoltre, ricostruisce la vicenda, dando atto che la particella sulla quale insiste il viale di cui si discute non è compresa nel titolo di provenienza del Nappi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale statuizione, non specificamente impugnata dal ricorrente, è da sé sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda proposta dal Nappi. Quest’ultimo inoltre, secondo la Corte di Appello, non avrebbe dedotto, né dimostrato, un titolo risalente ad un acquisto a titolo originario (cfr. pag. 7 della sentenza). Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con tale ulteriore passaggio della motivazione, poiché in nessuno dei tre motivi egli deduce di aver indicato e provato, nel corso del giudizio di merito, un acquisto a titolo originario. Duplice, dunque, è la carenza istruttoria rilevata dalla Corte di Appello: da un lato, la particella sulla quale insiste il viale non è compresa nell’atto di proprietà depositato dal Nappi; dall’altro lato, questi non ha comunque ottemperato all’onere di dedurre, e documentare, un acquisto risalente ad un titolo di carattere originario. La Corte territoriale, inoltre, afferma che gli atti acquisiti al giudizio di merito dimostrano che la particella di cui è causa è destinata “… al servizio pubblico, con fogne e illuminazione realizzate dal Comune di Ottaviano e viene indistintamente utilizzata dalla comunità e non in riferimento all’accesso a particolari fondi. Essendo la strada pubblica, non può trovare accoglimento la riconvenzionale spiegata nei confronti del Nappi di acquisizione dei diritti dominicali da parte convenuta” (cfr. ancora pag. 6 della sentenza). Tale statuizione, essa pure non specificamente attinta dalle censure proposte dal Nappi, si risolve in un accertamento di fatto, non implausibile, rispetto al quale il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, peraltro senza neppure indicare in modo specifico da quali elementi emergerebbe, in ipotesi, l’erroneità della ricostruzione fatta propria dal giudice di merito. La Corte di merito prosegue nella disamina della fattispecie, chiarendo che “Emerge … dalla CTU che gli ampliamenti e le nuove costruzioni realizzate dai convenuti … erano stati effettuati nell’arco temporale (corrispondente alla durata dei lavori) racchiuso tra il 18.8.1977 ed il 23.2.1983 (cfr. pagg. 15-16 dell’elaborato), laddove il giudizio di prime cure veniva instaurato dal Nappi in data 14.1.1010, allorché era decorso ben oltre un ventennio dall’ultimazione delle contestate opere, senza che il relativo termine prescrizionale risultasse mai interrotto” (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Né, sempre secondo la Corte di Appello, vi sarebbe spazio per ipotizzare un possesso clandestino, poiché le opere di cui si discute erano state realizzate dagli originari convenuti - odierni controricorrenti- “in maniera pubblica e pacifica, sicuramente conoscibile dal Nappi con l’ordinaria diligenza” (cfr. ancora pag. 11 della sentenza). Anche i richiamati passaggi della motivazione esprimono un apprezzamento in punto di fatto, che il ricorrente contesta limitandosi a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui la valutazione delle prove, e la scelta, tra esse, di quali abbiano valore significativo ai fini della decisione, è appannaggio del giudice di merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Infine, per quanto concerne la deduzione relativa all’esistenza, sulla particella di cui è causa, di altre servitù, è appena il caso di evidenziare che tale circostanza non è in alcun modo ostativa alla configurazione di un ulteriore diritto reale in favore degli odierni controricorrenti; diritto che, peraltro, si risolve nella facoltà di mantenere quanto da essi realizzato in violazione delle distanze, essendo ormai decorso il termine utile per l’usucapione, ferma restando -in ogni caso- l’accertata destinazione della particella di cui anzidetto all’uso pubblico”. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore e, non ravvisando l’evidenza decisoria, ritiene opportuna la trattazi