CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4032/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale e tributario CGP in Roma, viaGian [OSCURATO:PERSONA], n. 8; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione trib utaria reg ionale della Lombardia n.162/45/2013, depositata il 2 dicembre 201 3 e notificata il 24 dicembre 2013. nonché sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] diniego definizione agevolata-Estinzione del processo per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio-Dies a quo decadenza per riscossione [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale e tributario CGP in Roma, viaGian [OSCURATO:PERSONA], n. 8; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore; –intimata – avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018,n. 136; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento , relativo all’anno d’imposta 1999, avente ad oggetto l’omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata da [OSCURATO:PERSONA] per effetto della vendita di terreni. L’atto impositivo è stato impugnato dal contribuente, l’adita Commissione tributaria provinciale di Pavia ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello erariale. Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, questa Corte, con ordinanza del 27 agosto 2009, lo ha accolto cassando con rinvio la sentenza d’appello. Nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nel termine annuale di cui all’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.L’Amministrazione ha quindi iscritto a ruolo le somme accertate con l’originario atto d’accertamento, emettendo e notificando al contribuente la relativa cartella di pagamento. Il contribuente ha impugnato la cartella, eccependo che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avrebbe determinatol’estinzione del giudizio e che l’Amministrazione sarebbe decaduta dall a facoltà di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella di pagamento , per violazione dei termini di cui agli artt. 17, primo comma, lett. c) e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il ricorso è stato accolto solo parzialmente dall’adita CTP di Pavia, ovvero limitatamente alle sanzioni, mentre è stata respinta l’eccezione di decadenza. Proposti appello principale dall’Agenzia ed appello incidentale del contribuente, l’adita CTR della Lombardia ha rigettato il primo ed accolto il secondo, affermando che la cartella di pagamento impugnata si sarebbe prescritta, in quanto notificata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 25, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, ed oltre il termine decennale ordinario.In particolare, secondo la CTR, la mancata riassunzione del processo innanzi al giudicedel rinvio, con la conseguente estinzione del giudizio, avrebbe escluso l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione, provocata dalla notifica della domanda giudiziale, di cui all’art. 2945, secondo comma, cod. civ. Pertanto,secondo la CTR, essendo stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine decennale ordinario dalla notifica della domanda giudiziale iniziale, «il debito erariale risulta pertanto prescritto e la cartella di pagamentoè da ritenere illegittima.». L’Agenzia ha proposto ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenzad’appello. Il contribuente si è costituitocon controricorso.2.In pendenza del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018,n. 1366. L’ Agenzia ha notificato al contribuente il diniego di definizione agevolata, nel quale ha sostenuto che la cartella oggetto della controversiache si vorrebbe definire non è un atto impositivo, ma un atto di mera riscossione di una pretesa già definitiva, in quanto diretta a riscuotere le somme dovute in base all’avviso d’accertamento divenuto ormai definitivo, a seguito dell’estinzione del relativo giudizio, conseguente all’omessa riassunzione innanzi al giudice del rinvio,dopo la cassazione della sentenza d’appello sull’impugnazione di tale atto impositivo. Con ricorsoaffidato ad un motivo, ai sensi dell’art. 6 , comma 12 , d.l. n. 119 del 2018, il contribuente ha impugnato innanzi questa Corte l’atto di diniego della lite fiscale pendente. L’Agenzia non si è costituita con ulteriore atto difensivo conseguente al ricorso avverso il diniego. Il contribuente ha prodotto memoria, nella quale ha dedotto che il presentegiudizio è identico a quello sul quale si è pronunciata questa Corte, con l’allegata ordinanza n. 24460 dell’8 agosto 2022, resa sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta comproprietaria del terreno la cui vendita ha generato le plusvalenze immobiliari imputate ai contribuenti. Con la citata ordinanza, all’esito di un iter procedimentale e processuale che, secondo l’attuale ricorrente, è identico a quello del caso qui sub iudice, questa Corte ha ritenuto l’atto impugnato definibileed ha accolto il ricorso della predetta contribuente avverso il diniego di definizione agevolata , dichiara ndo estinto il giudizio, con compensazione delle spese.Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] prende atto del precedente invocato dal contribuente nella memoria e ritiene che, in relazione alla peculiarità della materia e del caso di specie, si renda necessaria la trattazione del ricorso nella pubblica udienzadi questa sezione. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso nella pubblica udi