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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 08409/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] ANGELILIS che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 22 giugno 2021 il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, pronunciando sul rinvio disposto con sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2020 dalla quinta sezione della Corte di cassazione, ha dichiarato non luogo a procedere sulle istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA].

Questi, con distinte istanze esaminate unitariamente, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca parziale della sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi in data 22 luglio 2015 in quanto il fatto ascritto al capo 1 non era più previsto dalla legge come reato a seguito della abolitio criminis che aveva riguardato la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1 seconda parte, d.lvo n. 196/2003 e, comunque, doveva essere ritenuto assorbito nella imputazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., ascritta al capo 2.

1.1. Una prima ordinanza, di rigetto, pronunciata in data 15 marzo 2019 dal giudice dell'esecuzione era stata annullata, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di cassazione, sezione prima, "limitatamente al disposto rigetto della richiesta di revoca parziale della sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 luglio 2015, con riguardo al reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003".

In particolare, la prima sentenza rescindente aveva rilevato che in ordine alla questione giuridica se la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs n. 196/2003 fosse stata abrogata a seguito della novella introdotta dall'art. 15 d.lgs n. 101/2018 il giudice dell'esecuzione - che aveva ritenuto esservi continuità normativa, e non aboliti° criminis, tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, e quella di cui all'art. 167-bis, introdotta con la menzionata novella n. 101/2018 - non aveva adeguatamente motivato, con riferimento alla fattispecie concreta ascritta al Tricarico e risultante dalla sentenza, il giudizio formulato né aveva verificato il rapporto tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003 e quella risultante, alla medesima disposizione, a seguito della novella.

1.2. Quale giudice del rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza depositata in data 10 luglio 2020, ha respinto l'istanza della parte, ritenendo vi fosse continuità normativa tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003, ascritta al Tricarico, e la fattispecie di all'art. 167, comma 2, d.lgs n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Adita con nuovo ricorso del Tricarico, la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato, con rinvio, l'ordinanza impugnata, rilevando, da una parte, la violazione dell'art. 167, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, fattispecie che non realizza continuità normativa con la fattispecie ascritta al Tricarico e, dall'altra, la omessa verifica in relazione alla sussumibilità del fatto ascritto alla parte in altre fattispecie penali, in specie, a quella di cui all'art. 612-ter cod. pen. 1.3.

Infine, l'ordinanza ora impugnata, pervenendo alla decisione supra ricordata, ha rilevato che con ordinanza in data 2 ottobre 2020 il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., l'estinzione dei reati oggetto della sentenza 22 luglio 2015 del Tribunale di Brindisi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per aver il giudice del rinvio proceduto de plano senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, precludendo alla difesa la possibilità di argomentare in ordine al concorso tra l'istituto della revoca della condanna e quello della estinzione del reato.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 673 cod. proc. pen., in relazione al giudizio in ordine alla prevalenza della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., che, invece, diversamente dalla revoca della condanna, non incide su effetti sfavorevoli, quali la preclusione ad una nuova sospensione condizionale della pena, l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.

La parte, dunque, aveva un permanente interesse all'accoglimento della istanza di revoca della condanna.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio.

Il Tribunale di Brindisi, giudice del rinvio disposto a seguito dell'annullamento dell'ordinanza pronunciata in data 1° luglio 2020 dallo stesso Tribunale, ha proceduto de plano, in violazione degli artt. 666 e 673 cod. proc. peri., che impongono la trattazione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti.

Si deve aggiungere che non è consentita la procedura de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. essendo il procedimento nella fase del giudizio di rinvio.

Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi perché proceda al giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi.

Così deciso il 10 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] ANGELILIS che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 22 giugno 2021 il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, pronunciando sul rinvio disposto con sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2020 dalla quinta sezione della Corte di cassazione, ha dichiarato non luogo a procedere sulle istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA]. Questi, con distinte istanze esaminate unitariamente, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca parziale della sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi in data 22 luglio 2015 in quanto il fatto ascritto al capo 1 non era più previsto dalla legge come reato a seguito della abolitio criminis che aveva riguardato la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1 seconda parte, d.lvo n. 196/2003 e, comunque, doveva essere ritenuto assorbito nella imputazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., ascritta al capo 2. 1.1. Una prima ordinanza, di rigetto, pronunciata in data 15 marzo 2019 dal giudice dell'esecuzione era stata annullata, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di cassazione, sezione prima, "limitatamente al disposto rigetto della richiesta di revoca parziale della sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 luglio 2015, con riguardo al reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003". In particolare, la prima sentenza rescindente aveva rilevato che in ordine alla questione giuridica se la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs n. 196/2003 fosse stata abrogata a seguito della novella introdotta dall'art. 15 d.lgs n. 101/2018 il giudice dell'esecuzione - che aveva ritenuto esservi continuità normativa, e non aboliti° criminis, tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, e quella di cui all'art. 167-bis, introdotta con la menzionata novella n. 101/2018 - non aveva adeguatamente motivato, con riferimento alla fattispecie concreta ascritta al Tricarico e risultante dalla sentenza, il giudizio formulato né aveva verificato il rapporto tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003 e quella risultante, alla medesima disposizione, a seguito della novella. 1.2. Quale giudice del rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza depositata in data 10 luglio 2020, ha respinto l'istanza della parte, ritenendo vi fosse continuità normativa tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003, ascritta al Tricarico, e la fattispecie di all'art. 167, comma 2, d.lgs n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Adita con nuovo ricorso del Tricarico, la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato, con rinvio, l'ordinanza impugnata, rilevando, da una parte, la violazione dell'art. 167, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, fattispecie che non realizza continuità normativa con la fattispecie ascritta al Tricarico e, dall'altra, la omessa verifica in relazione alla sussumibilità del fatto ascritto alla parte in altre fattispecie penali, in specie, a quella di cui all'art. 612-ter cod. pen. 1.3. Infine, l'ordinanza ora impugnata, pervenendo alla decisione supra ricordata, ha rilevato che con ordinanza in data 2 ottobre 2020 il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., l'estinzione dei reati oggetto della sentenza 22 luglio 2015 del Tribunale di Brindisi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per aver il giudice del rinvio proceduto de plano senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, precludendo alla difesa la possibilità di argomentare in ordine al concorso tra l'istituto della revoca della condanna e quello della estinzione del reato. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 673 cod. proc. pen., in relazione al giudizio in ordine alla prevalenza della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., che, invece, diversamente dalla revoca della condanna, non incide su effetti sfavorevoli, quali la preclusione ad una nuova sospensione condizionale della pena, l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. La parte, dunque, aveva un permanente interesse all'accoglimento della istanza di revoca della condanna. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio. Il Tribunale di Brindisi, giudice del rinvio disposto a seguito dell'annullamento dell'ordinanza pronunciata in data 1° luglio 2020 dallo stesso Tribunale, ha proceduto de plano, in violazione degli artt. 666 e 673 cod. proc. peri., che impongono la trattazione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti. Si deve aggiungere che non è consentita la procedura de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. essendo il procedimento nella fase del giudizio di rinvio. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi perché proceda al giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi. Così deciso il 10 febbr
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