CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40794/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla considerevole gravità del fatto in ragione della futilità del motivo sotteso alla violazione, indicativa della intensità del dolo; ciò a prescindere dalle considerazioni circa l'abitualità delle condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08