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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37656/2023

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i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Bologna di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 500,00 di multa per quattro reati di ricettazione (capi 4, 5, 6 e 7 dell'imputazione) per avere acquistato e detenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], beni di provenienza delittuosa all'interno della propria abitazione sita in Bologna, via Nosadella, n. 14.

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 178, 521 e 522 cod. proc. pen., la «mancata correlazione tra fatti contestati e sentenza» e il vizio logico della motivazione al riguardo.

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva censurato il fatto che, nonostante nei menzionati capi d'imputazione le fosse stato contestato il fatto di particolare tenuità, ai sensi del secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., il Tribunale di Bologna l'aveva condannata per la ricettazione, non attenuata, ai sensi del primo comma dello stesso art. 648 cod. pen.

La ricorrente rappresenta l'illogicità della motivazione là dove ha ritenuto che il Tribunale di Bologna l'avesse condannata per la menzionata ipotesi attenuata, anziché per l'ipotesi "base", atteso che lo stesso Tribunale aveva espressamente affermato di irrogare la pena di due anni di reclusione ed C 516,00 di multa «pari al minimo edittale» della predetta ipotesi "base".

Ciò rappresentato, la ricorrente deduce che tale condanna per l'ipotesi "base" di ricettazione, nonostante nei capi d'imputazione le fosse stata contestata l'ipotesi attenuta del fatto di particolare tenuità, comporterebbe un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con violazione del diritto al contraddittorio e la conseguente violazione del diritto di difesa in ordine al valore economico dei beni ricettati, atteso che ella «non ha potuto nemmeno comprendere che avrebbe dovuto dimostrare in giudizio una circostanza (il valore dei beni), già descritta in imputazione come a sé favorevole (fatto di particolare tenuità) e che il Giudice ha ritenuto, invece, di superare al momento della decisione, con "effetto sorpresa" lesivo della possibilità di congrua difesa».

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio della motivazione, per avere la Corte d'appello di Bologna ritenuto il proprio concorso negli attribuiti delitti di ricettazione.

La ricorrente rappresenta in proposito che «la mera coabitazione non può assurgere ad elemento sintomatico di concorsualità» e che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe chiarito in cosa fosse consistito il proprio contributo partecipativo ai menzionati delitti di ricettazione, atteso che, a tale fine, non sarebbe sufficiente «il generico richiamo alla presenza di beni (nemmeno indicati nella loro qualità) all'interno dell'unità abitativa condivisa con altra persona [cioè con il [OSCURATO:PERSONA]], né potendosi ancorare l'affermata responsabilità "in concorso", alla suggestione secondo la quale la riferita disponibilità in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] di altro appartamento, comproverebbe l'intenzione ausiliatrice di [OSCURATO:PERSONA]».2.3.

Con il terzo motivo (indicato anch'esso, come il precedente, con il numero «2»), la ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.

La ricorrente rappresenta in proposito che «Ha semplice presenza di beni in sé non immediatamente identificabili come provento di reato (in relazione a valore, quantità e qualità) all'interno di un'abitazione condivisa, non è elemento sufficiente ad affermare che quei beni siano legati a tutti gli occupanti dell'abitazione medesima per il tramite della situazione di fatto chiamata giuridicamente "possesso"» e che «[n]eppure è noto quale sia il profitto, rilevante ex art. 648 c.p., che la giovane ricorrente avrebbe tratto dai beni del fidanzato», atteso anche che la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe statuito «come la ricettazione debba essere esclusa addirittura nell'ipotesi della persona convivente more uxorio o che abbia rapporti intimi continuativi, la quale riceva dal reo il denaro o la cosa» (così il ricorso).

2.4. Con il quarto motivo (indicato con il numero «3»), la ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Bologna sarebbe incorsa in un «vizio logico argomentativo manifesto» per avere attribuito la responsabilità penale «a titolo oggettivo, per il solo fatto di coabitare con il detentore delle 6 cose risultate rubate».

La stessa ricorrente lamenta poi la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 61, n. 4), cod. pen., e di cui all'art. 114 cod. pen.

Quanto alla prima di dette attenuanti, la lamentata manifesta illogicità della motivazione discenderebbe dal fatto che la Corte d'appello di Bologna afferma che l'imputata era stata condannata dal Tribunale di Bologna per «l'ipotesi di lieve entità», la quale «espressamente richiama l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. e che quindi esplicitamente contempla la scadente incidenza economica dei beni oggetto di ricettazione».

Quanto alla seconda delle menzionate attenuanti, la lamentata manifesta illogicità della motivazione discenderebbe dal fatto che la Corte d'appello di Bologna, «partendo dalla premessa nota dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] "ai giri del [OSCURATO:PERSONA]" (pagina 7), e confermando una pronuncia in prime cure che definisce il ruolo della Tugui come "gregario senza dubbio" (pagina 8 sent. 16/11/2020), addiviene alla conclusione indimostrata secondo la quale la ricorrente "indubbiamente svolse un contributo significativo", senza tuttavia indagare ovvero anche soltanto indicare quale sia stato quel contributo, che permane suggerito e disancorato da qualsiasi elemento probatorio».[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

È vero che, come sostenuto dalla ricorrente - e contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Bologna -, il Tribunale di Bologna aveva escluso la sussistenza della circostanza attenuante, di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., del fatto di particolare tenuità, la quale era stata invece indicata nel capo d'imputazione («[n]on è ravvisabile l'attenuante di cui all'art.648 co. 2 c.p.», perché i beni ricettati «non avevano uno scarso valore» e gli imputati, «in sostanza, hanno posto a disposizione l'appartamento per occultare una serie indeterminata di beni rubati e ciò preclude di qualificare il fatto come di particolare tenuità»; è congrua la «pena base per il reato più grave (capo 6 [...]) anni due di reclusione ed € 516 di multa).

Ciò, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non integra una violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza.

A tale proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che non sussiste violazione di tale principio nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427-01; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156-01).

La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, terzo comma, Cost., e dall'art. 6 CEDU, commi primo e terzo, lett. a) e b) , così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948-01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135-01).

Inoltre, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore C(/ abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052) Nel caso in esame, nelle contestazioni di cui ai capi 5), 6), 7) e 8) dell'imputazione, erano indicati i beni ricettati e la detenzione degli stessi all'interno dell'abitazione degli imputati in Bologna, via Nosadella, n. 14, cioè gli stessi elementi del fatto costitutivi del reato ritenuto dalla sentenza del Tribunale di Bologna che, sulla base degli stessi elementi, ha qualificato giuridicamente il fatto come ricettazione non di particolare tenuità.

Tale epilogo decisorio, oltre a non avere mutato gli elementi del fatto costitutivo del reato contenuti nelle contestazioni, non si può ritenere violare il diritto al contraddittorio, atteso che, da un lato, esso si doveva ritenere uno sviluppo interpretativo non imprevedibile - tenuto conto dell'entità dei predetti elementi contenuti nelle contestazioni - e, dall'altro lato, l'imputata e il suo difensore hanno senz'altro avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine al contenuto delle imputazioni, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione.

2. Il secondo e il terzo motivo - i quali, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente - non sono manifestamente infondati.

La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica a un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684-01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689-01).

È pacifico, in effetti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsiasi modo, del possesso della cosa proveniente da delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01).

Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Bologna indicava che, nel verbale di perquisizione dell'appartamento di via Nosadella dove abitavano il [OSCURATO:PERSONA] e la sua fidanzata Tugui e di sequestro dei beni in esso rinvenuti del 22 settembre 2011, «[s]i d[ava] atto che gli oggetti sopra descritti sono stati sequestrati nell'abitazione in luoghi di esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e non riconducibili ed in uso con lo stesso residenti/domiciliate».Lo stesso verbale, pertanto, appariva escludere la sussistenza dell'elemento materiale del possesso dei beni sequestrati in capo alla Tugui.

A fronte di ciò, la circostanza, valorizzata dalla Corte d'appello di Bologna, che i beni sequestrati «veniva[no] custodit[i] nella casa comune» non appare di per sé sufficiente a dare conto del possesso degli stessi beni in capo anche alla Tugui (e non al solo [OSCURATO:PERSONA]).

Né, diversamente da quanto reputato dalla Corte d'appello di Bologna, appare sufficiente a fondare un concorso morale - il quale, per sussistere, deve necessariamente precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva di esso, e non successivamente, a reato ormai consumato (Sez. 2, n. 7813 del 04/12/1991, Montermini, Rv. 191007-01) - della Tugui il fatto, valorizzato dalla stessa Corte d'appello, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di custodire la maggior parte dei beni ricettati all'interno dell'appartamento comune di via Nosadella, invece che in un altro appartamento (in via Rivani, n. 83), di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] disponeva (nel quale pure, peraltro, furono rinvenuti due beni ricettati), atteso che non si comprende, né la Corte d'appello lo spiega, in cosa consistesse il «maggior senso di sicurezza» (pag. 6 della sentenza impugnata) che sarebbe stato assicurato al [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che, all'interno dell'appartamento comune di via Nosadella, coabitasse anche la fidanzata Tugui.

Né, infine, in evenienze come quella in esame, appare possibile richiamare in senso concludente - come fa la sentenza impugnata - il consolidato principio secondo cui, in tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere integrata anche dall'assenza, da parte dell'agente, di un'attendibile giustificazione in ordine alla provenienza della res, atteso che la discussione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, quindi, l'eventuale applicazione del suddetto principio, può aversi soltanto dopo che sia stato accertato l'elemento materiale del possesso del bene.

3. L'ammissibilità del ricorso, in considerazione della non manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo, comportando il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, consente di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati che è maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Infatti, considerando il dies a quo della prescrizione più avanti nel tempo, cioè quello del 22 settembre 2011 relativo alle ricettazioni di cui ai capi 6) e 7) dell'imputazione, si deve rilevare che: risultando l'esistenza di atti interruttivi, tali ricettazioni si sarebbero prescritte il 22 settembre 2021; a tale data si devono aggiungere 353 giorni durante i quali il corso della prescrizione è rimasto sospeso (dal 14 marzo 2018 al 9 luglio 2018, dal 2 dicembre 2019 al 27 aprile 2020 e dal 20 aprile 2023 al 27 giugno 2023 per l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali; dal 27 aprile 2020 al 18 6 Q( maggio 2020 a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19), con la conseguenza che i predetti reati si sono prescritti il 10 settembre 2022.

Le altre due ricettazioni, di cui ai capi 4) e 5) dell'imputazione, in quanto accertate prima, si sono anch'esse, evidentemente, prescritte.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Bologna di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 500,00 di multa per quattro reati di ricettazione (capi 4, 5, 6 e 7 dell'imputazione) per avere acquistato e detenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], beni di provenienza delittuosa all'interno della propria abitazione sita in Bologna, via Nosadella, n. 14. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 178, 521 e 522 cod. proc. pen., la «mancata correlazione tra fatti contestati e sentenza» e il vizio logico della motivazione al riguardo. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva censurato il fatto che, nonostante nei menzionati capi d'imputazione le fosse stato contestato il fatto di particolare tenuità, ai sensi del secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., il Tribunale di Bologna l'aveva condannata per la ricettazione, non attenuata, ai sensi del primo comma dello stesso art. 648 cod. pen. La ricorrente rappresenta l'illogicità della motivazione là dove ha ritenuto che il Tribunale di Bologna l'avesse condannata per la menzionata ipotesi attenuata, anziché per l'ipotesi "base", atteso che lo stesso Tribunale aveva espressamente affermato di irrogare la pena di due anni di reclusione ed C 516,00 di multa «pari al minimo edittale» della predetta ipotesi "base". Ciò rappresentato, la ricorrente deduce che tale condanna per l'ipotesi "base" di ricettazione, nonostante nei capi d'imputazione le fosse stata contestata l'ipotesi attenuta del fatto di particolare tenuità, comporterebbe un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con violazione del diritto al contraddittorio e la conseguente violazione del diritto di difesa in ordine al valore economico dei beni ricettati, atteso che ella «non ha potuto nemmeno comprendere che avrebbe dovuto dimostrare in giudizio una circostanza (il valore dei beni), già descritta in imputazione come a sé favorevole (fatto di particolare tenuità) e che il Giudice ha ritenuto, invece, di superare al momento della decisione, con "effetto sorpresa" lesivo della possibilità di congrua difesa». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio della motivazione, per avere la Corte d'appello di Bologna ritenuto il proprio concorso negli attribuiti delitti di ricettazione. La ricorrente rappresenta in proposito che «la mera coabitazione non può assurgere ad elemento sintomatico di concorsualità» e che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe chiarito in cosa fosse consistito il proprio contributo partecipativo ai menzionati delitti di ricettazione, atteso che, a tale fine, non sarebbe sufficiente «il generico richiamo alla presenza di beni (nemmeno indicati nella loro qualità) all'interno dell'unità abitativa condivisa con altra persona [cioè con il [OSCURATO:PERSONA]], né potendosi ancorare l'affermata responsabilità "in concorso", alla suggestione secondo la quale la riferita disponibilità in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] di altro appartamento, comproverebbe l'intenzione ausiliatrice di [OSCURATO:PERSONA]».2.3. Con il terzo motivo (indicato anch'esso, come il precedente, con il numero «2»), la ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. La ricorrente rappresenta in proposito che «Ha semplice presenza di beni in sé non immediatamente identificabili come provento di reato (in relazione a valore, quantità e qualità) all'interno di un'abitazione condivisa, non è elemento sufficiente ad affermare che quei beni siano legati a tutti gli occupanti dell'abitazione medesima per il tramite della situazione di fatto chiamata giuridicamente "possesso"» e che «[n]eppure è noto quale sia il profitto, rilevante ex art. 648 c.p., che la giovane ricorrente avrebbe tratto dai beni del fidanzato», atteso anche che la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe statuito «come la ricettazione debba essere esclusa addirittura nell'ipotesi della persona convivente more uxorio o che abbia rapporti intimi continuativi, la quale riceva dal reo il denaro o la cosa» (così il ricorso). 2.4. Con il quarto motivo (indicato con il numero «3»), la ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Bologna sarebbe incorsa in un «vizio logico argomentativo manifesto» per avere attribuito la responsabilità penale «a titolo oggettivo, per il solo fatto di coabitare con il detentore delle 6 cose risultate rubate». La stessa ricorrente lamenta poi la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 61, n. 4), cod. pen., e di cui all'art. 114 cod. pen. Quanto alla prima di dette attenuanti, la lamentata manifesta illogicità della motivazione discenderebbe dal fatto che la Corte d'appello di Bologna afferma che l'imputata era stata condannata dal Tribunale di Bologna per «l'ipotesi di lieve entità», la quale «espressamente richiama l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. e che quindi esplicitamente contempla la scadente incidenza economica dei beni oggetto di ricettazione». Quanto alla seconda delle menzionate attenuanti, la lamentata manifesta illogicità della motivazione discenderebbe dal fatto che la Corte d'appello di Bologna, «partendo dalla premessa nota dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] "ai giri del [OSCURATO:PERSONA]" (pagina 7), e confermando una pronuncia in prime cure che definisce il ruolo della Tugui come "gregario senza dubbio" (pagina 8 sent. 16/11/2020), addiviene alla conclusione indimostrata secondo la quale la ricorrente "indubbiamente svolse un contributo significativo", senza tuttavia indagare ovvero anche soltanto indicare quale sia stato quel contributo, che permane suggerito e disancorato da qualsiasi elemento probatorio».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È vero che, come sostenuto dalla ricorrente - e contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Bologna -, il Tribunale di Bologna aveva escluso la sussistenza della circostanza attenuante, di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., del fatto di particolare tenuità, la quale era stata invece indicata nel capo d'imputazione («[n]on è ravvisabile l'attenuante di cui all'art.648 co. 2 c.p.», perché i beni ricettati «non avevano uno scarso valore» e gli imputati, «in sostanza, hanno posto a disposizione l'appartamento per occultare una serie indeterminata di beni rubati e ciò preclude di qualificare il fatto come di particolare tenuità»; è congrua la «pena base per il reato più grave (capo 6 [...]) anni due di reclusione ed € 516 di multa). Ciò, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non integra una violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza. A tale proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che non sussiste violazione di tale principio nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427-01; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156-01). La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, terzo comma, Cost., e dall'art. 6 CEDU, commi primo e terzo, lett. a) e b) , così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948-01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135-01). Inoltre, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore C(/ abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052) Nel caso in esame, nelle contestazioni di cui ai capi 5), 6), 7) e 8) dell'imputazione, erano indicati i beni ricettati e la detenzione degli stessi all'interno dell'abitazione degli imputati in Bologna, via Nosadella, n. 14, cioè gli stessi elementi del fatto costitutivi del reato ritenuto dalla sentenza del Tribunale di Bologna che, sulla base degli stessi elementi, ha qualificato giuridicamente il fatto come ricettazione non di particolare tenuità. Tale epilogo decisorio, oltre a non avere mutato gli elementi del fatto costitutivo del reato contenuti nelle contestazioni, non si può ritenere violare il diritto al contraddittorio, atteso che, da un lato, esso si doveva ritenere uno sviluppo interpretativo non imprevedibile - tenuto conto dell'entità dei predetti elementi contenuti nelle contestazioni - e, dall'altro lato, l'imputata e il suo difensore hanno senz'altro avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine al contenuto delle imputazioni, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione. 2. Il secondo e il terzo motivo - i quali, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente - non sono manifestamente infondati. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica a un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684-01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689-01). È pacifico, in effetti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsiasi modo, del possesso della cosa proveniente da delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01). Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Bologna indicava che, nel verbale di perquisizione dell'appartamento di via Nosadella dove abitavano il [OSCURATO:PERSONA] e la sua fidanzata Tugui e di sequestro dei beni in esso rinvenuti del 22 settembre 2011, «[s]i d[ava] atto che gli oggetti sopra descritti sono stati sequestrati nell'abitazione in luoghi di esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e non riconducibili ed in uso con lo stesso residenti/domiciliate».Lo stesso verbale, pertanto, appariva escludere la sussistenza dell'elemento materiale del possesso dei beni sequestrati in capo alla Tugui. A fronte di ciò, la circostanza, valorizzata dalla Corte d'appello di Bologna, che i beni sequestrati «veniva[no] custodit[i] nella casa comune» non appare di per sé sufficiente a dare conto del possesso degli stessi beni in capo anche alla Tugui (e non al solo [OSCURATO:PERSONA]). Né, diversamente da quanto reputato dalla Corte d'appello di Bologna, appare sufficiente a fondare un concorso morale - il quale, per sussistere, deve necessariamente precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva di esso, e non successivamente, a reato ormai consumato (Sez. 2, n. 7813 del 04/12/1991, Montermini, Rv. 191007-01) - della Tugui il fatto, valorizzato dalla stessa Corte d'appello, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di custodire la maggior parte dei beni ricettati all'interno dell'appartamento comune di via Nosadella, invece che in un altro appartamento (in via Rivani, n. 83), di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] disponeva (nel quale pure, peraltro, furono rinvenuti due beni ricettati), atteso che non si comprende, né la Corte d'appello lo spiega, in cosa consistesse il «maggior senso di sicurezza» (pag. 6 della sentenza impugnata) che sarebbe stato assicurato al [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che, all'interno dell'appartamento comune di via Nosadella, coabitasse anche la fidanzata Tugui. Né, infine, in evenienze come quella in esame, appare possibile richiamare in senso concludente - come fa la sentenza impugnata - il consolidato principio secondo cui, in tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere integrata anche dall'assenza, da parte dell'agente, di un'attendibile giustificazione in ordine alla provenienza della res, atteso che la discussione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, quindi, l'eventuale applicazione del suddetto principio, può aversi soltanto dopo che sia stato accertato l'elemento materiale del possesso del bene. 3. L'ammissibilità del ricorso, in considerazione della non manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo, comportando il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, consente di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati che è maturata successivamente alla sentenza impugnata. Infatti, considerando il dies a quo della prescrizione più avanti nel tempo, cioè quello del 22 settembre 2011 relativo alle ricettazioni di cui ai capi 6) e 7) dell'imputazione, si deve rilevare che: risultando l'esistenza di atti interruttivi, tali ricettazioni si sarebbero prescritte il 22 settembre 2021; a tale data si devono aggiungere 353 giorni durante i quali il corso della prescrizione è rimasto sospeso (dal 14 marzo 2018 al 9 luglio 2018, dal 2 dicembre 2019 al 27 aprile 2020 e dal 20 aprile 2023 al 27 giugno 2023 per l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali; dal 27 aprile 2020 al 18 6 Q( maggio 2020 a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19), con la conseguenza che i predetti reati si sono prescritti il 10 settembre 2022. Le altre due ricettazioni, di cui ai capi 4) e 5) dell'imputazione, in quanto accertate prima, si sono anch'esse, evidentemente, prescritte. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullat
Sentenza Cassazione n. 37656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris