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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25448/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 25/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Perugia,. in data 23/05/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Terni in data 11/07/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 commesso in Terni il 3 marzo 2017 (capo a), assolvendo la stessa in relazione al delitto di cui all'articolo 648 cod. pen. (capo b).

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando:

2.1. con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di esorbitanza del quantitativo di sostanza stupefacente, erroneamente indicato sia nella grammatura che nella diversa tipologia di sostanze;

2.1. con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sostanza stupefacente, ritenuta sostanza drogante in presenza di riscontri meramente generici (narcotest).

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Esso è infatti costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a caldeggiare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito che ha fondato il suo convincimento sulla scorta di un solido quadro probatorio.

A fronte di una motivazione che, da un lato, dà atto di una serie di elementi indiziari sulla finalità di spaccio di sicuro spessore, quali il rinvenimento in casa dell'imputata e nelle relative pertinenze di un bilancino di precisione, di un foglio di cellophane blu con fori circolari, di due bustine di cocaina confezionate con le medesime modalità e del rinvenimento di sostanze stupefacenti di diverso tipo (cocaina, eroina e hashish), e, dall'altro, evidenzia l'assenza di una plausibile spiegazione in ordine alla asserita finalità di consumo personale, la ricorrente appunta le sue doglianze su elementi di carattere generale senza confrontarsi con i contenuti del provvedimento impugnato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 25/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Perugia,. in data 23/05/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Terni in data 11/07/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 commesso in Terni il 3 marzo 2017 (capo a), assolvendo la stessa in relazione al delitto di cui all'articolo 648 cod. pen. (capo b). 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando: 2.1. con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di esorbitanza del quantitativo di sostanza stupefacente, erroneamente indicato sia nella grammatura che nella diversa tipologia di sostanze; 2.1. con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sostanza stupefacente, ritenuta sostanza drogante in presenza di riscontri meramente generici (narcotest). 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Esso è infatti costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a caldeggiare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito che ha fondato il suo convincimento sulla scorta di un solido quadro probatorio. A fronte di una motivazione che, da un lato, dà atto di una serie di elementi indiziari sulla finalità di spaccio di sicuro spessore, quali il rinvenimento in casa dell'imputata e nelle relative pertinenze di un bilancino di precisione, di un foglio di cellophane blu con fori circolari, di due bustine di cocaina confezionate con le medesime modalità e del rinvenimento di sostanze stupefacenti di diverso tipo (cocaina, eroina e hashish), e, dall'altro, evidenzia l'assenza di una plausibile spiegazione in ordine alla asserita finalità di consumo personale, la ricorrente appunta le sue doglianze su elementi di carattere generale senza confrontarsi con i contenuti del provvedimento impugnato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere es