Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24137/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: BARNABBO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti tre i motivi addotti sono generici, i primi due anche aspecifici, ed il terzo non consentito, perché: - il primo, sul diniego di rinvio per legittimo impedimento, non si confronta con la motivazione laddove si evidenzia che, oltre alla mancata giustificazione della sostituzione nel presente procedimento, pur a fronte di sostituzione avvenuta in precedente udienza, la ragione del mancato accoglimento dell'istanza risiedeva altresì sulla tardività della stessa, presentata in udienza, senza tempestiva comunicazione del contemporaneo impegno professionale, conosciuto una settimana prima, tanto che ne era stato informato l'imputato stesso, non presentatosi; - il secondo, anch'esso aspecifico, non si confronta con l'elemento - dirimente - indicato dalla Corte a giustificazione del dolo dell'imputato: la falsità, oltre al numero di matricola, altresì della targa, visibile e conoscibile par excellence; - il terzo, sul trattamento sanzionatorio, nemmeno munito di rubrica o di indicazione del motivo di ricorso, è generico e non consentito, risolvendosi in una mera prece, senza elaborazione di un criterio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: BARNABBO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti tre i motivi addotti sono generici, i primi due anche aspecifici, ed il terzo non consentito, perché: - il primo, sul diniego di rinvio per legittimo impedimento, non si confronta con la motivazione laddove si evidenzia che, oltre alla mancata giustificazione della sostituzione nel presente procedimento, pur a fronte di sostituzione avvenuta in precedente udienza, la ragione del mancato accoglimento dell'istanza risiedeva altresì sulla tardività della stessa, presentata in udienza, senza tempestiva comunicazione del contemporaneo impegno professionale, conosciuto una settimana prima, tanto che ne era stato informato l'imputato stesso, non presentatosi; - il secondo, anch'esso aspecifico, non si confronta con l'elemento - dirimente - indicato dalla Corte a giustificazione del dolo dell'imputato: la falsità, oltre al numero di matricola, altresì della targa, visibile e conoscibile par excellence; - il terzo, sul trattamento sanzionatorio, nemmeno munito di rubrica o di indicazione del motivo di ricorso, è generico e non consentito, risolvendosi in una mera prece, senza elaborazione di un criterio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 24137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris