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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2022

Cassazione n. 40000/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 4/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CUNEO il 10/7/2014 ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna, per il reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 69 cod. pen. 2.

In data 4 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il provvedimento impugnato sia annullato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 69 cod. pen. quanto alla mancata diminuzione della pena per le concesse circostanze attenuanti generiche evidenziando che, nonostante fosse stata riconosciuta già in primo grado l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. unitamente alle circostanze attenuanti generiche -queste ultime in giudizio di equivalenza con la contestata recidiva- la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare la riduzione ritenendo operante il divieto di cui all'ad 69, comma 4, cod. pen. e così scindendo il giudizio di bilanciamento.

La doglianza è fondata e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale proceda, all'esito di un unico giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti, alla corretta determinazione della pena.

Diversamente da quanto effettuato dai giudici di merito, infatti, come anche evidenziato dal Procuratore Generale, il giudizio di comparazione fissato dall'art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto così che non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 6 del 26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457 - 01).

2. La mancata impugnazione quanto alla dichiarazione di responsabilità determina l'irrevocabilità della statuizione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di respons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 4/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CUNEO il 10/7/2014 ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna, per il reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 69 cod. pen. 2. In data 4 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il provvedimento impugnato sia annullato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 69 cod. pen. quanto alla mancata diminuzione della pena per le concesse circostanze attenuanti generiche evidenziando che, nonostante fosse stata riconosciuta già in primo grado l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. unitamente alle circostanze attenuanti generiche -queste ultime in giudizio di equivalenza con la contestata recidiva- la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare la riduzione ritenendo operante il divieto di cui all'ad 69, comma 4, cod. pen. e così scindendo il giudizio di bilanciamento. La doglianza è fondata e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale proceda, all'esito di un unico giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti, alla corretta determinazione della pena. Diversamente da quanto effettuato dai giudici di merito, infatti, come anche evidenziato dal Procuratore Generale, il giudizio di comparazione fissato dall'art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto così che non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 6 del 26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457 - 01). 2. La mancata impugnazione quanto alla dichiarazione di responsabilità determina l'irrevocabilità della statuizione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Dichiara irrevocabile l'affermazione di respons
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