CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 43535/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al ricorso e chiede la riqualificazione del reato nell'ambito dell'art. 712 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 24 gennaio 2020, la corte di appello sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Taranto del 12 novembre 2018, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio di un motociclo, riducendo la pena allo stesso inflitta. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen, quanto all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio non avendo la corte di appello in alcun modo precisato sulla base di quali elementi si poteva ritenere il ricorrente consapevole dell'avere installato sul proprio ciclomotore altri pezzi di origine furtiva posto che Vannella aveva effettuato l'acquisto del blocco motore presso un'autodemolizioni così che al più poteva ritenersi configurabile l'ipotesi di incauto acquisto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, con le argomentazioni contenute nella impugnata sentenza, la corte di appello ha già spiegato le ragioni per le quali dovere escludere la possibilità di riconoscere l'assenza di dolo nella condotta dell'imputato essendosi sottolineato come il mezzo, contenente il targhino dello stesso e quindi di sua proprietà, presentava non soltanto il blocco motore di altro motociclo rubato ma, altresì, anche altri elementi strutturali che facevano ritenere certo l'assemblaggio costituente la condotta delittuosa. Analogamente la corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione poiché le circostanze del caso in esame manifestano una condotta pienamente dolosa e non riducibile alla sola ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen. che punisce fattispecie solamente colpose di acquisto da soggetto determinato ed in circostanze specificate, elementi nel caso di specie entrambi del tutto assenti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, .3 novembre 2021, IL COriíSIGLIERE EST. Dott.Nino/Pàr v DEPOW