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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35309/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1972), sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona, II sezione, in data 18 ottobre 2019 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di Appello, I sezione, in data 20 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per il reato di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata e continuata (art. 81 cod. pen., 189 commi 2 e 3, 190 comma 1 n. 2, 47 n. 2 cod. pen. mil . pace), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per cause non estranee al servizio e alla disciplina, inviava due lettere al comandante Bari, con le quali - per le frasi utilizzare e per il contenuto, dai toni complessivamente sprezzanti - offendeva il prestigio, il decoro e la dignità personale e professionale del superiore . 1.1 In primo grado, il Tribunale militare ha assolto l'imputato con riferimento alla lettera del 18 gennaio 2017 perché il fatto non costituisce reato; con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017 ha applicato l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. .

In secondo grado, la Corte militare d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato anche con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017, perché il fatto non costituisce reato. 1.2 I fatti oggetto del giudizio • 26 giugno 2016: il maggiore Terzoli giunge alla base logistica di Riva del Garda, con funzioni di direttore; nella base il colonnello Bari era già comandante.

Terzoli aveva diritto a un alloggio di servizio, l'alloggio non era disponibile e il colonnello Bari gli disse che per avere alloggio nella struttura destinata agli ospiti occorreva l'autorizzazione del competente organo centrale; Terzoli rispose che aveva certezza dell'imminente arrivo dell'atto, ma il 26 giugno il provvedimento non era pervenuto.

Terzoli occupava uno degli alloggi per gli ospiti diverso da quello che il comandante voleva destinargli nella cd.

Struttura OPS (Organismo di Protezione Sociale) • 18 agosto 2016: Bari scrive a Terzoli comunicando che la richiesta di alloggio ASI non doveva essere presentata a lui e concedendo a Terzoli uno degli alloggi gestiti dalla ditta multiservizi e destinati agli ospiti, precisando che occorreva un accordo con la ditta e che la fruizione era da intendersi sino al 24 settembre 2016.

Terzoli è rimasto nell'alloggio OPS anche in epoca posteriore al 24 settembre. • 5 dicembre 2016: lo Stato Maggiore dell'Esercito ha autorizzato Terzoli, in attesa di alloggio ASI, a usufruire di un mini OPS pagando il dovuto alla ditta multiservizi.

I testi Ianni e Germanò hanno chiarito che Bari era stato informato per telefono che sarebbe stata autorizzata questa soluzione. • 14 dicembre 2016: Bari ha ritenuto comunque che Terzoli dovesse presentare subito una istanza di alloggio ASI e gli ha chiesto di fornire, entro il 16 dicembre 2016, l'elenco dei giorni in cui aveva usufruito o intendeva usufruire dell'alloggio, con indicazione di eventuali ospiti, questo perché secondo il colonnello Bari l'attuale imputato doveva essere considerato, nella determinazione dell'importo da versare, come un ospite.

Contrariamente secondo il Tribunale, Terzoli non doveva essere considerato al pari di un ospite visto che, in quanto direttore, avrebbe avuto diritto ad un alloggio ASI in quel momento di fatto non disponibile.

Il Tribunale sottolinea inoltre che l'autorizzazione a Terzoli per l'alloggio OPS non era subordinata a una nuova presentazione dell'istanza per un alloggio ASI, e comunque l'autorizzazione per l'alloggio OPS non aveva carattere temporaneo e le sue modalità di disciplina dovevano essere concordate tra Terzoli e la ditta che ne curava la gestione. • 5 gennaio 2017: Bari ribadisce la necessità di immediata presentazione dell'istanza per l'alloggio ASI, aggiungendo che in mancanza Terzoli avrebbe dovuto liberare i locali subito e comunque non oltre il 19 gennaio 2017. • 18 gennaio 2017: Bari ha chiesto al Terzoli le informazioni sulla procedura seguita e sulle spettanze della Amministrazione militare, nonché le quietanze di pagamento, anche per i familiari ospitati, e la copia della autorizzazione dello SME a ospitare familiari nel periodo di capodanno-epifania.

Terzoli risponde fornendo i vari dati, anche in relazione alla questione dell'istanza di alloggio ASI, e informando il superiore di un suo accordo con la ditta.

Bari ha replicato che le notizie fornite non erano pertinenti e di non essere a conoscenza di alcun contratto e che in ogni caso tale atto sarebbe stato in contrasto con le disposizioni da lui impartite. • 26 gennaio 2017: Bari ha attivato la procedura per la trasformazione di un alloggio OPS in alloggio di servizio ASI • 27 gennaio 2017: Bari ha scritto a Terzoli rimarcando l'assenza di prova dei pagamenti per i pernottamenti effettuati e di presentazione dell'istanza per alloggio ASI • 6 febbraio 2017 e 9 febbraio 2017: Bari ha scritto alla ditta CE.AM , con cui Terzoli aveva stipulato la scrittura privata, chiedendo indicazioni sulle situazioni amministrative in sospeso.

La CE.AM ha risposto che il godimento dell'alloggio era stato pagato • Nel corso di tali eventi si collocano le due lettere oggetto della imputazione, del 18 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017. 1.3 Le motivazioni espresse in primo grado.

A giudizio del Tribunale, con la prima missiva l'imputato ha protestato la regolarità della sua posizione, considerando l'assenza di un alloggio ASI (a lui spettante) ed ha inteso descrivere il suo stato d'animo, senza consapevolezza dei contenuti offensivi di alcune parole utilizzate.

Viene ritenuto inoltre che, a fronte delle innumerevoli richieste del superiore, ha percepito un connotato provocatorio e vessatorio.

Da qui la statuizione assolutoria per carenza di elemento psicologico del reato.

Quando alla seconda lettera, si tratta prevalentemente di espressioni di disappunto in un quadro caratterizzato da grande sofferenza emotiva.

Vi sono, tuttavia, espressioni oggettivamente lesive nei confronti del destinatario, in particolare: l'accusa che i suoi atteggiamenti erano volti al solo fine di tenere il Terzoli lontano dalla base logistica ; di aver violato le disposizioni dello Stato maggiore solo per fargli male ; di aver compromesso la sua reputazione presso il reparto; di essersi comportato come un comandante-padrone ; di averlo trattato da ladro e delinquente.

Si tratta di espressioni lesive perché attribuiscono un preciso proposito di danneggiare l'immagine del Terzoli, trascurando l'eventualità che invece Bari fosse davvero mosso dai dubbi sulla situazione e sul necessario rispetto delle disposizioni regolamentari.

Sulla base di questi elementi, quanto alla seconda lettera, il Tribunale è giunto all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .

2. Il contenuto degli atti di appello. 2.1 Secondo la parte pubblica non poteva essere ritenuta non punibile la condotta del Terzoli.

Il Tribunale avrebbe sottovaluto l'oggettiva portata ingiuriosa di alcune espressioni, con eccessiva valutazione del contesto e giustificazione di una condotta di reazione che è andata molto oltre il consentito.2.2 Nell'atto di appello incidentale della difesa si sostiene : a) la genericità dell'accusa perché le lettere sono state trascritte senza estrapolare le frasi ritenute criminose; b) si contesta l'acquisizione delle lettere in fotocopia, disconosciute dell'imputato, con loro allegazione al capo d'imputazione.

In assenza di un sequestro, non sarebbe certa la provenienza dei documenti, che peraltro non solo in originale.

Non è stata raggiunta la prova né dell'esistenza delle lettere né del loro invio da parte di Terzoli. c) si conclude per l'assoluzione con ampia formula liberatoria.

Si precisa inoltre che anche la richiesta insistente di formulare una istanza di alloggio ASI, non necessarie per avere un alloggio OPS, era diretta solo a far avere un alloggio a Terzoli a notevole distanza dalla base, essendo ubicato simile alloggio in Trento.

Neppure l'autorizzazione scritta, preceduta da una disposizione a voce, ha indotto Bari a un diverso contegno.

Si ripropongono le tesi difensive già sostenute in primo grado. 2.3 Nell'atto di appello della parte civile si afferma che il Tribunale avrebbe confuso il dolo generico col dolo specifico.

In questa vicenda, il reato richiede solo che il soggetto sia consapevole di scrivere le frasi ascritte e che ne intenda il contenuto e non che abbia uno specifico animus iniuriandi .

Nella prima lettera il col.

Bari viene descritto come un vessatore, un provocatore, una persona che offende e che fa passare il suo inferiore per un malfattore.

Quanto all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità, l'appellante osserva che nulla giustifica il convincimento del Tribunale su un dolo d'impeto, mentre invece le frasi sono state scritte con riflessione e ponderazione.

3. Le valutazioni espresse nella decisione di secondo grado. 3.1 Secondo la Corte territoriale sono fondate le doglianze dell'imputato in relazione alla applicazione della particolare tenuità del fatto per la seconda lettera, mentre quanto alla prima la sentenza del Tribunale deve essere confermata.

La Corte di Appello, preliminarmente, ritiene l'insussistenza della genericità del capo d'accusa: l'estensione del capo d'imputazione alle lettere nel testo integrale non ha compromesso il diritto di difesa, anzi lo ha valorizzato.

L'imputato, invece di essere chiamato a difendersi per singole frasi o parole estrapolate da un testo più esteso, ha avuto la possibilità di svolgere una difesa più solida .

La Corte ritiene che le parole contenute nella seconda lettera siano espressione di vivacissimo contrasto e di stizza.

Ci si riferisce in particolare a «sua idea di comandante-padrone», «snobbando le mie lezioni», «il suo silenzio parla in maniera assordante, è la prova provata del tradimento perpetratomi», come tratti apicali di tutto un contenuto di rampogna e recriminazione.

Va aggiunto, tuttavia, che sia per l'unicità della vicenda centrale (la tormentata questione dell'alloggio), sia per la modesta distanza di tempo fra le due missive (meno di un mese), è da escludere che l'elemento soggettivo possa essere differente fra la prima e la seconda lettera.

Si ritiene che in una vicenda deplorevole, un comandante dal tratto decisamente severo ha inteso i suoi doveri relativi agli alloggi in modo così minuzioso da farne un assillo; neppure le rassicurazioni superiori degli uffici competenti, prima a voce e poi 'per iscritto, sono servite a placare le sue inquietudini.

Il direttore ha percepito una situazione così tesa da fargli perdere la percezione concreta della misura sensata delle parole.

Terzoli ha dato al frasario il senso che il contesto stesso gli proponeva e quasi gli imponeva; l'imputato ha alzato il volume del suo modo di esprimersi, colorando il testo con parole che in un contesto normale sarebbero state fuori misura.

Ad avviso della Corte non sono condivisibili le doglianze formulate dalla parte civile.

Non si tratta di dare spazio a un'improvvida questione di animus iniuriandi, ma di collocare nel giusto ambito, per entrambe le lettere, la percezione del senso delle parole, che il contesto creato dalla condotta inusitatamente minuziosa di Bari aveva alterato nelle proporzioni e fatto quindi smarrire.

La Corte di Appello, ancora, esclude che possano trarsi elementi da una terza lettera dell'imputato, non ascritta nel capo d'imputazione.

La parte civile è nel giusto quando osserva che il contegno del col.

Bari, quanto alla gestione dei beni, dal punto di vista amministrativo è stato ineccepibile; il punto è che il comandante ha inteso quella sistemazione come se fosse stata irregolare, scottante, bisognosa di incessanti moniti e richiami, ha esagerato nei controlli e ha creato nei confronti del direttore una situazione fuori di ogni buon senso, sino a stravolgere i rapporti e persino a sopprimere la possibilità di una serena interlocuzione, con ricadute inevitabili sulle misure espressive.

La Corte, pertanto, ha mandato assolto l'imputato anche con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017, perché il fatto non costituisce reato.

4. Gli atti di ricorso. 4.1 II ricorso della parte pubblica deduce erronea applicazione di legge in riferimento al punto della decisione impugnata in cui si è esclusa la sussistenza in capo al Terzoli dell'elemento soggettivo normativamente richiesto al momento della redazione della seconda lettera.

Si deduce l' errore di diritto, in quanto la Corte territoriale ha fatto riferimento a situazioni (il rapporto ambientale creatosi ed i rapporti tra l'autore dello scritto ed il suo destinatario) che hanno ben poca attinenza con il dolo generico richiesto dalla norma che si assume violata, il quale è ravvisabile sol perché ci si rivolga ad un superiore utilizzando scientemente frasi che si presentino obiettivamente lesive del prestigio, dell'onore o della dignità del proprio interlocutore.

Alla luce di quanto evidenziato si postula l'annullamento della pronuncia assolutoria . 4.2 Il ricorso della parte civile introduce più motivi. 4.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Si afferma che la Corte d'Appello è incorsa nella medesima violazione di legge del Tribunale di Verona, laddove ha ritenuto l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre che in relazione alla prima lettera, anche in relazione alla seconda, confondendo il dolo generico del reato col dolo specifico e quindi integrando la dedotta violazione di legge.

Pur riconoscendo l'oggettiva portata offensiva delle parole utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] («colorando il testo con parole che in un contesto normale sarebbero state fuori misura»), il collegio ha escluso la consapevolezza in capo all'imputato dell'offensività delle stesse, perché il contesto gli avrebbe fatto perdere la «misura sensata delle parole».

La Corte è incorsa nel vizio di erronea applicazione dell'art. 189 comma 2 cod.pen. mil. pace che richiede il semplice dolo generico, inteso come cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo, senza che rilevino le intenzioni dell'imputato di descrivere il proprio stato d'animo e di sfogarsi rispetto ad un contesto da lui percepito come vessatorio.

Si citano arresti giurisprudenziali sul punto. 4.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla mancata considerazione della natura plurioffensiva del reato contestato.

Si afferma che ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo generico che caratterizza il reato de quo, La Corte non avrebbe dovuto considerare soltanto la consapevolezza della portata offensiva delle parole usate, ma altresì la consapevolezza della lesione dell'integrità e dell'effettività del rapporto gerarchico, dell'ordine e della disciplina militari, beni giuridici tutelati dalla norma in questione.

4.3.3. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione laddove la Corte ha valorizzato le "competenze" dell'imputato ai fini della valutazione della sussistenza del dolo del reato e del grado di consapevolezza in capo all'imputato dell'offensività delle parole usate nei confronti del superiore.

Si riporta un brano della motivazione della decisione impugnata : «Le competenze di Terzoli nel suo lavoro sono un elemento sostanziale neutro, perché non possono indurre né a ritenere che fosse inconsapevole di cosa scriveva, né che dovesse fare un uso più cauto delle parole».

Tale affermazione viene denunziata come manifestamente illogica, posto che proprio le particolari competenze dell'imputato sono un elemento di sistegno alla ricorrenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. 4.3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione laddove la Corte ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in modo ineccepibile dal punto di vista amministrativo ma, nel contempo, lo ha descritto come troppo rigido e severo.

Si estende la valutazione a profili non pertinenti e, soprattutto, contraddittori, visto che la situazione alloggiattiva del Terzoli era oggettivamente anomala.

5. La memoria difensiva dell'imputato. 5.1 Con atto del 10 febbraio 2022 la difesa dell'imputato ha sviluppato considerazioni a sostegno del rigetto o della inammissibilità dei due atti di ricorso.

Si ripropongono i temi difensivi già sostenuti in sede di merito, che hanno determinato l'approdo alla decisione assolutoria oggetto di impugnazione dal P.G. e dalla Parte Civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati, nei limiti e per le ragioni che seguono.

2. Va premesso che, per costante indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità, nel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l'offesa all'onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore gerarchico nonché l'uso di tono arrogante (che nel diritto comune non viene preso in considerazione), perché contrari alle esigenze della disciplina militare, per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell'espressione della sua personalità umana, ma anche nell'ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell'autorità del grado e della funzione di comando (da ultimo Sez. 1 n. 12313 del 19.2.2020, Pinto, rv 278699; nonché Sez. 1, n. 3971 del 28 novembre 2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259013; Cass. Sez. 1, n. 7957 del 20 dicembre 2006, dep. 2007, Frantuma, Rv. 236355; Cass. Sez. 1, n. 1172 del 12 luglio 1989, dep. 1990, Pesola, Rv. 183159).

Inoltre, è pacifico che per la sussistenza di tale delitto è sufficiente il dolo generico, e cioè la cosciente volontà di pronunciare parole o di compiere gesti di univoco significato offensivo, non richiedendosi anche l'animus iniurandi ( tra le molte, Sez. 1, n. 35385 del 7 marzo 2019, M., Rv. 276612; Sez. 1, n. 42367 del 16 novembre 2006, Toraldo, Rv. 235569; Sez. 1, n. 314 del 5 novembre 2001, dep. 2002, Stien, Rv. 220433), tutelando la fattispecie delineata dall'art. 189, secondo comma, cod. pen. mil. pace tanto la dignità e l'onore del "superiore" quanto l'integrità e l'effettività del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della disciplina e della compattezza delle forze armate. 2.1 Tali nozioni sono state solo formalmente osservate, ma in realtà disattese, dalla Corte di secondo grado, in riferimento alla vicenda sin qui descritta.

Ciò consente di ritenere sussistente la erronea interpretazione di legge e ammissibile il ricorso della parte pubblica.

Ciò perché la Corte Militare di Appello da un lato ha, in modo condivisibile, ritenuto che le due lettere (vergate a distanza inferiore ad un mese) fossero espressione di un medesimo 'intento reattivo' del Terzoli ad una condotta del superiore definita 'assillante' (ma non illegittima), dall'altro ha ritenuto di estendere alla seconda manifestazione verbale non già l'assenza di 'dolo specifico' quanto l'assenza di 'percezione concreta della misura sensata delle parole', quasi attribuendo al Terzoli una condizione di alterazione psichica (indotta dal contesto) transitoria, tale da determinare un errore percettivo sul significato offensivo delle parole utilizzate (i riferimenti al 'gioco', al 'comandante-padrone' ed altro). 2.2 Simile ricostruzione della condizione psichica del Terzoli al momento della redazione delle missive si scontra, come evidenziato negli atti di ricorso, con la logica comune e con le risultanze processuali, essendo chiaramente emersa - anche dal tenore complessivo delle missive, riportate nel capo di imputazione - la totale lucidità del Terzoli, sia in rapporto alla rappresentazione della sequenza storica e logica degli accadimenti, riportati nelle missive, che in rapporto alla volontà di attribuire al colonello Bari un preciso intento lesivo della caratura personale e professionale dello stesso Terzoli, con utilizzo di espressioni verbali, a sostegno dell'assunto, che nemmeno la Corte di Appello reputa inoffensive (da qui la ritenuta assenza di elemento psicologico) e che ricadono pienamente nella fattispecie di reato contestata. 2.3 Ciò posto, ritiene il Collegio che in un contesto istruttorio come quello offerto dalle due decisioni di merito, ben rappresentato dalle due decisioni, sia del tutto superfluo il rinvio, potendosi ritenere direttamente applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, di cui ricorrono ampiamente i presupposti (come argomentato, in rapporto alla seconda lettera, dal Tribunale di primo grado).

In particolare, l'offesa - complessivamente considerata - può essere ritenuta di particolare tenuità proprio in ragione della modesta intensità del dolo, posto che la condotta tenuta dal Terzoli era da ritenersi, almeno in parte, riconducibile ad un comportamento tenuto dal col.

Bari che - per quanto non certo illegittimo, essendo emerse criticità sulla fruizione permanente dell'alloggio OPS - aveva in concreto determinato, per le modalità utilizzate, un crescente stato di disagio nella persona del Terzoli, anche in ragione del ruolo da costui ricoperto all'interno della struttura. 2.4 La tipologìa di decisione impone la compensazione delle spese sostenute per la prosecuzione dell'azione civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1972), sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona, II sezione, in data 18 ottobre 2019 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di Appello, I sezione, in data 20 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per il reato di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata e continuata (art. 81 cod. pen., 189 commi 2 e 3, 190 comma 1 n. 2, 47 n. 2 cod. pen. mil . pace), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per cause non estranee al servizio e alla disciplina, inviava due lettere al comandante Bari, con le quali - per le frasi utilizzare e per il contenuto, dai toni complessivamente sprezzanti - offendeva il prestigio, il decoro e la dignità personale e professionale del superiore . 1.1 In primo grado, il Tribunale militare ha assolto l'imputato con riferimento alla lettera del 18 gennaio 2017 perché il fatto non costituisce reato; con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017 ha applicato l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. . In secondo grado, la Corte militare d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato anche con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017, perché il fatto non costituisce reato. 1.2 I fatti oggetto del giudizio • 26 giugno 2016: il maggiore Terzoli giunge alla base logistica di Riva del Garda, con funzioni di direttore; nella base il colonnello Bari era già comandante. Terzoli aveva diritto a un alloggio di servizio, l'alloggio non era disponibile e il colonnello Bari gli disse che per avere alloggio nella struttura destinata agli ospiti occorreva l'autorizzazione del competente organo centrale; Terzoli rispose che aveva certezza dell'imminente arrivo dell'atto, ma il 26 giugno il provvedimento non era pervenuto. Terzoli occupava uno degli alloggi per gli ospiti diverso da quello che il comandante voleva destinargli nella cd. Struttura OPS (Organismo di Protezione Sociale) • 18 agosto 2016: Bari scrive a Terzoli comunicando che la richiesta di alloggio ASI non doveva essere presentata a lui e concedendo a Terzoli uno degli alloggi gestiti dalla ditta multiservizi e destinati agli ospiti, precisando che occorreva un accordo con la ditta e che la fruizione era da intendersi sino al 24 settembre 2016. Terzoli è rimasto nell'alloggio OPS anche in epoca posteriore al 24 settembre. • 5 dicembre 2016: lo Stato Maggiore dell'Esercito ha autorizzato Terzoli, in attesa di alloggio ASI, a usufruire di un mini OPS pagando il dovuto alla ditta multiservizi. I testi Ianni e Germanò hanno chiarito che Bari era stato informato per telefono che sarebbe stata autorizzata questa soluzione. • 14 dicembre 2016: Bari ha ritenuto comunque che Terzoli dovesse presentare subito una istanza di alloggio ASI e gli ha chiesto di fornire, entro il 16 dicembre 2016, l'elenco dei giorni in cui aveva usufruito o intendeva usufruire dell'alloggio, con indicazione di eventuali ospiti, questo perché secondo il colonnello Bari l'attuale imputato doveva essere considerato, nella determinazione dell'importo da versare, come un ospite. Contrariamente secondo il Tribunale, Terzoli non doveva essere considerato al pari di un ospite visto che, in quanto direttore, avrebbe avuto diritto ad un alloggio ASI in quel momento di fatto non disponibile. Il Tribunale sottolinea inoltre che l'autorizzazione a Terzoli per l'alloggio OPS non era subordinata a una nuova presentazione dell'istanza per un alloggio ASI, e comunque l'autorizzazione per l'alloggio OPS non aveva carattere temporaneo e le sue modalità di disciplina dovevano essere concordate tra Terzoli e la ditta che ne curava la gestione. • 5 gennaio 2017: Bari ribadisce la necessità di immediata presentazione dell'istanza per l'alloggio ASI, aggiungendo che in mancanza Terzoli avrebbe dovuto liberare i locali subito e comunque non oltre il 19 gennaio 2017. • 18 gennaio 2017: Bari ha chiesto al Terzoli le informazioni sulla procedura seguita e sulle spettanze della Amministrazione militare, nonché le quietanze di pagamento, anche per i familiari ospitati, e la copia della autorizzazione dello SME a ospitare familiari nel periodo di capodanno-epifania. Terzoli risponde fornendo i vari dati, anche in relazione alla questione dell'istanza di alloggio ASI, e informando il superiore di un suo accordo con la ditta. Bari ha replicato che le notizie fornite non erano pertinenti e di non essere a conoscenza di alcun contratto e che in ogni caso tale atto sarebbe stato in contrasto con le disposizioni da lui impartite. • 26 gennaio 2017: Bari ha attivato la procedura per la trasformazione di un alloggio OPS in alloggio di servizio ASI • 27 gennaio 2017: Bari ha scritto a Terzoli rimarcando l'assenza di prova dei pagamenti per i pernottamenti effettuati e di presentazione dell'istanza per alloggio ASI • 6 febbraio 2017 e 9 febbraio 2017: Bari ha scritto alla ditta CE.AM , con cui Terzoli aveva stipulato la scrittura privata, chiedendo indicazioni sulle situazioni amministrative in sospeso. La CE.AM ha risposto che il godimento dell'alloggio era stato pagato • Nel corso di tali eventi si collocano le due lettere oggetto della imputazione, del 18 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017. 1.3 Le motivazioni espresse in primo grado. A giudizio del Tribunale, con la prima missiva l'imputato ha protestato la regolarità della sua posizione, considerando l'assenza di un alloggio ASI (a lui spettante) ed ha inteso descrivere il suo stato d'animo, senza consapevolezza dei contenuti offensivi di alcune parole utilizzate. Viene ritenuto inoltre che, a fronte delle innumerevoli richieste del superiore, ha percepito un connotato provocatorio e vessatorio. Da qui la statuizione assolutoria per carenza di elemento psicologico del reato. Quando alla seconda lettera, si tratta prevalentemente di espressioni di disappunto in un quadro caratterizzato da grande sofferenza emotiva. Vi sono, tuttavia, espressioni oggettivamente lesive nei confronti del destinatario, in particolare: l'accusa che i suoi atteggiamenti erano volti al solo fine di tenere il Terzoli lontano dalla base logistica ; di aver violato le disposizioni dello Stato maggiore solo per fargli male ; di aver compromesso la sua reputazione presso il reparto; di essersi comportato come un comandante-padrone ; di averlo trattato da ladro e delinquente. Si tratta di espressioni lesive perché attribuiscono un preciso proposito di danneggiare l'immagine del Terzoli, trascurando l'eventualità che invece Bari fosse davvero mosso dai dubbi sulla situazione e sul necessario rispetto delle disposizioni regolamentari. Sulla base di questi elementi, quanto alla seconda lettera, il Tribunale è giunto all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . 2. Il contenuto degli atti di appello. 2.1 Secondo la parte pubblica non poteva essere ritenuta non punibile la condotta del Terzoli. Il Tribunale avrebbe sottovaluto l'oggettiva portata ingiuriosa di alcune espressioni, con eccessiva valutazione del contesto e giustificazione di una condotta di reazione che è andata molto oltre il consentito.2.2 Nell'atto di appello incidentale della difesa si sostiene : a) la genericità dell'accusa perché le lettere sono state trascritte senza estrapolare le frasi ritenute criminose; b) si contesta l'acquisizione delle lettere in fotocopia, disconosciute dell'imputato, con loro allegazione al capo d'imputazione. In assenza di un sequestro, non sarebbe certa la provenienza dei documenti, che peraltro non solo in originale. Non è stata raggiunta la prova né dell'esistenza delle lettere né del loro invio da parte di Terzoli. c) si conclude per l'assoluzione con ampia formula liberatoria. Si precisa inoltre che anche la richiesta insistente di formulare una istanza di alloggio ASI, non necessarie per avere un alloggio OPS, era diretta solo a far avere un alloggio a Terzoli a notevole distanza dalla base, essendo ubicato simile alloggio in Trento. Neppure l'autorizzazione scritta, preceduta da una disposizione a voce, ha indotto Bari a un diverso contegno. Si ripropongono le tesi difensive già sostenute in primo grado. 2.3 Nell'atto di appello della parte civile si afferma che il Tribunale avrebbe confuso il dolo generico col dolo specifico. In questa vicenda, il reato richiede solo che il soggetto sia consapevole di scrivere le frasi ascritte e che ne intenda il contenuto e non che abbia uno specifico animus iniuriandi . Nella prima lettera il col. Bari viene descritto come un vessatore, un provocatore, una persona che offende e che fa passare il suo inferiore per un malfattore. Quanto all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità, l'appellante osserva che nulla giustifica il convincimento del Tribunale su un dolo d'impeto, mentre invece le frasi sono state scritte con riflessione e ponderazione. 3. Le valutazioni espresse nella decisione di secondo grado. 3.1 Secondo la Corte territoriale sono fondate le doglianze dell'imputato in relazione alla applicazione della particolare tenuità del fatto per la seconda lettera, mentre quanto alla prima la sentenza del Tribunale deve essere confermata. La Corte di Appello, preliminarmente, ritiene l'insussistenza della genericità del capo d'accusa: l'estensione del capo d'imputazione alle lettere nel testo integrale non ha compromesso il diritto di difesa, anzi lo ha valorizzato. L'imputato, invece di essere chiamato a difendersi per singole frasi o parole estrapolate da un testo più esteso, ha avuto la possibilità di svolgere una difesa più solida . La Corte ritiene che le parole contenute nella seconda lettera siano espressione di vivacissimo contrasto e di stizza. Ci si riferisce in particolare a «sua idea di comandante-padrone», «snobbando le mie lezioni», «il suo silenzio parla in maniera assordante, è la prova provata del tradimento perpetratomi», come tratti apicali di tutto un contenuto di rampogna e recriminazione. Va aggiunto, tuttavia, che sia per l'unicità della vicenda centrale (la tormentata questione dell'alloggio), sia per la modesta distanza di tempo fra le due missive (meno di un mese), è da escludere che l'elemento soggettivo possa essere differente fra la prima e la seconda lettera. Si ritiene che in una vicenda deplorevole, un comandante dal tratto decisamente severo ha inteso i suoi doveri relativi agli alloggi in modo così minuzioso da farne un assillo; neppure le rassicurazioni superiori degli uffici competenti, prima a voce e poi 'per iscritto, sono servite a placare le sue inquietudini. Il direttore ha percepito una situazione così tesa da fargli perdere la percezione concreta della misura sensata delle parole. Terzoli ha dato al frasario il senso che il contesto stesso gli proponeva e quasi gli imponeva; l'imputato ha alzato il volume del suo modo di esprimersi, colorando il testo con parole che in un contesto normale sarebbero state fuori misura. Ad avviso della Corte non sono condivisibili le doglianze formulate dalla parte civile. Non si tratta di dare spazio a un'improvvida questione di animus iniuriandi, ma di collocare nel giusto ambito, per entrambe le lettere, la percezione del senso delle parole, che il contesto creato dalla condotta inusitatamente minuziosa di Bari aveva alterato nelle proporzioni e fatto quindi smarrire. La Corte di Appello, ancora, esclude che possano trarsi elementi da una terza lettera dell'imputato, non ascritta nel capo d'imputazione. La parte civile è nel giusto quando osserva che il contegno del col. Bari, quanto alla gestione dei beni, dal punto di vista amministrativo è stato ineccepibile; il punto è che il comandante ha inteso quella sistemazione come se fosse stata irregolare, scottante, bisognosa di incessanti moniti e richiami, ha esagerato nei controlli e ha creato nei confronti del direttore una situazione fuori di ogni buon senso, sino a stravolgere i rapporti e persino a sopprimere la possibilità di una serena interlocuzione, con ricadute inevitabili sulle misure espressive. La Corte, pertanto, ha mandato assolto l'imputato anche con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017, perché il fatto non costituisce reato. 4. Gli atti di ricorso. 4.1 II ricorso della parte pubblica deduce erronea applicazione di legge in riferimento al punto della decisione impugnata in cui si è esclusa la sussistenza in capo al Terzoli dell'elemento soggettivo normativamente richiesto al momento della redazione della seconda lettera. Si deduce l' errore di diritto, in quanto la Corte territoriale ha fatto riferimento a situazioni (il rapporto ambientale creatosi ed i rapporti tra l'autore dello scritto ed il suo destinatario) che hanno ben poca attinenza con il dolo generico richiesto dalla norma che si assume violata, il quale è ravvisabile sol perché ci si rivolga ad un superiore utilizzando scientemente frasi che si presentino obiettivamente lesive del prestigio, dell'onore o della dignità del proprio interlocutore. Alla luce di quanto evidenziato si postula l'annullamento della pronuncia assolutoria . 4.2 Il ricorso della parte civile introduce più motivi. 4.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'elemento soggettivo del reato. Si afferma che la Corte d'Appello è incorsa nella medesima violazione di legge del Tribunale di Verona, laddove ha ritenuto l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre che in relazione alla prima lettera, anche in relazione alla seconda, confondendo il dolo generico del reato col dolo specifico e quindi integrando la dedotta violazione di legge. Pur riconoscendo l'oggettiva portata offensiva delle parole utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] («colorando il testo con parole che in un contesto normale sarebbero state fuori misura»), il collegio ha escluso la consapevolezza in capo all'imputato dell'offensività delle stesse, perché il contesto gli avrebbe fatto perdere la «misura sensata delle parole». La Corte è incorsa nel vizio di erronea applicazione dell'art. 189 comma 2 cod.pen. mil. pace che richiede il semplice dolo generico, inteso come cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo, senza che rilevino le intenzioni dell'imputato di descrivere il proprio stato d'animo e di sfogarsi rispetto ad un contesto da lui percepito come vessatorio. Si citano arresti giurisprudenziali sul punto. 4.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla mancata considerazione della natura plurioffensiva del reato contestato. Si afferma che ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo generico che caratterizza il reato de quo, La Corte non avrebbe dovuto considerare soltanto la consapevolezza della portata offensiva delle parole usate, ma altresì la consapevolezza della lesione dell'integrità e dell'effettività del rapporto gerarchico, dell'ordine e della disciplina militari, beni giuridici tutelati dalla norma in questione. 4.3.3. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione laddove la Corte ha valorizzato le "competenze" dell'imputato ai fini della valutazione della sussistenza del dolo del reato e del grado di consapevolezza in capo all'imputato dell'offensività delle parole usate nei confronti del superiore. Si riporta un brano della motivazione della decisione impugnata : «Le competenze di Terzoli nel suo lavoro sono un elemento sostanziale neutro, perché non possono indurre né a ritenere che fosse inconsapevole di cosa scriveva, né che dovesse fare un uso più cauto delle parole». Tale affermazione viene denunziata come manifestamente illogica, posto che proprio le particolari competenze dell'imputato sono un elemento di sistegno alla ricorrenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. 4.3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione laddove la Corte ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in modo ineccepibile dal punto di vista amministrativo ma, nel contempo, lo ha descritto come troppo rigido e severo. Si estende la valutazione a profili non pertinenti e, soprattutto, contraddittori, visto che la situazione alloggiattiva del Terzoli era oggettivamente anomala. 5. La memoria difensiva dell'imputato. 5.1 Con atto del 10 febbraio 2022 la difesa dell'imputato ha sviluppato considerazioni a sostegno del rigetto o della inammissibilità dei due atti di ricorso. Si ripropongono i temi difensivi già sostenuti in sede di merito, che hanno determinato l'approdo alla decisione assolutoria oggetto di impugnazione dal P.G. e dalla Parte Civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati, nei limiti e per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che, per costante indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità, nel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l'offesa all'onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore gerarchico nonché l'uso di tono arrogante (che nel diritto comune non viene preso in considerazione), perché contrari alle esigenze della disciplina militare, per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell'espressione della sua personalità umana, ma anche nell'ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell'autorità del grado e della funzione di comando (da ultimo Sez. 1 n. 12313 del 19.2.2020, Pinto, rv 278699; nonché Sez. 1, n. 3971 del 28 novembre 2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259013; Cass. Sez. 1, n. 7957 del 20 dicembre 2006, dep. 2007, Frantuma, Rv. 236355; Cass. Sez. 1, n. 1172 del 12 luglio 1989, dep. 1990, Pesola, Rv. 183159). Inoltre, è pacifico che per la sussistenza di tale delitto è sufficiente il dolo generico, e cioè la cosciente volontà di pronunciare parole o di compiere gesti di univoco significato offensivo, non richiedendosi anche l'animus iniurandi ( tra le molte, Sez. 1, n. 35385 del 7 marzo 2019, M., Rv. 276612; Sez. 1, n. 42367 del 16 novembre 2006, Toraldo, Rv. 235569; Sez. 1, n. 314 del 5 novembre 2001, dep. 2002, Stien, Rv. 220433), tutelando la fattispecie delineata dall'art. 189, secondo comma, cod. pen. mil. pace tanto la dignità e l'onore del "superiore" quanto l'integrità e l'effettività del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della disciplina e della compattezza delle forze armate. 2.1 Tali nozioni sono state solo formalmente osservate, ma in realtà disattese, dalla Corte di secondo grado, in riferimento alla vicenda sin qui descritta. Ciò consente di ritenere sussistente la erronea interpretazione di legge e ammissibile il ricorso della parte pubblica. Ciò perché la Corte Militare di Appello da un lato ha, in modo condivisibile, ritenuto che le due lettere (vergate a distanza inferiore ad un mese) fossero espressione di un medesimo 'intento reattivo' del Terzoli ad una condotta del superiore definita 'assillante' (ma non illegittima), dall'altro ha ritenuto di estendere alla seconda manifestazione verbale non già l'assenza di 'dolo specifico' quanto l'assenza di 'percezione concreta della misura sensata delle parole', quasi attribuendo al Terzoli una condizione di alterazione psichica (indotta dal contesto) transitoria, tale da determinare un errore percettivo sul significato offensivo delle parole utilizzate (i riferimenti al 'gioco', al 'comandante-padrone' ed altro). 2.2 Simile ricostruzione della condizione psichica del Terzoli al momento della redazione delle missive si scontra, come evidenziato negli atti di ricorso, con la logica comune e con le risultanze processuali, essendo chiaramente emersa - anche dal tenore complessivo delle missive, riportate nel capo di imputazione - la totale lucidità del Terzoli, sia in rapporto alla rappresentazione della sequenza storica e logica degli accadimenti, riportati nelle missive, che in rapporto alla volontà di attribuire al colonello Bari un preciso intento lesivo della caratura personale e professionale dello stesso Terzoli, con utilizzo di espressioni verbali, a sostegno dell'assunto, che nemmeno la Corte di Appello reputa inoffensive (da qui la ritenuta assenza di elemento psicologico) e che ricadono pienamente nella fattispecie di reato contestata. 2.3 Ciò posto, ritiene il Collegio che in un contesto istruttorio come quello offerto dalle due decisioni di merito, ben rappresentato dalle due decisioni, sia del tutto superfluo il rinvio, potendosi ritenere direttamente applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, di cui ricorrono ampiamente i presupposti (come argomentato, in rapporto alla seconda lettera, dal Tribunale di primo grado). In particolare, l'offesa - complessivamente considerata - può essere ritenuta di particolare tenuità proprio in ragione della modesta intensità del dolo, posto che la condotta tenuta dal Terzoli era da ritenersi, almeno in parte, riconducibile ad un comportamento tenuto dal col. Bari che - per quanto non certo illegittimo, essendo emerse criticità sulla fruizione permanente dell'alloggio OPS - aveva in concreto determinato, per le modalità utilizzate, un crescente stato di disagio nella persona del Terzoli, anche in ragione del ruolo da costui ricoperto all'interno della struttura. 2.4 La tipologìa di decisione impone la compensazione delle spese sostenute per la prosecuzione dell'azione civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sen
Sentenza Cassazione n. 35309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris