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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12040/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Genova di che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato il ricorrente per il delitto di furto aggravato. 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla legittimazione a proporre querela, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Non è consentito, invero, in sede di legittimità ottenere una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e non manifestamente illogici; nel caso di specie, la sentenza, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata ,al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In ogni caso, giova in questa sede ribadire la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che, individuando il bene giuridico protetto dal delitto di furto non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito - attribuisce al titolare di tale posizione di fatto la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01).

La querelante è la figlia della proprietaria dell'anello rubato e la sua convivente, con situazione di possesso di fatto di quanto si trovava nella comune abitazione.

La sentenza impugnata valorizza proprio il tena del possesso con cui il ricorso non si confronta. 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Genova di che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato il ricorrente per il delitto di furto aggravato. 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla legittimazione a proporre querela, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Non è consentito, invero, in sede di legittimità ottenere una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e non manifestamente illogici; nel caso di specie, la sentenza, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata ,al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). In ogni caso, giova in questa sede ribadire la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che, individuando il bene giuridico protetto dal delitto di furto non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito - attribuisce al titolare di tale posizione di fatto la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01). La querelante è la figlia della proprietaria dell'anello rubato e la sua convivente, con situazione di possesso di fatto di quanto si trovava nella comune abitazione. La sentenza impugnata valorizza proprio il tena del possesso con cui il ricorso non si confronta. 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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