CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24998/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare formulate da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 27 Cost. e 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare le istanze di misure alternative alla detenzione, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ed ha espresso una prognosi sfavorevole al condannato, circa il pericolo di recidiva e la concreta utilità della prova ai fini delle risocializzazione, basandosi su alcuni dati che non sono in realtà ostativi, tra i quali l'assenza di revisione critica; la gravità del reato commesso; l'assenza di un lavoro; la condotta serbata durante la custodia cautelare; la mancata consapevolezza dell'alcool-dipendenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 47, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza subordinata di detenzione domiciliare, non ha tenuto conto che, in realtà, tale misura può essere concessa, a condizione che sia idonea ad evitare il pericolo di recidiva, anche qualora venga rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Rv. 258404). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Nella cornice di un iter motivazionale ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio legittimo ed esclusivo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie, ha rigettato le istanze, ponendo in luce la sussistenza di una serie di elementi sfavorevoli alla concessione delle misure. In particolare, l'ordinanza nota che il condannato: ha violato più volte le prescrizioni imposte con l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, trasgredendo il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano; è stato licenziato dal datore di lavoro per aver tenuto un comportamento poco corretto; il 10 settembre 2022 è stato rintracciato in stato di ubriachezza e, soccorso dal personale del servizio "118", ha dato in escandescenze, tanto da rendere necessario l'intervento della forza pubblica; il 17 ottobre 2022 è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, in quanto avevo pubblicato messaggi a contenuto inequivocabilmente minaccioso. Il Tribunale di sorveglianza, in modo plausibile, ha quindi concluso escludendo che il condannato offra,adeguate garanzie di affidabilità in ordine alla capacità di gestire responsabilmente le misure richieste, che allo stato devono ritenersi inidonee a favorire il reinserimento sociale del medesimo e ad evitare la commissione di ulteriori reati. La motivazione resa espone con chiarezza ragionamenti convincenti. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso per cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle