CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 36278/2025 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo quattro motivi: a. violazione di legge e vizio motiva- zionale in relazione agli artt. 92 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, per mancanza dell'elemento soggettivo del reato; b. violazione di legge e vizio motivazione rela- tivamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen.; d. violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Tutti i motivi avanzati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il terzo e il quarto motivo afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla deter- minazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Palermo che appare logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato e congruamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, valo- rizzando elementi idonei a rendere logicamente plausibile, quantomeno, l'accetta- zione del rischio tipica del dolo eventuale. L'univocità delle dichiarazioni rese dall'imputato, unitamente alla macroscopica sproporzione tra il reddito indicato nella dichiarazione e quello effettivamente percepito — tale da precludere l'accesso al beneficio — consente secondo la logica conclusione della Corte palermitana di 2 L.4 N.R.G. 36278/2025 ritenere l'omissione dei dati reddituali consapevole (fol. 3 della sentenza impu- gnata). 3.2. Quanto al secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità di cui all'art.131-bis per la Corte siciliana trova giustificazione nel considerevole scostamento tra la situazione red- dituale effettiva e quella dichiarata, nonché nel concreto pericolo di danno per l'Erario connesso all'indebita ammissione al patrocinio a spese dello Stato, succes- sivamente revocata (fol. 4 della sentenza impugnata). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, cc. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessi- vamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'ai-t, 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 dei 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 3.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in ordine all'adeguatezza della N.R.G. 36278/2025 pena irrogata, evidenziando l'assenza, sia neg!i atti sia nella condotta dell'impu- tato, di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento, non assumendo rilievo, di per sé, lo stato di incensuratezza (fol. 5 della sentenza impugnata). Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consii:erazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01, 02 e 03 a pag. 48 della motivazione, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2 1:)22, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172-01, fat- tispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'impu- tato, nonché al suo negativo comportamento processuale; conf. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01; Sez. 3 - n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 - 01). Pacifico, infine, è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) e che il mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente moti- vato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 D. Rv. 275440 - 01). 3.4. Quanto all'ultimo motivo, i giudici del gravame del merito hanno corret- tamente ricordato, in punto di diritto, che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in relazione al reato contestato, è configurabile solo ove la speciale tenuità riguardi non soltanto l'entità del lucro, ma anche quella dell'evento dannoso o pericoloso arrecato alla vittima. E nel caso di specie, è stato rilevato come l'imputato abbia agito perseguendo un lucro tutt'altro che di speciale tenuità e come la condotta omissiva sia emersa esclusivamente a seguito degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, che hanno impedito l'indebita am- missione al beneficio richiesto. Né può ritenersi insussistente il danno patrimo- niale, atteso che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa 4 11/ N.R.G. 36278/2025 Corte, il momento rilevante ai fini della sua determinazione coincide con quello della consumazione del reato, non potendo il danno assumere carattere di speciale tenuità in ragione di eventi successivi (cfr. foll. 5-6 della sentenza impugnata ove si richiama in termini il dictum di Sez. U. n. 42124/2024, Nafi, Rv. 287095-01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de