Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15706/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - sono, oltre che generiche e aspecifiche, manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Noia in composizione monocratica.

Invero, detto Giudice, nell'ordinanza impugnata, rileva che l'eccezione dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio non può essere sollevata con il rimedio dell'incidente di esecuzione in quanto il giudice dell'esecuzione, così come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si deve limitare ad accertare la regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione, salva restando la possibilità di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - sono, oltre che generiche e aspecifiche, manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Noia in composizione monocratica. Invero, detto Giudice, nell'ordinanza impugnata, rileva che l'eccezione dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio non può essere sollevata con il rimedio dell'incidente di esecuzione in quanto il giudice dell'esecuzione, così come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si deve limitare ad accertare la regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione, salva restando la possibilità di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024
Decreto Cassazione n. 15706/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris