CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato, per sottrarsi, con la fuga, all'acc:ertamento in corso, ma di una condotta attiva consistita in calci, pugni e manate dirette contro i verbalizzanti che, nell'occorso, riportavano anche le lesioni, descritte al capo b); anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sottrae a rilievi in questa sede avendo i giudici di appello valorizzato i precedenti e di polizia quali elementi sintomatici di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, oltre alla concreta dinamica dell'azione e agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità degli operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]