CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 33693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5280/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro temporein atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BANCA DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VASTO n. 333/2022, depositata il 15/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi (art 617 cpc) mobiliare. 2. Soltanto dalla lettura combinata del ricorso, della sentenza impugnata e del controricorso si evince che la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita parte civile nell’ambito del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Vasto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] (socio della predetta società), chiedendo il sequestro conservativo di tutti i beni (mobili ed immobili) degli imputati sino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00. Il Tribunale penale di Vasto, con decreto del 23 marzo 2012 , aveva accolto la richiesta, disponendo il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili, somme o cose dovute a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui la legge ne consentiva il pignoramento, sino alla concorrenza della somma dieuro 100.000,00 a garanzia dei crediti della parte civile. Con atto del 23.04.2012, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di soddisfare il proprio credito derivante dal sequestro conservativo disposto dal Tribunale penale di Vasto, aveva sottoposto a pignoramento i crediti che il [OSCURATO:PERSONA] (suo debitore) vantava nei confronti di alcuni terzi, tra i quali – per quanto qui interessa – la società [OSCURATO:SOCIETA] (dando inizio al procedimento esecutivo n.r.g.e. 242/2012). All’udienza ex art. 547 c.p.c. del 18.05.2012, la società [OSCURATO:SOCIETA]. non era comparsa a rendere la prescritta dichiarazione del terzo, mentre il debitore [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità, l’illegittimità e/o l’improcedibilità dell’azione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26.7.2012, aveva assegnato un termine perentorio per l’introduzione della causa di accertamento dell’obbligo del terzo. Il giudizio di cognizione per accertamento dell’obbligo del terzo, nel quale i convenuti [OSCURATO:SOCIETA] ed il [OSCURATO:PERSONA] rimasero contumaci, si era concluso con la sentenza n. 238/2015 del Tribunale di Vasto, che, in accoglimento della domanda, aveva accertato e dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] era creditore nei confronti della citata società, ma senza indicare un qualsiasi ammontare del credito. Ad esito di tale giudizio, la [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riassunto la procedura esecutiva insistendo per la prosecuzione della stessa,mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato opposizione all’esecuzione per essere rimasto incerto nel quantum l’asserito credito da lui vantato verso la società [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15.02.2017, aveva assegnato in pagamento alla creditrice [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 103.506,79 da parte di [OSCURATO:SOCIETA], comprensiva di quella dovuta come risultante dall’atto di sequestro e delle spese e competenze del procedimento come liquidate in favore del creditore pignorante, oltre interessi sulla sola sorte capitale e spese di registrazione. 3. Avverso la suddetta ordinanza di assegnazione la società, terza pignorata, proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi, chiedendo dichiararsi la nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione per indeterminatezza del credito. A tali conclusioni si opponeva la [OSCURATO:PERSONA], la quale insisteva per il rigetto dell’opposizione. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 22.02.2018, ritenuta la sussistenza del periculum in mora, sospendeva la procedura esecutiva ed assegnava il termine perentorio di 45 giorni per l’introduzione del giudizio di merito. La società terza pignorata, nell’introdurre il giudizio di merito, reiterava le argomentazioni allegate nella fase sommaria, insistendo nella dedotta incertezza dell’ammontare del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti (non quantificato né nella sentenza di accertamento né negli atti di parte ad essa precedenti, né evincibile dal bilancio societario prodotto dalla creditrice nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo), aggiungendo che al tempo dell’esecuzione del sequestro (24.4.2012) il [OSCURATO:PERSONA] non era più titolare di alcuna partecipazione sociale, per aver venduto la sua quota in data 12.10.2009. Si costituivano in giudizio con distinte comparse: la [OSCURATO:PERSONA], che contestava le avverse pretese, in quanto tardive e comunque infondate; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che dichiarava la sua estraneità al procedimento e invocava la vittoria di spese e competenze legali; il [OSCURATO:PERSONA], che si associava alle censure sollevate dalla società terza pignorata e chiedeva accertarsi di non essere creditore della società [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di euro 100.000,00 e che comunque la sua partecipazione sociale non era corrispondentea detto valore. Istruita la causa, il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 333/2022, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies: -in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo pignorato, annullava l'ordinanza di assegnazione, emessa dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui disponeva che la terza pignorata [OSCURATO:SOCIETA] doveva rimettere in pagamento la somma di € 103.506,79 in favore della creditrice [OSCURATO:PERSONA]; -dichiarava inammissibile la domanda di accertamento negativo avanzata dal [OSCURATO:PERSONA];-condannava la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite, mentre compensava integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio. 4. Avverso la suddetta sentenza, pronunciata dal giudice di primo grado su di una opposizione ex art. 617 c.p.c., ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese, con attribuzione al difensore antistatario. Nessuna difesa è stata svolta dalle altre parti intimate ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spa, Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA], Banca BPLS, [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spa). Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della società resistente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella impugnata sentenza il Tribunale di Vasto - dopo aver ritenuto (pp. 5-8) tempestiva l’opposizione sia nella fase preliminare, davanti al giudice dell’esecuzione, che nella fase di merito, pendente davanti a sé, in quanto l’atto di citazione in riassunzione è stato depositato all’UNEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della scadenza del termine indicato dal GE, come risulta dall’originale prodotto in giudizio -: -da un lato, ha accolto l’opposizione (p.8 ss.), rilevando che: a) il procedimento esecutivo era stato azionato in data 4 maggio 2012 (e, quindi, prima della riforma compiuta con la legge n. 228/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013), con conseguente applicabilità dell’art. 548 nella formulazione previgente, b) il giudice della cognizione con sentenza n. 238/2015, passata in giudicato, aveva accertato che il [OSCURATO:PERSONA] era creditore della [OSCURATO:SOCIETA] da data anteriore all’esecuzione del sequestro conservativo del 23.4.2012, ma non aveva specificato il quantum del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] verso la [OSCURATO:SOCIETA] e neppure l’effettiva entità della sua partecipazione sociale; c) la quantificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore non risultava effettuata dalla creditrice pignorante né nell’atto introduttivo del giudizio di accertamento e neppure nell’atto di sequestro, per cui alla mancata dichiarazione della terza pignorata non poteva riconoscersi valore di non contestazione; d) a tutto voler concedere, essendo risultato dall’espletata istruttoria che il valore della quota sociale del [OSCURATO:PERSONA] (secondo il bilancio riferito all’anno 2008) era pari ad euro 19 mila, soltanto quest’ultima somma avrebbe potuto essere oggetto di assegnazione alla creditrice procedente (e non la maggior somma di euro 103.506,79); - dall’altro, ha dichiarato inammissibile (p. 10) la domanda di accertamento negativo avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]: sia perché domanda nuova; sia perché nonproposta nel giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace. 2.[OSCURATO:PERSONA], creditrice procedente, articola sei motivi. 2.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art 618 comma 2 cpc in relazione all’art. 360 n.4 cpc nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha dichiarato tempestivamente introdotto il giudizio di merito,anche se l’iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il 45°giorno stabilito nel provvedimento del 22.02.2018 (e cioè il 10 aprile 2018, anziché il 9 aprile 2018). 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 617 e 553 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) . 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art 132 cpc comma 2 n. 4 ai sensi dell’art 360 n. 4 cpc nella parte in cui il giudice 7 dell’opposizione: da un lato, ha dichiarato inammissibile la identica domanda del [OSCURATO:PERSONA] , qualificata come “accertamento negativo del credito”, ritenendola tardiva, e comunque da formulare nell’apposito giudizio di accertamento nell’obbligo del terzo, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace; e dall’altro, analoga statuizione non ha emesso anche per il terzo pignorato, di talché la sentenza sarebbe obiettivamente incomprensibile e dunque perplessa e nulla. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: violazione del giudicato in relazione all’art 360 n. 4 cpc nonché 5) omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art 360 n 5 cpc nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha omesso di considerare che la società [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di terzo pignorato, nel procedimento RG 242/2012 definito con la citata ordinanza di assegnazione, non aveva reso la dovuta dichiarazione, pur avendo ricevuto l’atto di sequestro conservativo di crediti notificato il 24.4.2012, ove già era contenuta l’esatta indicazione delle somme che si richiedevano (“ sino alla concorrenza dell’importo di euro 100.000,00”). 2.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia: violazione e/ falsa applicazione degli artt. 543 cpc -547 –533 cpc e di tutte le norme regolanti il giusto processo esecutivo in relazione all’art 360 n. 3 cpc nella parte in cui il giudice dell’opposizione non ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di legge nel procedimento NRG 242/2012 (cui aveva preferito invece non comparire) anziché, non renderla e poi opporre inammissibilmente la ordinanza di assegnazione, instando per la nullità della stessa. 2.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione art 91 cpc in relazione all’art 360 n 3 cpc nella parte in cui il giudice dell’opposizione -dopo aver rigettato la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], dichiarandola inammissibile perché tardiva e comunque afferente il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo - non ha fatto seguire a tale statuizione la conseguente condanna alle spese del soccombente [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto con essa creditrice procedente. 3. Dei motivi sopra indicati è superflua l’illustrazione, poiché il ricorso è inammissibile. Com'è noto, infatti, l'art. 366 cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso. In particolare, il requisito dellaesposizione sommaria dei fatti ed il requisito della specifica indicazione degli atti richiamati, prescrittia pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3 e n. 6 , cod. proc. civ., essendo considerat i dalla norma come specifici requisit i di contenuto - forma del ricorso, dev ono consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, del fatto processualee del contenuto degli atti richiamati, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso (come nel caso di specie è sopra avvenuto), compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detti requisitirisponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatt i di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare i requisitiimpostidall’articolo 366 comma primo n. 3 e n. 6 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, oltre alla specifica indicazione del contenuto e della localizzazione degli atti richiamati, l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni. Tale indirizzo deve ritenersi a più forte ragione applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (non applicabile ratione temporis al ricorso odierno, ma evidente espressione del consolidamento del preesistente principio generale), che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso . Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fattoe nell’indicazione degli atti richiamati, non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia alla carenza),in quanto parte ricorrente ha omesso di riportare: a) sia il dato letterale dell’atto di sequestro conservativo di crediti necessario a consentire l’individuazione dell’oggetto del pignoramento; b) sia il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (di cui riporta soltanto le conclusioni); c) sia il contenuto e le conclusioni del ricorso per riassunzione del processo esecutivo; d) sia il contenuto e le conclusioni rassegnate dalle altre parti a seguito del suo ricorso in riassunzione e della fissazione da parte del giudice dell’esecuzione dell’udienza per la prosecuzione del processo esecutivo; e) sia il contenuto dell’opposizione agli atti esecutivi, che era stata proposta dal Luzzi avverso la medesima ordinanza di assegnazione (del quale riporta soltanto le conclusioni nell’illustrare il quarto motivo) e che era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Vasto con sentenza n. 193/2018);f) sia se a detto giudizio di opposizione avevano partecipato soltanto il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ovvero anche i terzi pignorati (tra i quali per l’appunto la società [OSCURATO:SOCIETA]). Pertanto, per ciò stesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Il motivo primo ed il motivo secondo sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 1 c.p.c. 4.1. Invero, quanto al primo motivo –premesso che nel caso di specieil giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 22.2.2018, ha assegnato termine di quarantacinque giorni per l’introduzione del giudizio di merito “previa iscrizione della causa a ruolo”;e che l’atto di citazione è stato portato alla notifica il 6.4.2018, iscritto a ruolo il 10.4.2018 e ricevuto dalla ricorrente nel domicilio eletto il 11.4.2018- questa Corte ormai da anni(Cass. n. 17306/2015; n. 27533/2014) ha affermato che: Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto; né assume rilevanza, ai fini del rispetto del predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione . E, più di recente(Cass. n. 21512/2021), è stato precisato che: Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. A tale principio di diritto – al quale il Collegio , rimanendo convincenti (e non rese oggetto di puntuale critica in questa sede) le ragioni sviluppate a suo sostegno, intende dare continuità – si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto è immune dal vizio denunciato. 4.2.Quanto poi al secondo motivo di ricorso , secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass. n. 5489/2019, n. 5529/2011) con il rimedio dell’opposizione a ll’ordinanza di assegnazione possono denunciarsi vizi non soltanto di carattere formale, ma anche sostanziale(tra cui la sua intrinseca illegittimità per carenza dei presupposti, tra cui una dichiarazione qualificabile come valida e positiva, vera o ficta). Tanto è avvenutoper l’appunto nel caso di specie , nel quale il giudice dell’esecuzione, essendo mancato l’accertamento del quantum dell’obbligo del terzo, avevaerroneamente assegnato in pagamento la somma di euro 103.506,79; edil terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA] - che aveva chiesto dichiararsi la nullità/inefficacia dell’ordinanza di assegnazione sul presupposto che il credito era rimasto indeterminato nelquantum anche all’esito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo - aveva la facoltàdi proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere detto viziodel provvedimento di assegnazione (Cass. n° 16234/2022 ; cfr. anche, tra le successive, Cass. nn. 23123/2022 e nn. 11864 e 13223/2024). D’altronde, tenuto conto delle doglianze della ricorrente, giova quiqui ribadire (Cass. n. 11566/2013) che , nel caso in cui il creditore pignorante (munito di titoloesecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione) agisce in via esecutiva in danno del terzo pignorato , quest’ultimo può valersi dell’opposizione all’esecuzione per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo, nonché per contestare la pretesa azionata con il precetto (quale, ad esempio, l’eccesso degli importi azionati). 4.3. In definitiva, a ll’inammissibilità del ricorsonel suo complesso (e dei suoi primi due motivi anche per le ulteriori ragioni esposte)conseguono la condanna alle spese e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 edagli accessori di legge; e che distrae in favore del difensore dichiaratosi antistatario; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 20