CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Torino il 23 maggio 2022 ed ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e preferenziale quale amministratore delegato della Eutech s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 15 marzo 2012. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione per la bancarotta preferenziale; per il resto la pronunzia di prime cure è stata confermata (avendo la Corte distrettuale precisato che la pena non poteva essere diminuita perché già individuata net minimo), anche per quanto concerne le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la cui durata il Tribunale aveva stabilito in dieci anni. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di ufficio, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 420-bis e 420- quater cod. proc. pen. Si legge nel ricorso che il difensore di ufficio — che mai aveva avuto la possibilità di interloquire con il proprio assistito — aveva eccepito, sia negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, sia nei motivi di appello, l'irrituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'imputato, ma le relative eccezioni erano state erroneamente respinte dai Giudici di merito. Marinoni era stato già dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero del 5 maggio 2016; a quello del pubblico ministero era seguito il decreto di irreperibilità emesso dal Giudice dell'udienza preliminare. La sentenza impugnata — si legge nel ricorso — ha malamente rigettato l'eccezione nonostante l'imputato non avesse mai nominato un difensore di fiducia, non avesse eletto domicilio né avesse ricevuto alcuna notifica del procedimento. La decisione criticata è stata fondata solo su una telefonata intercorsa tra un soggetto qualificatosi quale appartenente alla Guardia di Finanza ed un soggetto che si era presentato come Marinoni, telefonata che, tuttavia, non dava alcuna certezza di conoscenza del procedimento; il tutto risulta, infatti, da un'annotazione a firma del [OSCURATO:PERSONA] del 18 aprile 2016 con il quale l'operante dichiarava di aver contattato, su un'utenza cellulare apparentemente riferibile a Marinoni, dopo numerosi tentativi vani, un soggetto di sesso maschile al quale il Maresciallo si era presentato quale appartenente alla Guardia di Finanza incaricato di una notifica a Marinoni riguardante la società Eutech (notifica che avrebbe potuto riguardare anche la procedura fallimentare). Tale essendo l'unico dato reputato utile dimostrazione della conoscenza del processo, il Giudice avrebbe dovuto sospenderlo ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. A sostegno della sua tesi, il ricorrente osserva che, accanto agli indici di conoscenza del procedimento, il legislatore non aveva previsto anche una generica conversazione telefonica. La volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento — che pure legittima il processo in assenza — deve emergere concretamente da un accertamento di fatto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e 597 cod. proc. pen. perché la concessione al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche ha determinato un'inspiegabile ed inspiegata disparità di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Torino per la celebrazione del giudizio. 1. Coglie nel segno la censura del ricorrente quando si duole della celebrazione del processo di primo grado in assenza, nonostante l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo né si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza di quest'ultimo, difettando, quindi, i presupposti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. La verifica degli atti processuali possibile in ragione della natura in rito della doglianza — ha consentito di appurare quanto di seguito indicato. Alla prima udienza, il 4 ottobre 2017, il Tribunale, ad analoga eccezione della difesa dell'imputato, aveva risposto in senso negativo, affermando che l'imputato aveva mostrato la volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento dal momento che, benché raggiunto telefonicamente da un sottufficiale della Guardia di Finanza, aveva confermato un indirizzo ormai inattuale; di conseguenza il Giudice di primo grado aveva ordinato procedersi in assenza. Orbene, la decisione della Corte di appello non è corretta, come è possibile verificare attingendo direttamente agli atti processuali, trattandosi di questione in rito. Non vi erano, al tempo della celebrazione del processo di primo grado, indici di conoscenza del procedimento ovvero di volontaria sottrazione, da parte del prevenuto, alla conoscenza del procedimento che facessero ritenere legittimo procedere in assenza; l'imputato non era stato raggiunto da notifica personale del decreto che dispone il giudizio, non aveva un difensore di fiducia e sia il pubblico ministero che il Giudice dell'udienza preliminare avevano pronunziato decreto di irreperibilità sulla cui base avevano provveduto alla notifiche che competevano loro; Marinoni, inoltre, non era mai comparso in udienza preliminare né sarebbe comparso nel giudizio di primo grado (egli avrebbe eletto domicilio solo il 28 marzo 2022, nelle more della celebrazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello). Ciò nonostante, il Tribunale aveva ritenuto di procedere in assenza, come sopra precisato, perché aveva concluso che Marinoni si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, volontà, a sua volta, evincibile dalla telefonata intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza. Ebbene, ritiene il Collegio che tale telefonata non possa costituire un valido indicatore né di conoscenza del procedimento né della volontà del prevenuto di sottrarvisi. Come sottolineato dal ricorrente, infatti, e come evincibile dall'annotazione del predetto sottufficiale allegata al ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] si limitò a rappresentare «genericamente» (così l'annotazione), al soggetto di sesso maschile che rispose all'utenza intestata all'imputato e che si qualificò come Marinoni, che si doveva procedere ad una notifica nei suoi confronti in relazione alla società Eutech e, alla richiesta dell'interlocutore circa la natura dell'atto da notificare, non aggiunse altre informazioni («non si dava nessun genere di informazione», si legge nell'annotazione). Da quanto sopra illustrato consegue che la telefonata descritta nell'annotazione non ebbe alcun concreto contenuto informativo, in quanto il chiamante fece solo un generico riferimento ad una notifica concernente la società Eutech, che ben avrebbe potuto riguardare, per esempio, la procedura fallimentare e non il procedimento penale; e se contenuto informativo non vi fu, allora nulla autorizza a ritenere che quella telefonata costituisse la prova che il prevenuto, nel prosieguo, non mettendosi in contatto con il sottufficiale che lo aveva chiamato e persistendo nel non partecipare al processo, si fosse volontariamente sottratto alla sua conoscenza. D'altra parte, riguardata la portata comunicativa di quella conversazione, il Collegio rileva che si è ben al si sotto della soglia minima informativa individuata come necessaria dalla giurisprudenza di legittimità, se si pensa che — in un caso in cui il vizio nella dichiarazione di assenza era considerato dal punto di vista della rescissione del giudicato— questa Corte ha sancito il principio secondo cui l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa neanche dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], 277210, in coerenza con quanto sancito, sul tema della restituzione in termini, da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Come anticipato, dunque, le sentenze di merito vanno entrambe annullate a causa della nullità che ha viziato la scelta di procedere in assenza da parte del Tribunale e il processo andrà nuovamente celebrato, apprestando le necessarie garanzie di conoscenza all'imputato. Il secondo motivo di ricorso è, naturalmente, assorbito. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di pri