CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 10 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Milano il 21 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 2 maggio 2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata (pagine 4-5) in punto di giudizio di colpevolezza (in particolare rispetto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.) e di trattamento sanzionatorio. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.M