CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1993 avverso la sentenza del 31 ottobre 2019 della CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 4 dicembre 2017 dal Tribunale di Trani, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione continuata di oggetti in oro. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 178, 179 e 599 cod. proc.pen. poiché il processo di secondo grado si è celebrato in assenza dell'imputato, detenuto presso la Casa circondariale di Lecce per altra causa, nonostante ben 20 giorni prima della data del processo questi avesse fatto personalmente esplicita richiesta al carcere di essere presente all'udienza e tale richiesta fosse stata trasmessa già 1'11 ottobre 2019 alla Corte d'appello di Bari. 2.2 Violazione degli articoli 648, 712 e 43 cod.pen. e 530 cod. proc.pen. poiché i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato fosse consapevole della provenienza illecita degli oggetti acquistati in quanto la collanina in oro era spezzata all'altezza del moschettone e ciò palesava la sua provenienza illecita dovuta all'azione di furto con strappo. Si tratta di elemento non univoco su cui non può fondarsi il giudizio di colpevolezza dell'imputato che di contro ha peccato per negligenza e quindi avrebbe dovuto rispondere della contravvenzione di incauto acquisto. 2.3 Violazione dell'art. 648 capoverso codice penale poiché i giudici di merito hanno escluso l'attenuante del fatto di particolare tenuità in ragione del valore dei monili in oro mentre avrebbero dovuto considerare non soltanto questo elemento ma anche le modalità dell'azione e la personalità dell'imputato. 2.4 Violazione dell'articolo 62 bis codice penale e 133 e vizio di motivazione poiché la corte non ha riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche nonostante gli abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale e lo abbia condannato al minimo edittale in forza dei parametri di quell'articolo 133 codice penale, così dando luogo ad una affermazione priva di logica. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima eccezione processuale è fondata poiché pur non essendo presente agli atti la richiesta di partecipare all'udienza avanzata dall'imputato, è stata allegata al ricorso la comunicazione, rilasciata su richiesta del difensore di fiducia dalla Direzione della Casa circondariale di Lecce, da cui risulta che l'imputato detenuto aveva chiesto, in data 11 ottobre 2019, di presenziare all'udienza del 31 ottobre 2019 e la richiesta era stata avanzata tramite mail all'indirizzo della seconda sezione della Corte di Appello, dinanzi alla quale doveva celebrarsi il processo. La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello dell'imputato sottoposto a misura cautelare detentiva determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza solo nell'ipotesi in cui il detenuto abbia formulato espressa richiesta di comparire all'udienza. (Sez. 4, Sentenza n. 51517 del 21/06/2013 Ud. (dep. 20/12/2013 ) Rv. 257876 - 01) L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo esaminare gli altri motivi di censura. Si impone , infatti, l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla corte di appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. Roma 14 dicembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Mar