CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1979
Cassazione n. 34217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/01/1979 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le ragioni, che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a revocare la detenzione domiciliare, puntualmente esposte nell'ordinanza suindicata, sono confutate in questa sede su un piano di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/