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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01048/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4564-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2426/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04564 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, davanti alla CTP di Roma, l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta con docfa relativamente ad un dato immobile;

2. la CTP accoglieva il ricorso annullando l'avviso per difetto di motivazione;

3. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio rigettava l'appello dell'ufficio scrivendo, dapprima, che l'avviso "non può ritenersi nullo per difetto di motivazione come affermato dai primi giudici, posto che risultano analiticamente indicati i valori di mercato attribuiti ai singoli corpi di fabbrica ubicati sul terreno in esame tant'è che la difesa del contribuente è stata messa nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa cogliendo nel ricorso introduttivo le ragioni di scostamento tra la rendita proposta con variazione DOCFA del 26.1.2009 e quella attribuita", poi, che "l'avviso non può ritenersi congruamente motivato posto che il provvedimento di riclassamento da esclusivamente rriferimento ai parametri di legge ed ai procedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento" e "da questi ultimi non sono evincibili neppure in astratto elementi ... che, in concreto, hanno inciso sl diverso classamento";

5. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi;

6. il contribuente resiste con controricorso; 7 il contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92 per essere la sentenza motivata in modo contraddittorio;

2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione di leggi "che regolano il catasto edilizio urbano" per avere la CTR, a detta della ricorrente, errato nel ritenere l'avviso privo di motivazione;

3. il primo motivi di ricorso è fondato e va accolto.

3.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

3.2. La motivazione della sentenza impugnata, di rigetto dell'appello dell'Agenzia contro la sentenza di primo grado con cui l'avviso di accertamento catastale oggetto di causa era stato annullato per difetto di motivazione, è caratterizzata da affermazioni in contrasto irriducibile talché risulta obiettivamente impossibile comprendere perché l'appello dell'ufficio sia stato rigettato.

3.3. Come già ricordato, la CTR ha dapprima scritto che l'avviso di accertamento oggetto di causa "non può ritenersi nullo per difetto di motivazione come affermato dai primi giudici, posto che risultano analiticamente indicati i valori di mercato attribuiti ai singoli corpi di fabbrica ubicati sul terreno in esame tant'è che la difesa del contribuente è stata messa nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa cogliendo nel ricorso introduttivo le ragioni di scostamento tra la rendita proposta con variazione DOCFA del 26.1.2009 e quella attribuita", poi, tuttavia, ha scritto il contrario ossia che "l'avviso non può ritenersi congruamente motivato posto che il provvedimento di riclasamento da esclusivamente riferimento ai parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento" e "da questi ultimi non sono evincibili neppure in astratto elementi ... che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento".

3.4. Può aggiungersi -anche in relazione al contenuto della memoria del contribuente- che alla contraddizione insanabile tra le riportate affermazioni pare sottesa la sovrapposizione tra due profili logicamente e giuridicamente distinti: quello del difetto di motivazione-discorso dell'atto impugnato e quello della motivazione sostanziale della pretesa impositiva.

Non può tuttavia demandarsi all'interprete la scelta tra l'uno e l'altro profilo;

4. in accoglimento del primo motivo, restando il secondo motivo assorbito, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 9 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4564-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2426/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04564 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, davanti alla CTP di Roma, l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta con docfa relativamente ad un dato immobile; 2. la CTP accoglieva il ricorso annullando l'avviso per difetto di motivazione; 3. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio rigettava l'appello dell'ufficio scrivendo, dapprima, che l'avviso "non può ritenersi nullo per difetto di motivazione come affermato dai primi giudici, posto che risultano analiticamente indicati i valori di mercato attribuiti ai singoli corpi di fabbrica ubicati sul terreno in esame tant'è che la difesa del contribuente è stata messa nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa cogliendo nel ricorso introduttivo le ragioni di scostamento tra la rendita proposta con variazione DOCFA del 26.1.2009 e quella attribuita", poi, che "l'avviso non può ritenersi congruamente motivato posto che il provvedimento di riclassamento da esclusivamente rriferimento ai parametri di legge ed ai procedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento" e "da questi ultimi non sono evincibili neppure in astratto elementi ... che, in concreto, hanno inciso sl diverso classamento"; 5. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi; 6. il contribuente resiste con controricorso; 7 il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92 per essere la sentenza motivata in modo contraddittorio; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione di leggi "che regolano il catasto edilizio urbano" per avere la CTR, a detta della ricorrente, errato nel ritenere l'avviso privo di motivazione; 3. il primo motivi di ricorso è fondato e va accolto. 3.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 3.2. La motivazione della sentenza impugnata, di rigetto dell'appello dell'Agenzia contro la sentenza di primo grado con cui l'avviso di accertamento catastale oggetto di causa era stato annullato per difetto di motivazione, è caratterizzata da affermazioni in contrasto irriducibile talché risulta obiettivamente impossibile comprendere perché l'appello dell'ufficio sia stato rigettato. 3.3. Come già ricordato, la CTR ha dapprima scritto che l'avviso di accertamento oggetto di causa "non può ritenersi nullo per difetto di motivazione come affermato dai primi giudici, posto che risultano analiticamente indicati i valori di mercato attribuiti ai singoli corpi di fabbrica ubicati sul terreno in esame tant'è che la difesa del contribuente è stata messa nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa cogliendo nel ricorso introduttivo le ragioni di scostamento tra la rendita proposta con variazione DOCFA del 26.1.2009 e quella attribuita", poi, tuttavia, ha scritto il contrario ossia che "l'avviso non può ritenersi congruamente motivato posto che il provvedimento di riclasamento da esclusivamente riferimento ai parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento" e "da questi ultimi non sono evincibili neppure in astratto elementi ... che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento". 3.4. Può aggiungersi -anche in relazione al contenuto della memoria del contribuente- che alla contraddizione insanabile tra le riportate affermazioni pare sottesa la sovrapposizione tra due profili logicamente e giuridicamente distinti: quello del difetto di motivazione-discorso dell'atto impugnato e quello della motivazione sostanziale della pretesa impositiva. Non può tuttavia demandarsi all'interprete la scelta tra l'uno e l'altro profilo; 4. in accoglimento del primo motivo, restando il secondo motivo assorbito, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 9 nove