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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 dicembre 1957

Cassazione n. 18668/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1957 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa il 19 maggio 2016 dal tribunale del medesimo capoluogo, con la quale era stata accertata la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio della somma provento di delitto di frode informatica fatta versare su conto corrente di persona estranea e poi ricevuta per contanti dal soggetto interposto.

Nel merito era rimasto accertato che, sottratta da ignoti attraverso modalità di intrusione informatica nel circuito bancario telematico una somma di denaro dal conto corrente di un terzo, l'imputato induceva un terzo a ricevere sul proprio conto corrente tale somma bonificata per poi ricevere la corrispondente somma per contanti prelevata da tale soggetto indotto dal proprio conto corrente.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1-2.

Violazione della legge penale, per essere il reato, così come correttamente qualificato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen., estinto per intervenuta prescrizione.

2.3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento del fatto, avendo il giudizio di merito del tutto pretermesso l'accertamento documentale del reato presupposto e del suo autore, che aveva provveduto a sottrarre dal conto corrente della persona offesa la somma poi bonificata a terzo soggetto.

2.4. Errata applicazione della legge processuale, ricorrendo nel processo omessa notifica di tutti gli atti processuali compiuti fino al giudizio di secondo grado al codifensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], mai revocato.

Dal che consegue la nullità assoluta di tutti gli atti compiuti sin dal primo grado. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1-2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, in perfetta consonanza con il tribunale ha diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto contestato come delitto di riciclaggio, ponendosi la condotta contestata all'imputato a valle e fuori da ogni ipotizzabile forma di concorso nel reato-produttore, a mezzo del quale la somma poi ricevuta per contanti dall'imputato fu sottratta dal conto corrente oggetto di fraudolenta attività di intrusione informatica nel sistema bancario intestato alla originaria persona offesa.

Tale delitto, in ragione del limite edittale massimo non era prescritto alla data della sentenza di primo grado e non è ad oggi ancora prescritto.

3. Il terzo motivo di ricorso svolge domande retoriche su argomenti che si pongono fuori dalla imputazione.

Il fatto che sia rimasto ignoto l'autore del delitto presupposto in nulla influenza la punibilità della condotta "derivata" posta a valle del delitto produttore.

4. La eccepita nullità di tutti gli atti processuali successivi alla nomina del codifensore non avvisato è di ordine generale, riconducibile nello schema dell'art.178 cod. proc. pen., lett. c) e, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179 cod. pen., comma 1, può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 stesso codice (Sez. 2, n. 4641, del 2/10/2020, ric.

Panico, n.m.; Sez. 4, n. 44551, del 18/9/2009, Rv. 245502; Sez.

U., n. 39060, del 16/7/2009, Rv. 244187).

Nel caso concreto, la nullità ha incontrato i limiti di deducibilità previsti dall'art.180 cod. proc. pen. e si è sanata in quanto sarebbe stato onere del codifensore, avvisato e presente, eccepire la oggi dedotta nullità.

Nel caso di specie, infatti, non doveva mancare quella reciproca comunicazione tra i difensori che è un aspetto tipico ed istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa.

Sul punto, Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, la quale osserva: non può trascurarsi l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto vincolo di solidarietà fra codifensori. (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, imp.

Crocianel!i; Sez 4, n. 37471 del 09/07/2003, imp.

Massari) ... tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, in motivazione).

Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all'interno della posizione difensiva... (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi contro Italia ; nonché 28/02/2008, Dennebukov contro Bulgaria) L'esistenza di un collegamento informativo tra difensori costituenti la medesima "parte" deve essere apprezzata con riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che caratterizzano l'esercizio della professione forense".

5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.

Il consigliere est.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1957 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa il 19 maggio 2016 dal tribunale del medesimo capoluogo, con la quale era stata accertata la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio della somma provento di delitto di frode informatica fatta versare su conto corrente di persona estranea e poi ricevuta per contanti dal soggetto interposto. Nel merito era rimasto accertato che, sottratta da ignoti attraverso modalità di intrusione informatica nel circuito bancario telematico una somma di denaro dal conto corrente di un terzo, l'imputato induceva un terzo a ricevere sul proprio conto corrente tale somma bonificata per poi ricevere la corrispondente somma per contanti prelevata da tale soggetto indotto dal proprio conto corrente. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1-2. Violazione della legge penale, per essere il reato, così come correttamente qualificato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen., estinto per intervenuta prescrizione. 2.3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento del fatto, avendo il giudizio di merito del tutto pretermesso l'accertamento documentale del reato presupposto e del suo autore, che aveva provveduto a sottrarre dal conto corrente della persona offesa la somma poi bonificata a terzo soggetto. 2.4. Errata applicazione della legge processuale, ricorrendo nel processo omessa notifica di tutti gli atti processuali compiuti fino al giudizio di secondo grado al codifensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], mai revocato. Dal che consegue la nullità assoluta di tutti gli atti compiuti sin dal primo grado. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1-2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, in perfetta consonanza con il tribunale ha diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto contestato come delitto di riciclaggio, ponendosi la condotta contestata all'imputato a valle e fuori da ogni ipotizzabile forma di concorso nel reato-produttore, a mezzo del quale la somma poi ricevuta per contanti dall'imputato fu sottratta dal conto corrente oggetto di fraudolenta attività di intrusione informatica nel sistema bancario intestato alla originaria persona offesa. Tale delitto, in ragione del limite edittale massimo non era prescritto alla data della sentenza di primo grado e non è ad oggi ancora prescritto. 3. Il terzo motivo di ricorso svolge domande retoriche su argomenti che si pongono fuori dalla imputazione. Il fatto che sia rimasto ignoto l'autore del delitto presupposto in nulla influenza la punibilità della condotta "derivata" posta a valle del delitto produttore. 4. La eccepita nullità di tutti gli atti processuali successivi alla nomina del codifensore non avvisato è di ordine generale, riconducibile nello schema dell'art.178 cod. proc. pen., lett. c) e, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179 cod. pen., comma 1, può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 stesso codice (Sez. 2, n. 4641, del 2/10/2020, ric. Panico, n.m.; Sez. 4, n. 44551, del 18/9/2009, Rv. 245502; Sez. U., n. 39060, del 16/7/2009, Rv. 244187). Nel caso concreto, la nullità ha incontrato i limiti di deducibilità previsti dall'art.180 cod. proc. pen. e si è sanata in quanto sarebbe stato onere del codifensore, avvisato e presente, eccepire la oggi dedotta nullità. Nel caso di specie, infatti, non doveva mancare quella reciproca comunicazione tra i difensori che è un aspetto tipico ed istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa. Sul punto, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, la quale osserva: non può trascurarsi l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto vincolo di solidarietà fra codifensori. (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, imp. Crocianel!i; Sez 4, n. 37471 del 09/07/2003, imp. Massari) ... tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, in motivazione). Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all'interno della posizione difensiva... (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi contro Italia ; nonché 28/02/2008, Dennebukov contro Bulgaria) L'esistenza di un collegamento informativo tra difensori costituenti la medesima "parte" deve essere apprezzata con riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che caratterizzano l'esercizio della professione forense". 5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. Il consigliere est. Il Presidente
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