Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 45551/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA ul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] diti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza datata 18/19 marzo 2021 (dep. il 24 aprile 2021) il Tribunale di tanzaro, a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (art. cod proc. pen.): - ha annullato l'ordinanza del giorno 1 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le agini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato alla stessa persona sottoposta a gini la misura della custodia cautelare in carcere, limitatamente al reato di trasferimento dolento di valori in concorso (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capo 25 ne°IPazione); /I - ed ha confermato nel resto il provvedimento di prima istanza, che aveva applicato la misura custodiale al [OSCURATO:PERSONA] anche poiché gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso, con ruolo di promotore e organizzatore (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. - capo 1) e di estorsione aggravata in concorso (artt. 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo 18.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in relazione ai delitti per cui è in essere la misura cautelare.

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale sostanziale e processuale (richiamando gli artt. 416-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione(art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod proc. pen.), con riferimento al reato associativo (capo 1).

2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale sostanziale e processuale (richiamando gli artt. 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod proc. pen.), con riferimento alla fatto estorsivo (capo 18).

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati motivi nuovi.

3.1. Con riguardo al delitto associativo (capo 1) ci si è doluti del totale difetto di motivazione, sia nell'ordinanza genetica sia in quella del Tribunale del riesame, sulla struttura della presunta cosca [OSCURATO:PERSONA] e sulle condotte dimostrative del concorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al programma associativo o all'attività dell'organizzazione

3.2. Con riguardo all'estorsione aggravata (capo 18) si è denunciata la contraddittorietà della motivazione, che ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza nonostante siano stati esclusi i presupposti del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. pure attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla medesima vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si esporranno, limitatamente al reato di cui al capo 18 dell'incolpazione; è invece inammissibile nel resto.

1. Possono trattarsi congiuntamente il primo motivo di ricorso e il primo motivo nuovo, entrambi inerenti al reato associativo (capo 1 dell'incolpazione) in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a cautela.

1.1. Nel corpo del primo motivo di ricorso - che ha prospettato la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione - il ricorrente ha premesso che l'ordinanza impugnata muoverebbe da un dato erroneo, ossia la condanna (nel c.d. processo OMNIA) di Domenico [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto intraneo alla 'ndrangheta e con un ruolo di vertice nel sodalizio.

Tuttavia, Domenico [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale mero partecipe e gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; e la contestazione per il reato associativo elevata nel detto procedimento era limitata al periodo compreso tra il 1999 e il 2007.

Dunque, sarebbe erronea la chiave di lettura impiegata (già dal Pubblico ministero e dal G.i.p.) per ricostruire la presente vicenda.

Ciò posto, ha censurato l'ordinanza impugnata per aver tratto i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo: - dalla asserita costrizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a non riprendere i propri rapporti commerciali con la società di trasporti [OSCURATO:SOCIETA].; - da quanto esposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla compagna nel corso di una conversazione intercettata, nella quale egli l'ha tranquillizzata sul fatto che non avrebbero subito furti.

Il primo profilo è relativo alla condotta estorsiva descritta al capo 8 dell'incolpazione, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (come esposto, fratello di [OSCURATO:PERSONA]) per avere costretto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a non riprendere i propri rapporti commerciali con la società di trasporti [OSCURATO:SOCIETA]. che già il [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto fino al febbraio 2017, allorché li aveva spontaneamente e temporaneamente "ceduti" ad Agostino [OSCURATO:PERSONA] a causa delle proprie difficoltà economiche.

Ad avviso del ricorrente gli elementi in atti non consentirebbe di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] una condotta violenta o minacciosa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha in effetti dichiarato di non aver subito né violenza né minaccia).

Piuttosto vi è in atti una conversazione intercettata (in data 13 aprile 2017) dalla quale si trae che il [OSCURATO:PERSONA] non voleva che il [OSCURATO:PERSONA] subentrasse nuovamente nel rapporto commerciale in discorso a cagione delle spese sostenute per sostituirlo; e l'ordinanza impugnata avrebbe travisato taluni elementi di prova, in particolare assumendo erroneamente che sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a picchiare il [OSCURATO:PERSONA] - quantunque le conversazioni intercettate in atti depongano in senso contrario (in particolare, quella intercorsa il 30 marzo 2017 tra Agostino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e quella, immediatamente successiva, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) - e nonostante le dichiarazioni di Damiano PEDINI (secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso dispiacere per non poter riprender il rapporto commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA]) in realtà esprimano soltanto un'impressione (in quanto tale inutilizzabile).

In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto estraneo alla vicenda, gli sarebbe stata affidata una sola tratta da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in un periodo anteriore all'asserita costrizione del [OSCURATO:PERSONA] (ossia quando era stato quest'ultimo a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di subentrare a lui nel rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA].) - profilo sul quale vi sarebbe stato un travisamento da parte del Collegio distrettuale - e di tale affidamento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto conoscenza (come si trarrebbe dal dialogo intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]).

E, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la fondatezza della prospettazione accusatoria non sarebbe dimostrata dal fatto che neanche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rispondesse alle telefonate del [OSCURATO:PERSONA], dato questo che denoterebbe soltanto il suo disinteresse verso il [OSCURATO:PERSONA] e non certo una condotta prevaricatrice nei confronti di quest'ultimo; nè vi sarebbe alcun altro dato da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in tale ultimo senso.

Parimenti, in maniera del tutto erronea si sarebbe attribuita portata dimostrativa della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio al dialogo da lui intrattenuto con la convivente Madalina TOMA, nel corso del quale egli avrebbe tranquillizzato la donna rappresentandole che nel loro paese (a differenza del luogo di provenienza della TOMA) nessuno avrebbe perpetrato furti.

In maniera del tutto erronea da ciò si è tratta la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha chiarito che in effetti alcuni ladri nei giorni successivi al colloquio avevano fatto ingresso nella sede della sua impresa di autotrasporti ed egli aveva sporto denuncia (circostanza che il Tribunale ha ritenuto non provata nonostante sia stata esposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e nonostante lo stesso Collegio avrebbe potuto acquisire la denuncia).

Inoltre, non si è tenuto conto che nel corso del dialogo la persona sottoposta a indagini - che intendeva soltanto tranquillizzare la propria convivente - ha fatto riferimento alla presenza di un custode e non si è espresso in prima persona quando ha affermato che vi era chi non faceva entrare più nessuno in loco.

Dunque, il tenore della conversazione sarebbe stato travisato.

1.2. Con il primo motivo nuovo si è assunto: - il totale difetto di motivazione, sia dell'ordinanza genetica sia di quella del Tribunale del riesame, sulla struttura della presunta cosca [OSCURATO:PERSONA], che peraltro sarebbe costituita da soggetti tutti incensurati tranne [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che ha riportato un precedente per fatti del tutto distinti), i cui ruoli (nonostante siano stati indicati nelle incolpazioni) non sono affatto specificati nei provvedimenti cautelari; - che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe indicato solo come titolare di un'impresa di autotrasporti e come figlio di Domenico [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA], senza esporre alcunché in relazione al suo concorso nel programma associativo (o anche solo alla sua condivisione di esso) e al suo contributo all'organizzazione né a qualsivoglia condotta che deponga in tal senso (richiamando il fatto estorsivo di cui al capo 8, al quale è estraneo); - e che, fermo quanto già rassegnato ed emerso nel c.d. procedimento OMNIA sul ruolo di Domenico [OSCURATO:PERSONA] e sul tempus di operatività della cosca, in nessun modo si è fatto riferimento a quest'ultimo in relazione ai fatti in incolpazione e non si è esposto in che maniera egli sarebbe divenuto il vertice della cosca e (al momento del suo arresto) sarebbe stato sostituito dal figlio [OSCURATO:PERSONA] né si è rappresentato in che modo la cosca medesima si sia riorganizzata e abbia operato.

1.2. I motivi in esame sono inammissibili, poiché le argomentazioni in essi espresse sono manifestamente infondate e, a ben vedere, generiche (poiché non si confrontato in toto con la motivazione dell'ordinanza impugnata e finiscono col reiterare quanto già prospettato al Giudice del riesame) e versate in fatto.

Invero, l'iter logico-giuridico sul quale il Tribunale ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può dirsi inficiato alla luce della prospettazione difensiva, pure a fronte della fondatezza (nei termini che si specificheranno) dei motivi di doglianza relativi al fatto estorsivo oggetto del capo 18 dell'incolpazione.

Difatti, il Collegio distrettuale ha ritenuto - nell'ottica indiziaria propria della cautela - l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso in incolpazione sulla scorta non solo del suo concorso nella detta estorsione, bensì anche in considerazione di ulteriori, convergenti elementi, in relazione ai quali comunque la motivazione del provvedimento impugnato rimane logica, congrua e conforme al diritto, anche alla luce dei vizi argomentativi che saranno indicati in fra e attengono soltanto ai gravi indizi pure dell'estorsione medesima.

Più in dettaglio, oltre all'estorsione di cui al già richiamato capo 18, il Tribunale ha individuato elementi dimostrativi dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo nella diversa vicenda estorsiva in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ascritta al fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel presente procedimento; cfr. ordinanza di prima istanza - capo 8 dell'incolpazione), nel fatto che la sede dell'impresa di autotrasporti di cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è titolare fosse «il covo del clan», nonché nelle espressioni proferite dallo stesso ricorrente nel corso di una conversazione con la convivente Madalina TOMA.

Ebbene, per quel che attiene alla condotta estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto fondata la prospettazione accusatoria secondo cui, dopo esser subentrato a quest'ultimo, in difficoltà economiche, nel rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA]. (effettuando i trasporti da Bologna a Catanzaro), il [OSCURATO:PERSONA] - d'intesa con il fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe più consentito al [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva l'intenzione, di operare nuovamente i trasporti in discorso; e ciò, in particolare, mediante violenza (usata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in danno del [OSCURATO:PERSONA]) e in forza della capacità di intimidazione degli appartenenti al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale è pervenuto a tale conclusione richiamando più elementi, vale a dire: le conversazioni intercettate, da cui ha tratto con un apprezzamento logico - e, dunque, qui non sindacabile neppure alla luce della ricostruzione alternativa in fatto offerta dalla difesa (cfr. Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.) - che sia stato il fratello del ricorrente a usare violenza al [OSCURATO:PERSONA]; le false dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale - contrariamente a quel che è emerso senza dubbio dalle conversazioni intercettate - ha negato che, quando si è recato a Bologna con il [OSCURATO:PERSONA] per concordare con la [OSCURATO:SOCIETA]. quella che avrebbe dovuto essere una cessione solo temporanea del rapporto contrattuale, fosse presente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dato questo per nulla considerato dal ricorso, nonostante esso sia stato in maniera logica ritenuto dall'ordinanza impugnata dimostrativo dell'interesse del ricorrente nella vicenda nonché del timore nutrito dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame; il fatto che, in effetti, il [OSCURATO:PERSONA] - che dapprima aveva espresso al PETRINI (responsabile della [OSCURATO:SOCIETA].) l'intenzione di riprendere a svolgere l'attività di trasporto nella quale gli era subentrato il [OSCURATO:PERSONA] - in seguito, contattandolo al telefono unitamente al [OSCURATO:PERSONA], avesse espresso contrario avviso; ancora, dalla circostanza che, allorché ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato affidato il trasporto relativo alla tratta Gorizia-Catanzaro, il [OSCURATO:PERSONA] gli abbia chiesto se lo aveva comunicato al fratello [OSCURATO:PERSONA].

In forza di tale compendio, pur non dovendosi considerare l'incongruo riferimento da parte dell'ordinanza impugnata alle sensazioni del PETRINI, il Collegio del riesame ha ritenuto, in maniera logica, che le vicende imprenditoriali in discorso fossero affari di interesse della cosca, di cui pure è stata beneficiaria l'impresa nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

E, in effetti, si tratta di un dato che (anche a prescindere dal concorso del ricorrente nella singola azione estorsiva) in maniera conforme al diritto è stato ritenuto significativo rispetto alla sussistenza di gravi indizi del delitto in incolpazione, atteso che l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche e la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, mediante il metodo che ne è tipico, è una delle finalità proprie dei sodalizi mafiosi (art. 416-bis, comma 3, cod. pen.).

In secondo luogo, come anticipato, l'ordinanza impugnata ha valorizzato la circostanza che la sede dell'impresa nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse deputata a riunioni tra i sodali, dato questo con il quale il ricorso non si è confrontato e che non può con evidenza dirsi oggetto di un apprezzamento inconferente rispetto alla condotta in incolpazione.

Infine, il Tribunale ha argomentato alla luce delle espressioni impiegate dallo stesso ricorrente in un dialogo con la propria convivente Madalina TOMA, traendo da esse un riferimento chiaro ed univoco - per vero congruo rispetto al tenore di esse - della capacità di intimidazione del sodalizio e dell'intraneità a esso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale - come ha chiarito il provvedimento impugnato - ha in effetti rassicurato la donna, rimarcando che nei loro confronti nessuno avrebbe mai posto in essere un delitto contro il patrimonio, tanto da rendere inutile l'attivazione notturna del sistema di videoregistrazione e, perfino, da poter fare a meno per un periodo del cancello di chiusura (nonostante in loco vi fossero custoditi mezzi), ed anzi essendo sufficiente solo come «simbolo» un unico custode per ettari di terre coltivate, perché nessuno si sarebbe mai appropriato di nulla.

Tale interpretazione - come detto, logica e conforme al tenore delle frasi proferite dal ricorrente - non può dirsi utilmente confutata in questa sede di legittimità dalla ricostruzione alternativa proposta nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, argomentando nei termini appena compendiati, il Collegio distrettuale - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nella prospettiva gravemente indiziaria che qui rileva) condotte rilevanti nel perseguimento (con il metodo mafioso) dei fini tipici della societas, così individuando quel «contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi «fa parte» dell'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01).

1.4. Resta da esaminare la prospettazione difensiva, specifico oggetto del primo motivo nuovo, secondo cui mancherebbe in toto la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla struttura della cosca, sui ruoli rivestiti dai suoi membri, sulle modalità mediante le quali Domenico [OSCURATO:PERSONA] ha raggiunto un ruolo apicale in essa ed è poi stato sostituito dal figlio [OSCURATO:PERSONA], sul modo in cui la cosca si è riorganizzata e ha operato (tenuto conto del tempo della condotta per cui Domenico [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna).

Al di là del fatto che il motivo nuovo in esame è inammissibile in ragione della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), deve rilevarsi altresì che in sede di gravame (cfr. l'atto difensivo depositato all'udienza celebrata dal Tribunale il 18 marzo 2021) era stata svolta la medesima premessa qui reiterata, assumendo che nel caso in esame l'apprezzamento del compendio indiziario era stato compiuto muovendo dell'erronea attribuzione - sulla scorta di quanto accertato nel c.d. processo OMNIA - a Domenico [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di un ruolo di vertice in seno alla ‘ndrangheta, nonostante il primo fosse stato ritenuto mero partecipe (tra il 1999 e il 2007) e gli fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche.

Dunque, le allegazioni oggetto del motivo nuovo non erano state sollevate specificamente innanzi al Collegio distrettuale; e questa Corte ha già chiarito che, «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01).

É, allora, sufficiente osservare che - rispetto a quanto ritualmente devoluto sotto tale profilo (ossia con la detta premessa inerente al ruolo criminale di Domenico [OSCURATO:PERSONA] e all'agire del clan [OSCURATO:PERSONA]) e in relazione alla evidente genericità di essa - il Tribunale ha comunque dato conto sia della esistenza del sodalizio, alla luce del richiamato giudicato penale, sia della piena operatività di esso, ritenuta proprio in virtù degli elementi emersi nel corso del presente procedimento (riguardanti l'attività della compagine sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), argomentando poi più specificamente - alla luce delle doglianze in quella sede avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulle condotte di cui è incolpato e sul compendiaindiziario che ad esse attiene.2.

Vanno esaminati congiuntamente anche il secondo motivo di ricorso e il secondo motivo nuovo, attinenti alla condotta estorsiva aggravata (capo 18 dell'incolpazione) di cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravemente indiziato, in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e sostanziatasi nell'imposizione mediante minaccia dell'affidamento di trasporti al medesimo ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA], amministrata da Mario MAZZONI, in vece che alla [OSCURATO:PERSONA] di Francesco PISARRO.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso - sub specie della violazione della legge penale sostanziale e processuale e del vizio di motivazione - il ricorrente ha dedotto che: - già il G.i.p., in relazione alla medesima vicenda, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia (capo 18-bis), non ravvisando violenza o minaccia in danno di BONAMINI e PISARRO per indurli a cedere ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un trasporto di merci, condotta questa da ritenersi prodromica a quella estorsiva; - tuttavia, e contraddittoriamente, sia il G.i.p. sia l'ordinanza impugnata hanno ravvisato i gravi indizi di quella che sarebbe una «estorsione ambientale», come si trarrebbe dal fatto che il PISARRO in una conversazioni intercettata aveva affermato che il BONOMINI aveva concesso ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un trasporto «per quieto vivere», senza che nella specie vi sia stata alcuna esternazione o alcun gesto atto a incutere timore (come sarebbe necessario alla luce delle stesse pronunce di legittimità richiamate dall'ordinanza impugnata) e dal fatto che lo stesso PISARRO fosse contrariato dal fatto che il BONAMINI gli avesse chiesto di affidare trasporti ad [OSCURATO:PERSONA] FORASATEFANO; - tuttavia, dall'attento esame della conversazione non si evince alcuna ipotesi di minaccia o violenza verso il PISARRO ed anzi come egli sia il dominus del settore dei trasporti della CICO- MAZZONI e possa liberamente decidere a chi debbano essere affidati; - il PISARRO, in sede di sommarie informazioni, ha spiegato che la frase era da riferirsi a una normale prassi commerciale, poiché sarebbe conveniente far svolgere l'attività a chi opera direttamente in loco poiché «la resa sarà più elevata» e la detta conversazione sarebbe stata travisata; - inoltre non avrebbe avuto luogo l'agire descritto nel capo di incolpazione («evocando allusivamente la compagine di cui facevano parte e facendone percepire la capacità di tutelare l'integrità della struttura imprenditoriale ovvero, in caso di mancata adesione, la capacità di ritorsione con gravi pregiudizi»).

2.2. Con il secondo motivo nuovo si è rimarcato come già il G.i.p. abbia escluso i presupposti di fatto dell'ipotesi di cui all'art. 513-bis cod. pen. pure ascritta dal Pubblico ministero ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla medesima vicenda, in relazione alla quale sono state formulate due incolpazioni (una ex art. 513-bis cod. pen., l'altra ex art. 629 cod. pen.) ma che sarebbe unitaria e al più avrebbe potuto essere sussunta soltanto nella prima delle due ipotesi delittuose, i cui gravi indizi sono già stati esclusi dal G.i.p.

Dunque, la vicenda sarebbe coperta dal c.d. giudicato cautelare e l'incolpazione di estorsione sarebbe solo una duplicazione.

E, in maniera contraddittoria e fermo quanto già esposto nel ricorso sul ruolo di PISARRO (il quale peraltro avrebbe affidato un solo trasporto giornaliero all'impresa di [OSCURATO:PERSONA] FORESTEFANO, dato che non può dirsi compatibile con un condizionamento criminale), i Giudici di merito hanno ritenuto che ricorra il fatto estorsivo, che peraltro è uno degli elementi sulla scorta dei quali sono pure stati ritenuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza del detto reato associativo.

2.3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza dell'estorsione aggravata, sulla scorta: del disappunto espresso da Francesco PISARRO - incaricato di curare la logistica della [OSCURATO:PERSONA] - in una conversazione (del 21 febbraio 2018) nella quale egli si era detto disponibile a cedere all'imposizione di affidare all'impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un solo trasporto quotidiano, purché non dovessero affidarsi ad essa anche altri trasporti (altrimenti sarebbe stato complicato continuare a lavorare); della circostanza che alcuni trasporti erano stati in effetti affidati al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; delle dichiarazioni rese dal PISARRO (sentito a sommarie informazioni il 10 luglio 2018), il quale ha riferito di aver assegnato un trasporto al giorno circa all'impresa del FORASTAFENO per volere del BONAMINI, che cosi si era determinato «per il quieto vivere [...] perché la ditta FORASTAFANO ha sede a [OSCURATO:PERSONA] e dunque ha diritto di lavorare nello stesso comune»; infine, del fatto che tale affidamento ha determinato la rinuncia ad alcuni guadagni da parte del PISARRO, le cui espressioni da ultimo richiamate sarebbero sintomatiche della necessità della vittima di non rendere dichiarazioni nei confronti dei reggenti del clan locale.

Nei termini appena esposti, dunque, è stata ritenuta priva di fondamento la prospettazione difensiva sull'omessa indicazione di una condotta minatoria o violenta da parte degli indagati, ravvisando invece nella specie un'estorsione c.d. ambientale, come dimostrerebbe proprio il comportamento delle vittime.

2.4. Con la memoria presentata al Giudice del riesame, la difesa si era già doluta del fatto che già il G.i.p. avesse escluso la sussistenza di una condotta minacciosa o violenta, negando i gravi indizi del delitti di cui all'art. 513-bis cod. pen. pure oggetto di domanda cautelare in relazione alla medesima vicenda, ma avesse ravvisato i gravi indizi del delitto di estorsione e, in particolare, di un'estorsione ambientale.

E in effetti, l'ordinanza del primo Giudice a chiare lettere ha negato che «sia in alcun modo emerso in che termini e con che modalità i FORASTAFENO avrebbero imposto al BONAMINI» - ossia al soggetto che ha impartito al PISARRO l'istruzione di affidare il trasporto in discorso ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - «la loro collaborazione»; e ha rilevato il difetto di «qualsiasi elemento afferente alla fase "prodromica», nella quale i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero esercitato pressioni, ovvero atti di concorrenza sleale, al fine di imporre la propria prestazione lavorativa sul mercato a scapito delle altre».

E tale dato non è stato oggetto di un diverso apprezzamento da parte del Tribunale (che ha pure ritualmente fatto rimando in parte qua alla prima ordinanza: cfr. p. 4 s. del provvedimento impugnato).E con l'iter argomentativo sopra esposto il Collegio di seconda istanza non si è compiutamente espresso sulle doglianze difensive relative a un punto dirimente in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi dell'estorsione in discorso.

Difatti, «per estorsione ambientale si intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali, che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima.

Deve poi aggiungersi che il sintagma "estorsione ambientale" è utilizzato, in modo ellittico, per intendere una richiesta minatoria effettuata, con le modalità di cui si è detto, in determinati territori.

Ciò, però, non significa che ci si trovi al cospetto di un reato diverso da quello di estorsione.

Trattasi, invece, pur sempre di un delitto di estorsione, sia pure connotato da gravità, in quanto le minacce provengono da gruppi organizzati, che, in quanto tali, destano particolare allarme sociale» (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 - 02, che richiama Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632).

Dunque, perché ricorra una «estorsione cd.

"ambientale"» - pur non essendo necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo - comunque rilevano «le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose» (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01).

Nel caso in esame, nulla è stato argomentato proprio in ordine alla richiesta estorsiva (al soggetto che l'ha veicolata e alle modalità di essa), profilo centrale perché possa ritenersi compiuta e conforme al diritto la motivazione sulla condotta tipica descritta dall'art.629 cod. pen., in quanto l'ordinanza impugnata - nonostante le deduzioni difensive che hanno richiamato quanto già rilevato dal G.i.p. sul punto - si è concentrata sull'effetto, ossia sull'evento del reato che deve seguire alla condotta tipica (sia essa violenta o minacciosa: cfr. Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309 - 01).

Si impone, allora, limitatamente al reato in discorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, da svolgersi conformemente a quanto sopra rilevato.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, limitatamente al reato di cui al capo 18 dell'incolpazione; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.

Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 18 e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 29/09/2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA ul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] diti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 18/19 marzo 2021 (dep. il 24 aprile 2021) il Tribunale di tanzaro, a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (art. cod proc. pen.): - ha annullato l'ordinanza del giorno 1 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le agini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato alla stessa persona sottoposta a gini la misura della custodia cautelare in carcere, limitatamente al reato di trasferimento dolento di valori in concorso (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capo 25 ne°IPazione); /I - ed ha confermato nel resto il provvedimento di prima istanza, che aveva applicato la misura custodiale al [OSCURATO:PERSONA] anche poiché gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso, con ruolo di promotore e organizzatore (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. - capo 1) e di estorsione aggravata in concorso (artt. 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo 18. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in relazione ai delitti per cui è in essere la misura cautelare. 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale sostanziale e processuale (richiamando gli artt. 416-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione(art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod proc. pen.), con riferimento al reato associativo (capo 1). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale sostanziale e processuale (richiamando gli artt. 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod proc. pen.), con riferimento alla fatto estorsivo (capo 18). 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati motivi nuovi. 3.1. Con riguardo al delitto associativo (capo 1) ci si è doluti del totale difetto di motivazione, sia nell'ordinanza genetica sia in quella del Tribunale del riesame, sulla struttura della presunta cosca [OSCURATO:PERSONA] e sulle condotte dimostrative del concorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al programma associativo o all'attività dell'organizzazione 3.2. Con riguardo all'estorsione aggravata (capo 18) si è denunciata la contraddittorietà della motivazione, che ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza nonostante siano stati esclusi i presupposti del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. pure attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla medesima vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si esporranno, limitatamente al reato di cui al capo 18 dell'incolpazione; è invece inammissibile nel resto. 1. Possono trattarsi congiuntamente il primo motivo di ricorso e il primo motivo nuovo, entrambi inerenti al reato associativo (capo 1 dell'incolpazione) in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a cautela. 1.1. Nel corpo del primo motivo di ricorso - che ha prospettato la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione - il ricorrente ha premesso che l'ordinanza impugnata muoverebbe da un dato erroneo, ossia la condanna (nel c.d. processo OMNIA) di Domenico [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto intraneo alla 'ndrangheta e con un ruolo di vertice nel sodalizio. Tuttavia, Domenico [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale mero partecipe e gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; e la contestazione per il reato associativo elevata nel detto procedimento era limitata al periodo compreso tra il 1999 e il 2007. Dunque, sarebbe erronea la chiave di lettura impiegata (già dal Pubblico ministero e dal G.i.p.) per ricostruire la presente vicenda. Ciò posto, ha censurato l'ordinanza impugnata per aver tratto i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo: - dalla asserita costrizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a non riprendere i propri rapporti commerciali con la società di trasporti [OSCURATO:SOCIETA].; - da quanto esposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla compagna nel corso di una conversazione intercettata, nella quale egli l'ha tranquillizzata sul fatto che non avrebbero subito furti. Il primo profilo è relativo alla condotta estorsiva descritta al capo 8 dell'incolpazione, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (come esposto, fratello di [OSCURATO:PERSONA]) per avere costretto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a non riprendere i propri rapporti commerciali con la società di trasporti [OSCURATO:SOCIETA]. che già il [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto fino al febbraio 2017, allorché li aveva spontaneamente e temporaneamente "ceduti" ad Agostino [OSCURATO:PERSONA] a causa delle proprie difficoltà economiche. Ad avviso del ricorrente gli elementi in atti non consentirebbe di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] una condotta violenta o minacciosa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha in effetti dichiarato di non aver subito né violenza né minaccia). Piuttosto vi è in atti una conversazione intercettata (in data 13 aprile 2017) dalla quale si trae che il [OSCURATO:PERSONA] non voleva che il [OSCURATO:PERSONA] subentrasse nuovamente nel rapporto commerciale in discorso a cagione delle spese sostenute per sostituirlo; e l'ordinanza impugnata avrebbe travisato taluni elementi di prova, in particolare assumendo erroneamente che sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a picchiare il [OSCURATO:PERSONA] - quantunque le conversazioni intercettate in atti depongano in senso contrario (in particolare, quella intercorsa il 30 marzo 2017 tra Agostino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e quella, immediatamente successiva, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) - e nonostante le dichiarazioni di Damiano PEDINI (secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso dispiacere per non poter riprender il rapporto commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA]) in realtà esprimano soltanto un'impressione (in quanto tale inutilizzabile). In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto estraneo alla vicenda, gli sarebbe stata affidata una sola tratta da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in un periodo anteriore all'asserita costrizione del [OSCURATO:PERSONA] (ossia quando era stato quest'ultimo a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di subentrare a lui nel rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA].) - profilo sul quale vi sarebbe stato un travisamento da parte del Collegio distrettuale - e di tale affidamento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto conoscenza (come si trarrebbe dal dialogo intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). E, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la fondatezza della prospettazione accusatoria non sarebbe dimostrata dal fatto che neanche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rispondesse alle telefonate del [OSCURATO:PERSONA], dato questo che denoterebbe soltanto il suo disinteresse verso il [OSCURATO:PERSONA] e non certo una condotta prevaricatrice nei confronti di quest'ultimo; nè vi sarebbe alcun altro dato da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in tale ultimo senso. Parimenti, in maniera del tutto erronea si sarebbe attribuita portata dimostrativa della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio al dialogo da lui intrattenuto con la convivente Madalina TOMA, nel corso del quale egli avrebbe tranquillizzato la donna rappresentandole che nel loro paese (a differenza del luogo di provenienza della TOMA) nessuno avrebbe perpetrato furti. In maniera del tutto erronea da ciò si è tratta la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha chiarito che in effetti alcuni ladri nei giorni successivi al colloquio avevano fatto ingresso nella sede della sua impresa di autotrasporti ed egli aveva sporto denuncia (circostanza che il Tribunale ha ritenuto non provata nonostante sia stata esposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e nonostante lo stesso Collegio avrebbe potuto acquisire la denuncia). Inoltre, non si è tenuto conto che nel corso del dialogo la persona sottoposta a indagini - che intendeva soltanto tranquillizzare la propria convivente - ha fatto riferimento alla presenza di un custode e non si è espresso in prima persona quando ha affermato che vi era chi non faceva entrare più nessuno in loco. Dunque, il tenore della conversazione sarebbe stato travisato. 1.2. Con il primo motivo nuovo si è assunto: - il totale difetto di motivazione, sia dell'ordinanza genetica sia di quella del Tribunale del riesame, sulla struttura della presunta cosca [OSCURATO:PERSONA], che peraltro sarebbe costituita da soggetti tutti incensurati tranne [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che ha riportato un precedente per fatti del tutto distinti), i cui ruoli (nonostante siano stati indicati nelle incolpazioni) non sono affatto specificati nei provvedimenti cautelari; - che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe indicato solo come titolare di un'impresa di autotrasporti e come figlio di Domenico [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA], senza esporre alcunché in relazione al suo concorso nel programma associativo (o anche solo alla sua condivisione di esso) e al suo contributo all'organizzazione né a qualsivoglia condotta che deponga in tal senso (richiamando il fatto estorsivo di cui al capo 8, al quale è estraneo); - e che, fermo quanto già rassegnato ed emerso nel c.d. procedimento OMNIA sul ruolo di Domenico [OSCURATO:PERSONA] e sul tempus di operatività della cosca, in nessun modo si è fatto riferimento a quest'ultimo in relazione ai fatti in incolpazione e non si è esposto in che maniera egli sarebbe divenuto il vertice della cosca e (al momento del suo arresto) sarebbe stato sostituito dal figlio [OSCURATO:PERSONA] né si è rappresentato in che modo la cosca medesima si sia riorganizzata e abbia operato. 1.2. I motivi in esame sono inammissibili, poiché le argomentazioni in essi espresse sono manifestamente infondate e, a ben vedere, generiche (poiché non si confrontato in toto con la motivazione dell'ordinanza impugnata e finiscono col reiterare quanto già prospettato al Giudice del riesame) e versate in fatto. Invero, l'iter logico-giuridico sul quale il Tribunale ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può dirsi inficiato alla luce della prospettazione difensiva, pure a fronte della fondatezza (nei termini che si specificheranno) dei motivi di doglianza relativi al fatto estorsivo oggetto del capo 18 dell'incolpazione. Difatti, il Collegio distrettuale ha ritenuto - nell'ottica indiziaria propria della cautela - l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso in incolpazione sulla scorta non solo del suo concorso nella detta estorsione, bensì anche in considerazione di ulteriori, convergenti elementi, in relazione ai quali comunque la motivazione del provvedimento impugnato rimane logica, congrua e conforme al diritto, anche alla luce dei vizi argomentativi che saranno indicati in fra e attengono soltanto ai gravi indizi pure dell'estorsione medesima. Più in dettaglio, oltre all'estorsione di cui al già richiamato capo 18, il Tribunale ha individuato elementi dimostrativi dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo nella diversa vicenda estorsiva in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ascritta al fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel presente procedimento; cfr. ordinanza di prima istanza - capo 8 dell'incolpazione), nel fatto che la sede dell'impresa di autotrasporti di cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è titolare fosse «il covo del clan», nonché nelle espressioni proferite dallo stesso ricorrente nel corso di una conversazione con la convivente Madalina TOMA. Ebbene, per quel che attiene alla condotta estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto fondata la prospettazione accusatoria secondo cui, dopo esser subentrato a quest'ultimo, in difficoltà economiche, nel rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA]. (effettuando i trasporti da Bologna a Catanzaro), il [OSCURATO:PERSONA] - d'intesa con il fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe più consentito al [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva l'intenzione, di operare nuovamente i trasporti in discorso; e ciò, in particolare, mediante violenza (usata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in danno del [OSCURATO:PERSONA]) e in forza della capacità di intimidazione degli appartenenti al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale è pervenuto a tale conclusione richiamando più elementi, vale a dire: le conversazioni intercettate, da cui ha tratto con un apprezzamento logico - e, dunque, qui non sindacabile neppure alla luce della ricostruzione alternativa in fatto offerta dalla difesa (cfr. Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.) - che sia stato il fratello del ricorrente a usare violenza al [OSCURATO:PERSONA]; le false dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale - contrariamente a quel che è emerso senza dubbio dalle conversazioni intercettate - ha negato che, quando si è recato a Bologna con il [OSCURATO:PERSONA] per concordare con la [OSCURATO:SOCIETA]. quella che avrebbe dovuto essere una cessione solo temporanea del rapporto contrattuale, fosse presente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dato questo per nulla considerato dal ricorso, nonostante esso sia stato in maniera logica ritenuto dall'ordinanza impugnata dimostrativo dell'interesse del ricorrente nella vicenda nonché del timore nutrito dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame; il fatto che, in effetti, il [OSCURATO:PERSONA] - che dapprima aveva espresso al PETRINI (responsabile della [OSCURATO:SOCIETA].) l'intenzione di riprendere a svolgere l'attività di trasporto nella quale gli era subentrato il [OSCURATO:PERSONA] - in seguito, contattandolo al telefono unitamente al [OSCURATO:PERSONA], avesse espresso contrario avviso; ancora, dalla circostanza che, allorché ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato affidato il trasporto relativo alla tratta Gorizia-Catanzaro, il [OSCURATO:PERSONA] gli abbia chiesto se lo aveva comunicato al fratello [OSCURATO:PERSONA]. In forza di tale compendio, pur non dovendosi considerare l'incongruo riferimento da parte dell'ordinanza impugnata alle sensazioni del PETRINI, il Collegio del riesame ha ritenuto, in maniera logica, che le vicende imprenditoriali in discorso fossero affari di interesse della cosca, di cui pure è stata beneficiaria l'impresa nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. E, in effetti, si tratta di un dato che (anche a prescindere dal concorso del ricorrente nella singola azione estorsiva) in maniera conforme al diritto è stato ritenuto significativo rispetto alla sussistenza di gravi indizi del delitto in incolpazione, atteso che l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche e la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, mediante il metodo che ne è tipico, è una delle finalità proprie dei sodalizi mafiosi (art. 416-bis, comma 3, cod. pen.). In secondo luogo, come anticipato, l'ordinanza impugnata ha valorizzato la circostanza che la sede dell'impresa nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse deputata a riunioni tra i sodali, dato questo con il quale il ricorso non si è confrontato e che non può con evidenza dirsi oggetto di un apprezzamento inconferente rispetto alla condotta in incolpazione. Infine, il Tribunale ha argomentato alla luce delle espressioni impiegate dallo stesso ricorrente in un dialogo con la propria convivente Madalina TOMA, traendo da esse un riferimento chiaro ed univoco - per vero congruo rispetto al tenore di esse - della capacità di intimidazione del sodalizio e dell'intraneità a esso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale - come ha chiarito il provvedimento impugnato - ha in effetti rassicurato la donna, rimarcando che nei loro confronti nessuno avrebbe mai posto in essere un delitto contro il patrimonio, tanto da rendere inutile l'attivazione notturna del sistema di videoregistrazione e, perfino, da poter fare a meno per un periodo del cancello di chiusura (nonostante in loco vi fossero custoditi mezzi), ed anzi essendo sufficiente solo come «simbolo» un unico custode per ettari di terre coltivate, perché nessuno si sarebbe mai appropriato di nulla. Tale interpretazione - come detto, logica e conforme al tenore delle frasi proferite dal ricorrente - non può dirsi utilmente confutata in questa sede di legittimità dalla ricostruzione alternativa proposta nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, argomentando nei termini appena compendiati, il Collegio distrettuale - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nella prospettiva gravemente indiziaria che qui rileva) condotte rilevanti nel perseguimento (con il metodo mafioso) dei fini tipici della societas, così individuando quel «contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi «fa parte» dell'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). 1.4. Resta da esaminare la prospettazione difensiva, specifico oggetto del primo motivo nuovo, secondo cui mancherebbe in toto la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla struttura della cosca, sui ruoli rivestiti dai suoi membri, sulle modalità mediante le quali Domenico [OSCURATO:PERSONA] ha raggiunto un ruolo apicale in essa ed è poi stato sostituito dal figlio [OSCURATO:PERSONA], sul modo in cui la cosca si è riorganizzata e ha operato (tenuto conto del tempo della condotta per cui Domenico [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna). Al di là del fatto che il motivo nuovo in esame è inammissibile in ragione della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), deve rilevarsi altresì che in sede di gravame (cfr. l'atto difensivo depositato all'udienza celebrata dal Tribunale il 18 marzo 2021) era stata svolta la medesima premessa qui reiterata, assumendo che nel caso in esame l'apprezzamento del compendio indiziario era stato compiuto muovendo dell'erronea attribuzione - sulla scorta di quanto accertato nel c.d. processo OMNIA - a Domenico [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di un ruolo di vertice in seno alla ‘ndrangheta, nonostante il primo fosse stato ritenuto mero partecipe (tra il 1999 e il 2007) e gli fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche. Dunque, le allegazioni oggetto del motivo nuovo non erano state sollevate specificamente innanzi al Collegio distrettuale; e questa Corte ha già chiarito che, «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01). É, allora, sufficiente osservare che - rispetto a quanto ritualmente devoluto sotto tale profilo (ossia con la detta premessa inerente al ruolo criminale di Domenico [OSCURATO:PERSONA] e all'agire del clan [OSCURATO:PERSONA]) e in relazione alla evidente genericità di essa - il Tribunale ha comunque dato conto sia della esistenza del sodalizio, alla luce del richiamato giudicato penale, sia della piena operatività di esso, ritenuta proprio in virtù degli elementi emersi nel corso del presente procedimento (riguardanti l'attività della compagine sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), argomentando poi più specificamente - alla luce delle doglianze in quella sede avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulle condotte di cui è incolpato e sul compendiaindiziario che ad esse attiene.2. Vanno esaminati congiuntamente anche il secondo motivo di ricorso e il secondo motivo nuovo, attinenti alla condotta estorsiva aggravata (capo 18 dell'incolpazione) di cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravemente indiziato, in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e sostanziatasi nell'imposizione mediante minaccia dell'affidamento di trasporti al medesimo ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA], amministrata da Mario MAZZONI, in vece che alla [OSCURATO:PERSONA] di Francesco PISARRO. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso - sub specie della violazione della legge penale sostanziale e processuale e del vizio di motivazione - il ricorrente ha dedotto che: - già il G.i.p., in relazione alla medesima vicenda, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia (capo 18-bis), non ravvisando violenza o minaccia in danno di BONAMINI e PISARRO per indurli a cedere ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un trasporto di merci, condotta questa da ritenersi prodromica a quella estorsiva; - tuttavia, e contraddittoriamente, sia il G.i.p. sia l'ordinanza impugnata hanno ravvisato i gravi indizi di quella che sarebbe una «estorsione ambientale», come si trarrebbe dal fatto che il PISARRO in una conversazioni intercettata aveva affermato che il BONOMINI aveva concesso ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un trasporto «per quieto vivere», senza che nella specie vi sia stata alcuna esternazione o alcun gesto atto a incutere timore (come sarebbe necessario alla luce delle stesse pronunce di legittimità richiamate dall'ordinanza impugnata) e dal fatto che lo stesso PISARRO fosse contrariato dal fatto che il BONAMINI gli avesse chiesto di affidare trasporti ad [OSCURATO:PERSONA] FORASATEFANO; - tuttavia, dall'attento esame della conversazione non si evince alcuna ipotesi di minaccia o violenza verso il PISARRO ed anzi come egli sia il dominus del settore dei trasporti della CICO- MAZZONI e possa liberamente decidere a chi debbano essere affidati; - il PISARRO, in sede di sommarie informazioni, ha spiegato che la frase era da riferirsi a una normale prassi commerciale, poiché sarebbe conveniente far svolgere l'attività a chi opera direttamente in loco poiché «la resa sarà più elevata» e la detta conversazione sarebbe stata travisata; - inoltre non avrebbe avuto luogo l'agire descritto nel capo di incolpazione («evocando allusivamente la compagine di cui facevano parte e facendone percepire la capacità di tutelare l'integrità della struttura imprenditoriale ovvero, in caso di mancata adesione, la capacità di ritorsione con gravi pregiudizi»). 2.2. Con il secondo motivo nuovo si è rimarcato come già il G.i.p. abbia escluso i presupposti di fatto dell'ipotesi di cui all'art. 513-bis cod. pen. pure ascritta dal Pubblico ministero ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla medesima vicenda, in relazione alla quale sono state formulate due incolpazioni (una ex art. 513-bis cod. pen., l'altra ex art. 629 cod. pen.) ma che sarebbe unitaria e al più avrebbe potuto essere sussunta soltanto nella prima delle due ipotesi delittuose, i cui gravi indizi sono già stati esclusi dal G.i.p. Dunque, la vicenda sarebbe coperta dal c.d. giudicato cautelare e l'incolpazione di estorsione sarebbe solo una duplicazione. E, in maniera contraddittoria e fermo quanto già esposto nel ricorso sul ruolo di PISARRO (il quale peraltro avrebbe affidato un solo trasporto giornaliero all'impresa di [OSCURATO:PERSONA] FORESTEFANO, dato che non può dirsi compatibile con un condizionamento criminale), i Giudici di merito hanno ritenuto che ricorra il fatto estorsivo, che peraltro è uno degli elementi sulla scorta dei quali sono pure stati ritenuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza del detto reato associativo. 2.3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza dell'estorsione aggravata, sulla scorta: del disappunto espresso da Francesco PISARRO - incaricato di curare la logistica della [OSCURATO:PERSONA] - in una conversazione (del 21 febbraio 2018) nella quale egli si era detto disponibile a cedere all'imposizione di affidare all'impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un solo trasporto quotidiano, purché non dovessero affidarsi ad essa anche altri trasporti (altrimenti sarebbe stato complicato continuare a lavorare); della circostanza che alcuni trasporti erano stati in effetti affidati al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; delle dichiarazioni rese dal PISARRO (sentito a sommarie informazioni il 10 luglio 2018), il quale ha riferito di aver assegnato un trasporto al giorno circa all'impresa del FORASTAFENO per volere del BONAMINI, che cosi si era determinato «per il quieto vivere [...] perché la ditta FORASTAFANO ha sede a [OSCURATO:PERSONA] e dunque ha diritto di lavorare nello stesso comune»; infine, del fatto che tale affidamento ha determinato la rinuncia ad alcuni guadagni da parte del PISARRO, le cui espressioni da ultimo richiamate sarebbero sintomatiche della necessità della vittima di non rendere dichiarazioni nei confronti dei reggenti del clan locale. Nei termini appena esposti, dunque, è stata ritenuta priva di fondamento la prospettazione difensiva sull'omessa indicazione di una condotta minatoria o violenta da parte degli indagati, ravvisando invece nella specie un'estorsione c.d. ambientale, come dimostrerebbe proprio il comportamento delle vittime. 2.4. Con la memoria presentata al Giudice del riesame, la difesa si era già doluta del fatto che già il G.i.p. avesse escluso la sussistenza di una condotta minacciosa o violenta, negando i gravi indizi del delitti di cui all'art. 513-bis cod. pen. pure oggetto di domanda cautelare in relazione alla medesima vicenda, ma avesse ravvisato i gravi indizi del delitto di estorsione e, in particolare, di un'estorsione ambientale. E in effetti, l'ordinanza del primo Giudice a chiare lettere ha negato che «sia in alcun modo emerso in che termini e con che modalità i FORASTAFENO avrebbero imposto al BONAMINI» - ossia al soggetto che ha impartito al PISARRO l'istruzione di affidare il trasporto in discorso ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - «la loro collaborazione»; e ha rilevato il difetto di «qualsiasi elemento afferente alla fase "prodromica», nella quale i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero esercitato pressioni, ovvero atti di concorrenza sleale, al fine di imporre la propria prestazione lavorativa sul mercato a scapito delle altre». E tale dato non è stato oggetto di un diverso apprezzamento da parte del Tribunale (che ha pure ritualmente fatto rimando in parte qua alla prima ordinanza: cfr. p. 4 s. del provvedimento impugnato).E con l'iter argomentativo sopra esposto il Collegio di seconda istanza non si è compiutamente espresso sulle doglianze difensive relative a un punto dirimente in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi dell'estorsione in discorso. Difatti, «per estorsione ambientale si intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali, che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Deve poi aggiungersi che il sintagma "estorsione ambientale" è utilizzato, in modo ellittico, per intendere una richiesta minatoria effettuata, con le modalità di cui si è detto, in determinati territori. Ciò, però, non significa che ci si trovi al cospetto di un reato diverso da quello di estorsione. Trattasi, invece, pur sempre di un delitto di estorsione, sia pure connotato da gravità, in quanto le minacce provengono da gruppi organizzati, che, in quanto tali, destano particolare allarme sociale» (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 - 02, che richiama Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632). Dunque, perché ricorra una «estorsione cd. "ambientale"» - pur non essendo necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo - comunque rilevano «le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose» (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). Nel caso in esame, nulla è stato argomentato proprio in ordine alla richiesta estorsiva (al soggetto che l'ha veicolata e alle modalità di essa), profilo centrale perché possa ritenersi compiuta e conforme al diritto la motivazione sulla condotta tipica descritta dall'art.629 cod. pen., in quanto l'ordinanza impugnata - nonostante le deduzioni difensive che hanno richiamato quanto già rilevato dal G.i.p. sul punto - si è concentrata sull'effetto, ossia sull'evento del reato che deve seguire alla condotta tipica (sia essa violenta o minacciosa: cfr. Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309 - 01). Si impone, allora, limitatamente al reato in discorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, da svolgersi conformemente a quanto sopra rilevato. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, limitatamente al reato di cui al capo 18 dell'incolpazione; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 18 e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/09/2021. I
Sentenza Cassazione n. 45551/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris