CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10298/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rosboch (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione-intimate-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 502/2025,depositata il 09/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 03/03/2026;Numero registro generale 22320/2025Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 10298/2026Data pubblicazione 20/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che alcuno abbia chiesto ladecisione né del ricorso principale, né di quello incidentale;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali la circostanza chenemmeno i ricorrenti incidentali hanno chiesto la decisione può dirsicostituire una grave ed eccezionale ragione di integrale compensazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa tra le parti le spese.Così deciso in Roma, il 17/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]