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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 02471/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 maggio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi undici, giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., altresì disponendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata fornita motivazione adeguata circa la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella della sospensione, alla stregua dei parametri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Deve essere osservato, infatti, come il ricorrente, nella sua doglianza, ometta di confrontarsi adeguatamente con la motivazione resa dal giudice di merito in sentenza, nella quale, in maniera logica e congrua, sono state rappresentate le ragioni di diretta applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, individuate nella particolare gravità della regola cautelare violata, per come immediatamente evincibile dalla sola lettura del capo di imputazione contestato.

3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore ,DEP ,-.!-1- f3-ri\ Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi undici, giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., altresì disponendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata fornita motivazione adeguata circa la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella della sospensione, alla stregua dei parametri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come il ricorrente, nella sua doglianza, ometta di confrontarsi adeguatamente con la motivazione resa dal giudice di merito in sentenza, nella quale, in maniera logica e congrua, sono state rappresentate le ragioni di diretta applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, individuate nella particolare gravità della regola cautelare violata, per come immediatamente evincibile dalla sola lettura del capo di imputazione contestato. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore ,DEP ,-.!-1- f3-ri\ Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris