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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10732/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6710-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7397/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 03/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente, una azienda di autotrasporto, impugnava l'atto di contestazione e l'avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno a seguito di processo verbale col quale l'Ufficio, al fine di contestare il diritto al credito d'imposta per accise ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto merci, aveva contestato l'inserimento di fatture senza l'indicazione del numero di targa dei veicoli; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la società contribuente ha esibito documentazione dalla quale emerge chiara l'effettività dell'erogazione di gasolio al veicolo (dichiarazione resa dalla stazione di servizio Esso che attesta la targa del veicolo sul quale vi è stato il rifornimento del gasolio), ritenendo che tale documento fosse adeguatamente e sufficientemente integrativo delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria 27 dicembre 2021 n. 41559 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 06710 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, in quanto per ottenere il credito ex art. 1 del d.P.R. cit. è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando dichiarazioni postume di terzi prodotte in giudizio.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbr ^io 2022. [OSCURATO:PERSONA] idente Maur [OSCURATO:PERSONA] Oegt, - 4 APR 2022 L CANCELLIWJE Ric.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6710-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7397/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 03/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente, una azienda di autotrasporto, impugnava l'atto di contestazione e l'avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno a seguito di processo verbale col quale l'Ufficio, al fine di contestare il diritto al credito d'imposta per accise ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto merci, aveva contestato l'inserimento di fatture senza l'indicazione del numero di targa dei veicoli; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la società contribuente ha esibito documentazione dalla quale emerge chiara l'effettività dell'erogazione di gasolio al veicolo (dichiarazione resa dalla stazione di servizio Esso che attesta la targa del veicolo sul quale vi è stato il rifornimento del gasolio), ritenendo che tale documento fosse adeguatamente e sufficientemente integrativo delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria 27 dicembre 2021 n. 41559 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 06710 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, in quanto per ottenere il credito ex art. 1 del d.P.R. cit. è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando dichiarazioni postume di terzi prodotte in giudizio. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbr ^io 2022. [OSCURATO:PERSONA] idente Maur [OSCURATO:PERSONA] Oegt, - 4 APR 2022 L CANCELLIWJE Ric.
Sentenza Cassazione n. 10732/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris