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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48213/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ancora il giudizio di attuale pericolosità a condotte specifiche e recenti commesse dal ricorrente in ambiente penitenziario, che sono ampiamente descritte nel provvedimento impugnato, e di cui l'ordinanza evidenzia anche la strumentalità ad ottenere benefici nel trattamento penitenziario; il ricorso non si sofferma su tale motivazione, cui dedica soltanto un riferimento a pag. 7, in cui si limita a sostenere che sono richiamati anche comportamenti successivi alla proroga della misura, e sostiene, invece, in modo non coerente con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che la stessa fondi la valutazione di attuale pericolosità dell'interessato sui reati commessi prima di iniziare l'espiazione; il ricorso deduce, inoltre, la intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene necessario attivare un percorso terapeutico esterno per il ricorrente, che però non si potrebbe attivare fin quando lo stesso è sottoposto a misura di sicurezza intrannuraria, ma è una contraddittorietà che non emerge dal provvedimento impugnato, che si è limitato a sostenere che la predisposizione di un percorso terapeutico esterno è una precondizione della possibilità di disporre una eventuale misura non detentiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ancora il giudizio di attuale pericolosità a condotte specifiche e recenti commesse dal ricorrente in ambiente penitenziario, che sono ampiamente descritte nel provvedimento impugnato, e di cui l'ordinanza evidenzia anche la strumentalità ad ottenere benefici nel trattamento penitenziario; il ricorso non si sofferma su tale motivazione, cui dedica soltanto un riferimento a pag. 7, in cui si limita a sostenere che sono richiamati anche comportamenti successivi alla proroga della misura, e sostiene, invece, in modo non coerente con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che la stessa fondi la valutazione di attuale pericolosità dell'interessato sui reati commessi prima di iniziare l'espiazione; il ricorso deduce, inoltre, la intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene necessario attivare un percorso terapeutico esterno per il ricorrente, che però non si potrebbe attivare fin quando lo stesso è sottoposto a misura di sicurezza intrannuraria, ma è una contraddittorietà che non emerge dal provvedimento impugnato, che si è limitato a sostenere che la predisposizione di un percorso terapeutico esterno è una precondizione della possibilità di disporre una eventuale misura non detentiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2