CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi del ricorso con i quali è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla competenza del giudice dell'esecuzione adito dal pubblico ministero (primo motivo) e l'erroneità del provvedimento nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione dell'indulto relativamente alla pena della quale è stata disposta la sospensione revocata (secondo motivo); rilevato che: in punto di competenza, rileva il principio consolidato affermato da questa Corte secondo cui «in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, ad un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Conseguentemente, competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempre il giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente, in ogni caso, quest'ultimo» (Sez. 5, Sentenza n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042); si tratta di principio pacifico affermato con riferimento a tutte le questioni devolute alla cognizione del giudice dell'esecuzione che è, dunque, unico e deve essere individuato in quello che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, a prescindere dal fatto che la questione riguardi una singola sentenza tra quelle emesse a carico dell'interessato; nel caso di specie non è contestato che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è stata emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito quale giudice dell'esecuzione; il motivo di ricorso relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell'indulto è generico e si risolve, in pratica, nella riproduzione di una massima della giurisprudenza di questa Corte senza l'indicazione delle ragioni per cui la stessa debba rilevare nella fattispecie e quali siano gli elementi in base ai quali, in fatto, la condotta per la quale il ricorrente ha riportato condanna dovrebbe ritenersi esaurita in tempo utile ai fini dell'applicazione del provvedimento di indulto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle