CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 30816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 18616-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 581/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 906/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] compensazione retribuzioni lavoratori stagionaliper Covid-19 R.G.N.18616/2023 Cron. Rep. Ud.11/06/2024 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 28.3.2023, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla corresponsione dell’indennità volta alla compensazione delle retribuzioni non percepite nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa delle restrizioni sanitarie imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19. I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto decisivo che l’istante, pur dipendente diun’impresa inquadrata ai fini previdenziali nel settore della pulizia generale non specializzata di edifici, avesse svolto, nel periodo rilevante ai fini del diritto all’indennità, mansioni di cuoco di ristorante presso un complesso alberghiero, con inquadramento nel CCNL per i dipendenti di aziende del turismo. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020), in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo la misura compensativa finalizzata ad offrire un sostegno al reddito dei lavoratori addetti al settore del turismo, non rilevasse in senso contrario la circostanza che l’impresa alle cui dipendenze lavora l’intimato fosseclassificata in un settore differente (e segnatamente in quello delle imprese addette alla pulizia generale non specializzata di edifici), ma il fatto che egli avesse prestato servizio presso un albergo con mansioni di cuoco di ristorante e inquadramento nel CCNL per i dipendenti daaziende del settore turismo. Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte territoriale negato rilevanza, ai fini dell’attribuzione dell’indennità, alla classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS a mezzo del codice statistico contributivo che ne individua l’attività, ancorché tale classificazione, per espresso disposto di legge, debba avere effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati. L’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020, cit., rubricato “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”, prevede, per quanto qui interessa, che “ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro”. Come emerge chiaramente dalla sua predeterminazione in cifra fissa e affatto svincolata da requisiti di carattere contributivo, si tratta di una indennità di carattere marcatamente assistenziale, la cui introduzione è stata valutata come necessaria al fine di sostenere il reddito dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali a fronte delle restrizioni alla libertà di circolazione adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19, che certamente ne avrebbero impedito l’occupazione. Proprio per ciò, non appare rilevante, ai fini della concessione dell’indennità in questione, il settore merceologico in cui, ai sensi dell’art. 49, l. n. 88/1989, è inquadrata l’impresa datrice di lavoro dell’odierno intimato, atteso che la classificazione prevista dalla norma ult. cit. vale certamente ai fini della disciplina delle situazioni soggettive di cui le imprese sono titolari attive e passive nei confronti degli enti di previdenza, ma non può rilevare ostativamente allorché, come nella specie, ci si trovi al cospetto di una misura assistenziale espressamente volta a sostegno del reddito personale dei lavoratori: ogni diversa interpretazione, infatti, finirebbe per vulnerare la ratioassistenziale che ha ispirato il legislatore, dal momento che precluderebbe la fruizione dell’indennità a chi, indipendentemente (e magari anche ad onta) della classificazione dell’impresa di cui è dipendente, avesse in concreto lavorato come stagionale “nel settore del turismo e degli stabilimenti termali” e, a causa delle restrizioni imposte dalla necessità di fronteggiare la pandemia, si trovasse pacificamente nell’impossibilità di essere nuovamente chiamato al lavoro. Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS a pag. 9 del ricorso per cassazione, i giudici territoriali nella specie hanno positivamente accertato che l’odierno intimato ha prestato servizio dal 13.5.2019 al 19.9.2019 presso l’[OSCURATO:PERSONA], nelle isole Tremiti, “ove ha in concreto operato con mansioni effettive di ‘cuoco di ristorante’, e con inquadramento nell’ambito del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo-Federalberghi” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); e per quanto sopra rassegnato, nessun dubbio può sussistere circa la correttezza della conclusione della sentenza impugnata, che su tale presupposto gli ha accordato l’indennità per cui è causa. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla dovendosi pronunciare sulle spese di lite, non avendo l’intimato in questa sede svolto attività difensiva, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma