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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37584/2021

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NZA MOTPrZONE, SENTENZA SEMPLIFWATA sul ricorso proposto da: • CASABURI Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/01/2020 dalla Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, senza o con rinvio.

FATTO E DIRMO

1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza in data 22/01/2020 confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 04/04/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata in concorso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'accertamento di responsabilità, con specifico riferimento alle prove dichiarative; la violazione di legge in relazione all'art. 56, comma terzo cod. pen.; il vizio di motivazione e la violazione di legge circa il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate nonché circa il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché ripropone questioni sottoposte all'esame dei giudici di merito e correttamente definite, con argomentazioni confutate in termini acritici.

In caso di cd. doppia conforme la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218) e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepito solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n.35963 del 03/12/2020 - Rv. 280155).

4. È stato accertato con argomentazioni immuni da censure sul piano logico il ruolo dell'imputato nel tentativo di rapina - tutt'altro che marginale ma, al pari dei due complici, di diretta partecipazione al fatto, quale "palo" - con conseguente esclusione sia della desistenza volontaria ex art. 56, comma terzo cod. pen. sia dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (solo l'attenta vigilanza del Casaburi, accortosi della presenza delle forze dell'ordine, determinò la fuga dei rapinatori); il trattamento sanzionatorio è stato correttamente determinato, tenendo conto della gravità della condotta delittuosa (aggressione in ora notturna di un ragazzo, da parte di più persone), con giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza fra circostanze di segno opposto.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore sidente [OSCURATO:PERSONA] •tallr D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA MOTPrZONE, SENTENZA SEMPLIFWATA sul ricorso proposto da: • CASABURI Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/01/2020 dalla Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, senza o con rinvio. FATTO E DIRMO 1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza in data 22/01/2020 confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 04/04/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'accertamento di responsabilità, con specifico riferimento alle prove dichiarative; la violazione di legge in relazione all'art. 56, comma terzo cod. pen.; il vizio di motivazione e la violazione di legge circa il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate nonché circa il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché ripropone questioni sottoposte all'esame dei giudici di merito e correttamente definite, con argomentazioni confutate in termini acritici. In caso di cd. doppia conforme la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218) e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepito solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n.35963 del 03/12/2020 - Rv. 280155). 4. È stato accertato con argomentazioni immuni da censure sul piano logico il ruolo dell'imputato nel tentativo di rapina - tutt'altro che marginale ma, al pari dei due complici, di diretta partecipazione al fatto, quale "palo" - con conseguente esclusione sia della desistenza volontaria ex art. 56, comma terzo cod. pen. sia dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (solo l'attenta vigilanza del Casaburi, accortosi della presenza delle forze dell'ordine, determinò la fuga dei rapinatori); il trattamento sanzionatorio è stato correttamente determinato, tenendo conto della gravità della condotta delittuosa (aggressione in ora notturna di un ragazzo, da parte di più persone), con giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza fra circostanze di segno opposto. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore sidente [OSCURATO:PERSONA] •tallr D
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