CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08945/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Jaouad ricorre per cassazione con ricorso personale presentato avverso la sentenza del gip del tribunale di Torino del 19/05/2022. Il ricorso, presentato personalmente da SPINELLI Ivan deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso ( N. 18315 del 2019 Rv. 276039 - 01, N. 18010 del 2018 Rv. 272885 - 01, N. 54681 del 2018 Rv. 274636 - 01, N. 31662 del 2018 Rv. 273177 - 01). Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 10.11.2022 Il Consigliere estensore Il sisente Giovanna VERGA Giova tallevi [OSCURATO:PERSONA]