CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 gennaio 2019
Cassazione n. 20370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20772/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.A.) S.P.A. DIBENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 7448/2018 , depositata il07/01/2019, R.G.N. 5005/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che era stata impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva compensato tra le parti le spese del giudizio in ragione della “serialità delle cause” aventi il medesimo oggetto con lavoratori della stessa società e “liquidate totalmente in un altro giudizio” cause tutte trattate congiuntamente seppur decise separatamente. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ritenuto chein senso contrario non rileverebbe il fatto che le cause non erano state riunite osservando altresì che la serialità giustificava la liquidazione di quell’ unico compenso e che la compensazione per le altre cause era ravvisabile nella identità delle questioni diverse solo per importi e nominativo lavoratore. 1.2. Ha poi evidenziato che la fattispecie ricadrebbe nell’ambito di compensazione riaperto dopo la sentenza della Corte costituzionale n.77 del 2018e che per la peculiarità dell’ iter processuale , tenuto conto della necessità di integrare la sintetica motivazione di primo grado la Corte, dovessero essere compensateanche le spese del giudizio di appello. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato quattro motiviulteriormente illustrati da memoriaai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. L’Azienda di Servizi di [OSCURATO:PERSONA] di Benevento s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. invece è rimasta intimata.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 comma 1, 24 e 111 Cost., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 151 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la serialità integrasse, pur in assenza di un formale provvedimento di riunione, una motivazione adeguata e ragionevole per compensare le spese integrando quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioniche la consentono. 4. Con il secondo motivodi ricorso è denunciata poi la violazione dell’ art. 4 comma 2 del d.m. 55 del 2014 che consente, e non sarebbe questo il caso, di liquidare un compenso unico solo quando i giudizi siano stati riuniti; inoltre denuncia la violazione degli artt. art. 12 e 14 delle preleggi e del divieto di applicazione analogica dell’art. 4 comma 2 citato. Denuncia, inoltre,la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 11 Cost. oltre che dell’art. 414 c.p.c. peraver ritenuto di ravvisare una identità di posizione processuale tra quella dell’odierno ricorrente e quella degli altri undici lavoratori che avevano agito in altro giudizio nel quale la società era stata già condannata al pagamento delle spese. 5. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti. 5.1. Occorre preliminarmente rammentare che all’avvocato che assista più parti in distinti processi aventi il medesimo oggetto e che non siano stati riuniti spetta la liquidazione di distinti onorari. 5.2. Presupposto necessario affinché possa liquidarsi un unico onorario, aumentato in misura percentuale in ragione del numero delle partiassistite o del numero delle controparti, è infatti che vi sia un unicoprocesso o più processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (Cass. 20/09/2017n. 21829). 5.2. Quando invece, come nel caso in esame, l'avvocato assista in una pluralità di cause, pur aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, parti diverse instaurando distinti giudizi che il giudice non abbia riunito in considerazione della comunanza delle questioni trattate , la liquidazione degli onorari deve essere effettuata separatamente, in relazione a ciascunprocedimento e la serialità delle cause , in uno con la circostanza che in altrogiudizio si sia proceduto alla condanna alle spese della parte datrice soccombente, non integra quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese. 5.3. Èvero che l 'art. 92 , comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano " gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori". Esse devono essere specificate in via interpretativa da parte del giudice del merito, ed il giudizio è censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cass.11/03/2022n. 7992). Così pure la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato è stata ritenuta una corretta ragione di compensazione delle spese sul rilievo che in tal caso non si può imputare alla controparte di aver invocatouna norma vigente o di non essersi fatta carico di una sua possibile incostituzionalità, finchéla sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata(cfr. Cass. 15/05/2018 n. 11815 ) . 5.4. Non altrettanto può dirsi con riguardo al caso in esame che non rientra nell’ipotesi dettata dal D.M. n. 55 del 2014, che all’ art. 4, comma 2, applicabile alla fattispecie, che prevede la liquidazione di un unico compenso nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale o una sola parte contro più soggetti, con possibilità di un suo aumento percentuale per ogni soggetto oltre il primo, che presuppone, l'unicità della causa ovvero l’esistenza di una pluralità di cause riunite. Nella fattispecienon si tratta di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, o di un unico soggetto contro più soggetti, in procedimenti separatamente promossi e riuniti ma di procedimenti rimasti distinti. La condanna al pagamento delle spese in un giudizio diverso, seppur trattante le medesime questioni , non può costituire,di per sé, quel la ragione grave ed eccezionale per procedere alla compensazione delle spese negli altri procedimenti. 5.5. La deroga alla regola della soccombenza nell’attribuzione delle spese non può essere ancorata solo alla scelta difensiva di agire separatamente a tutela della posizione, pur analoga, di singoli lavoratori. Una talecensura investe la scelta della modalità di difesa che non può incidere sull’applicabilità del principio della soccombenza poiché si traduce in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio (cfr. Cass . 14.10.2022 n. 30328). Tale elemento è da solo insufficiente e può semmai rilevare in un quadro più articolato di circostanze concorrenti che il giudice del merito deve individuare e se del caso valorizzare per pervenire alla decisione di compensare le spese in deroga alla regola generale dell’attribuzione delle stesse alla parte soccombente. 6. In conclusione,accolti i primi due motivi di ricorso, resta evidentemente assorbito l’esame del terzo motivo,che investe il capo della decisione che ha ritenuto assorbito l’esame delle questioni prospettate circa l a quantificazione delle spese di primo grado,ed anche il quarto motivo che denuncia l’erroneità della decisione nella parte in cui la Corte di appello ha compensato le spese di quel grado. 6.1. Il giudice del rinvio, infatti, procederà ad un nuovo esame delle censure che investono la scelta del primo giudice di compensare le spese e valuterà, alla luce dei principi esposti , se nella controversia sono ravvisabili o meno le gravi ed eccezionali ragioni che autorizzano la compensazione. Solo all’esito di tale valutazione e decisione, quindi, procederà tenuto conto dell’esito del giud izio di rinvio alla nuova regolazione delle spese. Al giudice del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte diappell